• Etichettatura

3 maggio 2021

Cassazione penale, sez. III, 03/05/2021, n. 16682 [Etichettatura - Reato di tentata frode in commercio - Vendita di un elevato numero di bottiglie di una bevanda alcolica con etichettatura decettiva - Assente l’idoneità ingannatoria dell’etichettatura]

Etichettatura - Reato di tentata frode in commercio ex art. 515 cod. pen.Vendita, all'interno di un esercizio commerciale, di un elevato numero di bottiglie di una bevanda alcolica, importata entro il territorio nazionale e proveniente dalla casa di produzione in Romania, recanti delle indicazioni mendaci sulla relativa composizione - Bevanda prodotta attraverso l'uso di alcol di origine agricola e non derivato dalla fermentazione dell'uva - Vendita del prodotto con etichetta recante l'indicazione che fra gli ingredienti vi fosse il "distillato di vino" - Etichettatura asseritamente decettiva - Eccepita la regolarità dell'etichettatura secondo la legislazione rumena e la carenza della volontà di ingannare gli acquirenti in ordine a talune caratteristiche del prodotto commercializzato - Reato a dolo generico e reato di pericolo - Etichette delle merci non recanti la dizione "prodotto a base di distillato di vino" ma quella diversa che affermava la presenza fra gli ingredienti della bevanda del "distillato di vino" - Assente l'idoneità ingannatoria dell'etichettatura.

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