• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

7 dicembre 2021

Tribunale Ancona 07/12/2021 [Diritti d'autore e diritti connessi - Tutela delle opere dell'ingegno ex art. 2575 c.c. e artt. 2-6 delle L. n. 633 del 1941 - Compensi dovuti per la creazione di scenografia o bozzetti teatrali]

Diritti d'autore e diritti connessi - Tutela delle opere dell'ingegno ex art. 2575 c.c. e artt. 2-6 delle L. n. 633 del 1941 - Lamentati atti di disconoscimento e contraffazione - Compensi dovuti per la creazione della scenografia o dei bozzetti teatrali di uno spettacolo e per la creazione dei disegni luce - Distinzione tra i bozzetti di scene teatrali dotati di creatività e quindi di originalità, tutelati secondo le generali previsioni della l.d.a., ed i bozzetti che, in quanto non originali, determinano soltanto la nascita in capo all'autore di un diritto, c.d. connesso, al compenso.


SENTENZA

n. 1589/2021, pubbl. il 07/12/2021

(Giudice relatore: dott.ssa Gabriella Pompetti)

 

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 1141/2018, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13/05/2021, scaduti (in data 01/09/2021) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., e promossa da:

C.A. (...), titolare della impresa individuale S.T.C. e teatrali di A.C. corrente in M. alla via V. n. 99, rappresentato e difeso, come da procura allegata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. all'atto di citazione depositato in data 21/02/2018, dall'Avv. (...) del foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a (...);

- attore -

 

contro

 

ASSOCIAZIONE G.D.O. (...), in persona del legale rap.te p.t. sig.ra G.G., elettivamente domiciliata in Roma (...), presso e nello studio dell'Avv. (...), che la rappresenta e difende per delega in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/05/2018;

- convenuta -

 

FATTO E DIRITTO
 

Con atto di citazione ritualmente notificato il Dott. A.C., titolare della Impresa individuale S.T.C. e teatrali di A.C., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale adito, la Associazione G.D.O., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "voglia l'Ecc. Tribunale adito, accertata e dichiarata la violazione da parte della associazione convenuta delle opere dell'ingegno di A.C., inibire all'associazione convenuta la continuazione dei lamentati atti di disconoscimento o contraffazione imponendo una penale quantificata come di giustizia per ogni violazione e inosservanza dell'inibitoria e altresì una penale quantificata di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'inibitoria stessa, ed in ogni caso condannare l'associazione convenuta al pagamento nei confronti di A.C. dei compensi dovuti per la creazione della scenografia o comunque dei bozzetti Teatrali dello spettacolo "Hopera" e per la creazione dei disegni luce per il medesimo spettacolo, quantificati in complessivi euro 7500 come in narrazione o nella diversa somma ritenuta in giustizia, e pure condannare, sempre per le causali di cui in premessa, l'associazione convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi da A.C. per la violazione da parte dell'associazione convenuta delle sue opere dell'ingegno, condannando per questa causale l'associazione convenuta al pagamento della somma di euro 18000 o nella diversa ritenuta di giustizia comunque contenuta nei limiti dello scaglione di valore di riferimento dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato, in ogni caso pure condannando la associazione convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge" (cfr. conclusioni rassegnate in citazione e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; le suddette conclusioni sono state espressamente richiamate alla udienza del 13/05/2021).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/05/2018 si costituiva in giudizio (tempestivamente) la convenuta rassegando le seguenti e testuali conclusioni: "Piaccia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte di parte attrice, compresa la domanda cautelare di inibitoria, perché infondate in fatto ed in diritto. Riservato ogni diritto, anche in merito alle ulteriori istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15% ed accessori come per legge" (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa, mai modificante non avendo la parte depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., ed espressamente richiamate alla udienza del 13/05/2021).

Si procedeva, quindi, alla trattazione della causa con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. come richiesto dalle parti alla prima udienza del 05/06/2018 tenutasi dinanzi all'originario G.I. dott. Sergio Casarella.

