corte di cassazione

  • Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Cassazione penale (ord.), sez. I, 19/02/2025, n. 4323 [Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Evocazione di un'IGP ex art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. UE 1151/2012 - Contestato l'uso dei termini "Balsamico" e "Aceto Balsamico"]

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Evocazione di un'indicazione geografica protetta (IGP) ex art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. UE 1151/2012 - Contestato l'uso da parte della società convenuta dei termini "Balsamico" e "Aceto Balsamico" evocativi del nome "Aceto Balsamico di Modena" IGP - Non richiesto necessariamente ai fini della configurabilità dell'evocazione un rischio di confusione tra i prodotti, ma sufficiente che il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte della denominazione protetta, inducendo il consumatore ad associarlo mentalmente al prodotto che beneficia dell'IGP - Valutazione dell'evocazione spettante al giudice nazionale che deve effettuare un'analisi dettagliata del contesto fattuale, considerando la percezione del consumatore medio europeo e valutando globalmente una pluralità di elementi, tra cui le differenze tra i segni in comparazione, le caratteristiche dei prodotti e l'eventuale richiamo all'origine geografica tutelata - Escluso il carattere evocativo.

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