3 maggio 2021
Cassazione penale, sez. III, 03/05/2021, n. 16682 [Etichettatura - Reato di tentata frode in commercio - Vendita di un elevato numero di bottiglie di una bevanda alcolica con etichettatura decettiva - Assente l’idoneità ingannatoria dell’etichettatura]
Etichettatura - Reato di tentata frode in commercio ex art. 515 cod. pen. - Vendita, all'interno di un esercizio commerciale, di un elevato numero di bottiglie di una bevanda alcolica, importata entro il territorio nazionale e proveniente dalla casa di produzione in Romania, recanti delle indicazioni mendaci sulla relativa composizione - Bevanda prodotta attraverso l'uso di alcol di origine agricola e non derivato dalla fermentazione dell'uva - Vendita del prodotto con etichetta recante l'indicazione che fra gli ingredienti vi fosse il "distillato di vino" - Etichettatura asseritamente decettiva - Eccepita la regolarità dell'etichettatura secondo la legislazione rumena e la carenza della volontà di ingannare gli acquirenti in ordine a talune caratteristiche del prodotto commercializzato - Reato a dolo generico e reato di pericolo - Etichette delle merci non recanti la dizione "prodotto a base di distillato di vino" ma quella diversa che affermava la presenza fra gli ingredienti della bevanda del "distillato di vino" - Assente l'idoneità ingannatoria dell'etichettatura.
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