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/12/2018 il G.I. ammetteva la prova orale richiesta dalle parti nei limiti indicati (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente; la citata ordinanza non è stata fatta mia oggetto di esplicita e motivata istanza di revoca da nessuna delle parti in causa; in particolare quella avanzata dalla difesa di parte attrice alla udienza del 09/07/2020 è stata correttamente rigettata dal G.I. in quanto generica; né comunque è stata riproposta in sede di PC e negli scritti conclusionali).

Alla udienza del 14/05/2019 si procedeva all'escussione dell'interrogatorio formale dell'attore e all'escussione dei testi attorei (B.M., A.A.).

Alla successiva udienza del 22/10/2019 si procedeva all'escussione di altri testi di parte attrice (G.S. e M.G.).

Alla successiva udienza del 27/02/2020 (tenuta dal G.I. dott.ssa Gabriella Pompetti nel frattempo disegnata tale con DP 249/2019) venivano escussi altri testi di parte attrice (F.D.M., C.P.).

Alla successiva udienza del 09/07/2020 venivano escussi i testi di parte convenuta (S.P., G.F. e D.T.).

Si giungeva, così, alla udienza del 13/05/2021 ove - fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All'esito la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.

Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito delle domande attoree questo Tribunale ritiene che siano infondate e come tali vadano integralmente rigettate.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare. La difesa attorea nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del "thema decidendum" (ovvero atto di citazione e successiva memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) ha dedotto (in sintesi e per quanto d'interesse) che:

- Il C. aveva personalmente concepito, disegnato e prodotto le scenografie teatrali utilizzate dalla associazione convenuta per lo spettacolo di danza "Hopera" nonché aveva curato il disegno delle luci di scena, come era evincibile dalle locandine pubblicitarie realizzate per lo spettacolo presso il Teatro Sociale di Brescia del 9 ottobre 2015 (ove era possibile riscontrare la paternità del C. sia delle scenografie che del disegno luci) nonché da quanto emerso dalla corrispondenza intercorsa fra le parti oltreché da apposito mandato ricevuto dalla convenuta (doc. 8) per la "gestione audio-luci" e delle attività collaterali;

- Il suddetto spettacolo teatrale veniva ripetuto in seguito in altre città italiane, ove nelle relative locandine si poteva ricavare la figura del C. l'attribuzione della paternità tanto delle scenografie che del disegno luci;

- le scenografie create dal C. consistevano tecnicamente, nel creativo assemblaggio di 3 teli in PVC ignifugo di colore grigio medio, tipo zanzariera, della lunghezza di 1,70 mt, movimentati da 3 motori tubolari ad alta velocità, in ispecie scelti dal C. nei motori Blue Garda 20/75 su rullo ad ogiva di lunghezza 1,80 mt, agganciati ad americana piana o altro supporto similare con ganci a C. e poi controllati via R. D. della ditta D. e poi remotati con MA2 della Grandma Lighting mediante show file ampio e coinvolsero un ampio e documentato lavoro creativo di autonomo concepimento ed assemblaggio di componentistica varia e la connessione di detta componentistica ai fini della creazione di una particolare scenografia semovente che si coordinava con lo spettacolo di danza cui si riferiva (vedansi docc. 6 e 7: acquisto e impianto di motori e tende mobili);

- il disegno luci coinvolse (come d'uso oggigiorno con i moderni strumenti informatici) la creazione di un autonomo file informatico (cd. show file) che programmasse l'intero dispiegarsi di accensione e spegnimento luci e variazioni cromatiche di esse durante lo spettacolo, a tempo e in una connessione artistica di colori e modalità con le danze della compagnia teatrale (la riproduzione in stampa è allegata quale doc. 32), e di una pianta luci che ben definisse dove le luci dovessero essere montate, su ogni palco di ogni rappresentazione, per giungere a detto risultato di connessione artistica di colori e modalità con le danze della compagnia teatrale;

- pertanto il C. aveva il diritto alla paternità delle proprie opere creative, sia con riferimento alla scenografia che alle luci di scena per lo spettacolo "Hopera ed in particolare aveva il diritto di ottenere che tale paternità venisse riconosciuta una volta per tutte dalla convenuta all'atto della rappresentazione dello spettacolo Hopera che continuava ad essere portato in scena ancora oggi;;

- il C. vantava diritti patrimoniali sulle predette opere creative ed in particolare aveva diritto al compenso professionale quale autore delle scenografie teatrali per lo spettacolo "Hopera" quantificato in E. 5000,00 come da richiesta (cfr. doc. 20 fasc.) corrispondente all'abituale compenso da questi percepito in altri incarichi (cfr 33);

- il C. aveva altresì diritto al compenso per l'opera creativa del disegno luci per lo spettacolo "Hopera", ritenuto incarico autonomo rispetto a quello della scenografia e quantificato in euro 2.500,00 all'abituale compenso da questi percepito in altri incarichi;

- il C. aveva altresì diritto al risarcimento del danno morale (quantificato in euro 18.000,00) derivante dal plateale e meschino disconoscimento effettuato dalla convenuta della paternità delle opere creative al predetto commissionate da stimare, tenuto conto della pubblicazione su riviste specializzate e della pubblicità in genere relativa allo spettacolo (cfr. docc. 23 e 24).

Orbene le suddette deduzioni sono rimaste prive di fondamento.

Orbene in diritto va preliminarmente rilevato che:

- Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare, anche d'ufficio, se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24594 del 23/11/2005; Cass. 2011 n. 25173; Cass. 2014 n. 13524);

- La protezione del diritto d'autore di qualsiasi opera, postula, infatti il requisito dell'originalità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 581 del 2007 anche in motivazione);

- Si pone dunque la necessità di stabilire se l'opera sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, ancorchè con due importanti precisazioni: che la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti; e che la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione Sez. 1, Sentenza n. 581 del 2007 anche in motivazione; si vedano tra le altre, in argomento, Cass. 27-10-2005, n. 20925, e Cass. 2-12-1993, n. 11953);

- Soltanto in relazione ad un opera che abbia il menzionato requisito dell'originalità, la legge sul diritto d'autore, con l'affermazione di carattere generale di cui all'art. 12 c.c., e l'art. 2577 c.c. attribuiscono all'autore il diritto di sfruttare l'opera (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 745 del 2007);

- La Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma della L. n. 633 del 1941, ex art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. (Cass. 5089/04);

- Il concetto giuridico di creatività, elevato, come visto, a presupposto della tutela accordata dalla L. n. 633 del 1941 al diritto d'autore postula che l'opera dell'ingegno sia frutto di "personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della legge" e consiste non già nell'idea che alla base della sua realizzazione "ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività" (Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173) o, come di nuovo da ultimo ribadito in ambito eurounitario, "che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo" (C. Giust. 12.9.2019, C-683/17, Cofemel).

- Va osservato a tale proposito che la creatività, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita dall'idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione;

- Non diverso concetto risulta espresso nella relazione che accompagnava il progetto della legge sopra menzionata, nella quale si sottolinea l'esigenza che "l'opera abbia un merito, sia pure modesto, perché altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e che dà all'opera la necessaria originalità". Il carattere di creatività coincide, in sostanza, con quello di originalità rispetto ad opere precedenti e non può essere, quindi, escluso sol perché l'opera sia composta da idee e nozioni "semplici", comprese nel patrimonio intellettuale di persone "aventi esperienza nella materia", tanto più che come autorevole dottrina ha precisato oggetto della protezione del diritto di autore non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza, ai fini della comunicazione ai terzi.

Venendo al caso di specie, si deve rilevare il difetto assoluto (totalmente dirimente ai fini di causa) di allegazione e di prova da parte della attrice del fatto (contestato dalla controparte e costituente il titolo della sua pretesa) che la scenografia e le luci dello spettacolo teatrale Hopera avesse profilo di novità ed originalità (sì da poter assurgere ad opera tutelabile, alla luce della normativa invocata, dalle altrui condotte di utilizzo).

A tal riguardo è doveroso rilevare che la difesa attorea:

- non ha prodotto in atti nessuno progetto redatto per iscritto né in relazione alla scenografia né in relazione al disegno luci (a tal riguardo è del tutto irrilevante il doc. n. 32 non essendo stato depositato il file informatico né è possibile accertare che si tratta di una riproduzione in stampa del predetto come invece apoditticamente affermato dall'attore; è del tutto irrilevante anche il doc. n. 38 dal quale non è possibile comprendere cosa effettivamente sia stato oggetto di registrazione di Copyright. Infatti nel predetto emergono solamente le dichiarazioni del C. ovvero che si tratta della scenografia per lo spettacolo teatrale di danza denominata Hopera e al predetto commissionata dalla odierna convenuta. Circostanza quest'ultima fra l'altro ivi rimasta indimostrata, come si dirà meglio infra. Invero l'attore non ha neppure prodotto un video della rappresentazione scenica dell'opera per cui è causa);

- Non ha quindi consentito al Tribunale di verificare processualmente se i predetti presentassero profili di novità e di originalità e se quindi potessero essere effettivamente considerati frutto di un'elaborazione creativa ed originale nel senso appena sopra precisato.

- Non ha neanche indicato (a prescindere da siffatto dirimente difetto di prova) quali fossero-secondo la sua prospettazione- i profili di novità e creatività (cfr. il difetto assoluto di allegazione al riguardo entro il cd. thema decidendum; cfr. il carattere apodittico e per ciò solo processualmente irrilevante della affermazione attorea di cui all'atto di citazione, pagg. 10 e 11, per cui "le scenografie create dal C. consistevano tecnicamente, nel creativo assemblaggio di 3 teli in PVC ignifugo di colore grigio medio, tipo zanzariera, della lunghezza di 1,70 mt, movimentati da 3 motori tubolari ad alta velocità, in ispecie scelti dal C. nei motori Blue Garda 20/75 su rullo ad ogiva di lunghezza 1,80 mt, agganciati ad americana piana o altro supporto similare con ganci a C. e poi controllati via R. D. della ditta D. e poi remotati con MA2 della Grandma Lighting mediante show file ampio e coinvolsero un ampio e documentato lavoro creativo di autonomo concepimento ed assemblaggio di componentistica varia e la connessione di detta componentistica ai fini della creazione di una particolare scenografia semovente che si coordinava con lo spettacolo di danza cui si riferiva"; a tal riguardo va rilevato che nessuna rilevanza probatoria hanno le e-mail richiamate dalla difesa attorea e prodotte sub doc. nn. 6 e 7. La difesa attorea non ha neppure dimostrato che il C. abbia pagato il materiale oggetto delle richieste di cui alle citata e-mail. Del tutto apodittico è anche l'assunto relativo al disegno luci rispetto al quale la difesa attorea - sempre in citazione- si è limitata ad affermare che: "il disegno luci coinvolse la creazione di un autonomo file informatico (cd. show file) che programmasse l'intero dispiegarsi di accensione e spegnimento luci e variazioni cromatiche di esse durante lo spettacolo, a tempo e in una connessione artistica di colori e modalità con le danze della compagnia teatrale (la riproduzione in stampa è allegata quale doc. 32), e di una pianta luci che ben definisse dove le luci dovessero essere montate, su ogni palco di ogni rappresentazione, per giungere a detto risultato di connessione artistica di colori e modalità con le danze della compagnia teatrale". Ma il suddetto file non è stato mai depositato come già sopra rilevato. Inoltre non sono versate in atti pubblicazioni tecniche che ne sanciscano tali qualità ed altresì la riconducibilità allo stesso attore; né controparte ha depositato una perizia giurata atta a certificare tali specifiche caratteristiche. In relazione a quest'ultimo aspetto, ovvero quello delle luci relative allo spettacolo Hopera rappresentato a Brescia, risulta documentato che fra le odierna parti è intercorso un rapporto professionale, regolamentato da apposito contratto scritto prodotto sub doc. 8 del 05/10/2015 nel quale le mansioni al predetto affidate consistevano in 1) messa a punto impianto luci, 2) datore luci durante lo spettacolo; 3) smontaggio degli elementi luci durante lo spettacolo; per tale attività il C. ha regolarmente ricevuto compensi, così come analiticamente documentati in termini di fatturazione e corresponsione, cfr. doc. 2 di parte convenuta, e come confermato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale);

- Non ha quindi fornito né allegazione né prova dei profili di novità ed originalità con cui essa - a suo dire - avrebbe predisposto la scenografia del predetto spettacolo e programmato le luci.

Ne discende la infondatezza di tutte le attoree ed in particolare di quelle di inibitoria e di applicazione della penale, mancando l'opera di ingegno cui esse accedono (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29774 e la cit. n. 16888 del 2006).

Inoltre l'espletata istruttoria non è stata in grado di dimostrare che l'attore abbia concordato con l'Associazione G. la realizzazione degli allestimenti scenografici dello spettacolo "HOPERA" e, soprattutto, che la paternità della scenografia e del disegno delle luci - così dedotti in causa- sia riconducibile al dott. C., con conseguente diritto a percepire le somme così come richieste nelle conclusioni dell'atto di citazione (somme fra l'altro quantificate unilaterlamente e sulla base di asseriti compensi percepiti dal C. per altri incarichi non meglio specificati e comunque non sovrapponibili con le prestazioni per cui è causa; tuttavia tali attestazioni si risolvono in meri preventivi unilateralmente redatti, senza che vi sia prova neppure della loro accettazione e, soprattutto, dell'effettivo pagamento; cfr. docc. 33 e 34 di parte attrice).

In particolare non vi è alcuna prova della stipula (sia per iscritto che oralmente) con la convenuta di un contratto avente ad oggetto la realizzazione della sceneggiatura dello spettacolo Hopera (la cui prima rappresentazione si è tenuta nel luglio 2014 presso il Teatro Vascello di Roma; nessuno dei testi escussi ha saputo riferire sul punto. Lo stesso C. in sede di interrogatorio formale non ha dichiarato nulla di specifico e concreto al riguardo).

Né può essere sufficiente il fatto che il C. veniva indicato nelle locandine prodotte dall'attore come scenografo fra l'altro unitamente alla sig.ra V.B. (cfr. doc. nn. 3,4 e 5 prodotti dall'attore; nessuna delle parti in causa ha allegato il ruolo avuto in concreto da quest'ultima.

Alcuna rilevanza probatoria può ricavarsi dalle dichiarazioni del precedente legale dell'Associazione convenuta e da quanto precisato dal legale del C. -cfr. docc. 18 e 20 di parte attrice- e tale corrispondenza, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, era puramente finalizzata ad un tentativo di conciliazione e non aveva certamente alcun valore confessorio, come emerge chiaramente dal contenuto delle stesse).

Al contrario tutti i testi escussi hanno affermato che il ruolo di scenografa della Compagnia di danza G. era esclusivamente svolto dalla sig.ra F.G. per tutte le rappresentazioni teatrali, ivi compreso la spettacolo "Hopera", e che di contro il dott. C. fosse esclusivamente il tecnico luci, chiamato ad eseguire tecnicamente la disposizione delle luci, così come ideata e progettata dalla regista e coreografa sig.ra F.G. (cfr. udienza 9 luglio 2020, risposta in prova contraria al cap. 8 dell'atto di citazione da parte dei testi S., G. e T., i quali hanno rilasciato al riguardo dichiarazione coerenti e sovrapponibili. Di nessun rilievo sono -invece- le dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali, chiamati a rispondere al cap. 8) e sul paritetico cap. 14) dell'atto di citazione, hanno risposto di essere a conoscenza della paternità del disegno luci in capo al C., perché riferito da questi; si ribadisce che il disegno luci non è stato mai depositato né quindi è possibile accertare a quale disegno luci i testi abbiano fatto riferimento; cfr. teste M.B. su cap. 8, ud. 14 maggio 2019 e teste A. su cap. 14, stessa udienza, cosicché tali dichiarazioni non hanno alcun rilievo giuridico; non solo, il teste A. ha precisato come il C. nello spettacolo A. fosse un mero "operatore luci"; cfr. risposta al cap. 13. I testi S. e M., sentiti all'udienza del 22 ottobre 2019, lungi dal dichiarare che il C. fosse l'ideatore della scenografia, si sono limitati a dire di essere a conoscenza che il materiale a vario titolo acquistato fosse destinato all'allestimento di Hopera, ma nulla hanno affermato, perché nulla potevano sapere, circa la effettiva paternità della scenografia nella realizzazione, basata su bozzetti - mai prodotti- sui quali anche in questo caso non sono in grado di riferire chi l'abbia ideati).

Dalla istruttoria è emerso invece che l'unico rapporto professionale intercorso fra le parti è quello emergente dal contratto scritto del 05/10/2015 come già sopra accertato (così come confermato dallo stesso C. in sede di interrogatorio formale. La stessa parte - sempre in sede di interrogatorio- ha ammesso e riconosciuto di aver percepito le somme indicate e fatturate, tenendo precisare che erano per l'attività tecnica e non per quella creativa; cfr. risposta al cap. 6 della memoria ex art. 183VI comma n. 2 c.p.c. parte convenuta; nonché di aver svolto le mansioni di cui al citato contratto di affidamento, ancorché limitatamente alla singola giornata lavorativa; cfr. cap 7 scritto cit.; infine, in risposta al cap. 17 della memoria istruttoria di parte convenuta, ha confermato la sua impossibilità a partecipare a tutte le programmazioni teatrali, offrendo tuttavia la disponibilità a mettere a disposizione il lavoro di programmazione e memorizzazione sulla propria consolle in beneficio del nuovo tecnico, precisando che trattavasi di lavoro tecnico (inteso come distinto dal "creativo"), mentre nella narrativa della citazione è contraddittoriamente sostenuto - come evidenziato dalla difesa di parte convenuta- che la nomina del nuovo tecnico fu fatto arbitrario ed inaspettato; cfr. pag. 7 citazione, secondo cpvs).

Le univoche deposizioni dei testi escussi (cfr. ud. 9 luglio 2020) consentono di stabilire come l'ideatrice del disegno luci e della scenografia fosse la coreografa F.G. e il ruolo di mero esecutore svolto dal C. rispetto all'opera creativa ideata dalla sig.ra G. (in questo senso la dichiarazione del teste D.T., sentito in prova contraria sul cap. 8) dell'atto di citazione: "...non è vero; preciso che l'autore del disegno luci è la coreografa e registra F.G.; il C. era semplicemente il tecnico-luci con il compito di eseguire tecnicamente le luci secondo quanto richiesto ed ideato da F.G.". Ed ancor più esaurientemente circa l'effettivo compito svolto dal C. nella rappresentazione "Hopera" rilevano le risposte dei testimoni riferiti al cap. 13) della memoria istruttoria di parte convenuta ovvero "Vero che per quanto attiene lo spettacolo HOPERA la diversità del lavoro da questi svolto rispetto agli altri spettacoli era di aver trasferito sulla propria console la versione iniziale già esistente di HOPERA, salvo poi completarne la programmazione per la garantire la pratica "eseguibilità", direttamente su detta console, servendosi della esperienza di tecnico audio-luci che lo ha reso di fatto idoneo e capace di utilizzare una strumentazione tecnologica personale e di buon livello quale quella della consolle MA2" il teste P.S. ha riferito "si è vero; lo spettacolo Hopera nella prima versione mandata in scena - luglio 2014- era quasi completo e una piccola parte fu conclusa dal C. attraverso l'utilizzo della consolle MA" nel senso indicato nel capitolo; preciso che la programmazione delle luci era stata già decisa dalla coreografa" il teste P.G. dal canto suo ha coerentemente precisato "sì è vero; preciso che il C. ha trasferito sulla predetta consolle tutto il lavoro in quanto era abituato ad usarla; una volta effettuato il trasferimento io ho rivisto il lavoro e ho aggiustato le parti che lo necessitavano per la messa in scena; fra l'altro avviene abitualmente; ribadisco che io ho ideato e messo in scena lo spettacolo ivi compreso il piano luci ";cfr. ud. 9 luglio 2020; quest'ultimo teste, relativamente al cap. 14) della memoria istruttoria di parte convenuta ovvero "Vero che nel lavoro di programmazione su consolle svolto dal C. per lo spettacolo Hopera questi si attenne esclusivamente ai dettami della regista/scenografa/coreografa F.G. che una volta ideata e montata la coreografia suggeriva l'idea scenografica e si serviva del supporto esecutivo del lavoro del Sig. C. per affiancare a detti elementi le luci, che avrebbero dovuto seguire pedissequamente la coreografia, e il montaggio dei macchinari utili per la movimentazione della scenografia sempre e comunque già dalla G. ideata" ha così risposto "sì è vero; preciso che spettava esclusivamente a me riadattare la parte scenografica dello spettacolo alle dimensioni e alla struttura dei singoli teatri in cui veniva messa in scena" e paritetica risposta ha fornito il teste S.; cfr. sempre ud. 9 luglio 2020; cfr. anche risposte date dai testi di parte attrice al cap. 14 della memoria istruttoria di parte convenuta, ud. 9 luglio 2020. Si evidenzia che non è emerso alcun elemento che possa minare la piena attendibilità e credibilità dei testi escussi di parte convenuta).

Le suddette domande (così come quelle risarcitorie) vanno disattese anche con riferimento all'art. 86 L.a. pure invocato dalla difesa attorea.

La citata disposizione, inserita nel capo V della L.a. "Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali" recita: "All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato".

Vi è quindi una divisio tra i bozzetti di scene teatrali dotati di creatività e quindi di originalità - tutelati secondo le generali previsioni della l.d.a. - ed i bozzetti che, in quanto non originali, determinano soltanto la nascita in capo all'autore di un diritto, c.d. connesso, al compenso.

Ad evitare un antigiuridico monopolio delle idee, i bozzetti devono comunque essere obiettivamente nuovi nei loro elementi caratterizzanti e non ricalcare schemi banali e notori.

La ratio legis è di proteggere un lavoro comunque intellettuale, sebbene non creativo (almeno ai sensi della l.d.a.), in caso di eventuali utilizzazioni successive alla prima (che si presume remunerata). Giurisprudenza e dottrina non escludono che il diritto al compenso de quo spetti anche al bozzettista per teatri di posa per pellicole cinematografiche, nonché quando l'utilizzazione non riguarda direttamente il bozzetto, ma la scenografia che ne è stata tratta.

Il bozzetto teatrale è quindi uno schema (necessariamente scritto) - dettagliato, nuovo e non corrispondente ad una mera idea - da seguire per poi realizzare l'opera d'autore definitiva: cioè la scenografia teatrale.

Nella fattispecie in esame non vi è prova della sussistenza dei relativi presupposti (manca finanche il bozzetto) e comunque l'attore non ha richiesto il pagamento del compenso nei termini di cui alla citata disposizione (rispetto alla quale difetta ogni specifica allegazione e prova; inoltre si è già detto che i criteri di parametrazioni sono stati indicati in presunti compensi percepiti dal C. per altri incarichi; tuttavia tali attestazioni si risolvono in meri preventivi unilateralmente redatti, senza che vi sia prova neppure della loro accettazione e, soprattutto, dell'effettivo pagamento; cfr. docc. 33 e 34 di parte attrice. Sebbene ad abundantiam non può non essere rilevata anche la genericità della domanda volta ad ottenere il risarcimento di un asserito danno morale).

Quindi ed in conclusione le domande attoree vanno tutte rigettate perché infondate.

Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in favore della convenuta come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione applicato è quello che va da E. 5.200,01 ad E. 26 mila) e delle attività processuali svolte.


P.Q.M.
 

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 1141/2018, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così decide:

RIGETTA

Tutte le domande attoree siccome infondate per le causali di cui in motivazione;

CONDANNA

L'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano - per le causali di cui in motivazione- in E. 4835,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.

 

Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2021

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2021