• Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica

17 gennaio 2022

Corte d'Appello Ancona 17/01/2022 [Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica - Diffusione abusiva nel corso di serate con intrattenimento tenutesi presso un locale di opere musicali tutelate dalla legge sul diritto di autore]

Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica - Diffusione abusiva nel corso di serate con intrattenimento tenutesi presso un locale di opere musicali tutelate dalla legge sul diritto di autore - Assenza del permesso SIAE - Evasione del diritto di autore - Conferma della sanzione irrogata.


SENTENZA

pubbl. 17/01/2022

(Presidente relatore: dott.ssa Giuliana Basilli)
 

nel processo penale a carico di:

P.D., nato a (...), residente a (...),

libero - assente

difeso d'ufficio dall'Avv. (...) del Foro di Pesaro, presente,

 

IMPUTATO

 

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante del ristorante all'insegna "Villa Borghese", sito a (...), al fine di trame profitto, diffondeva abusivamente, nel corso di 36 serate con intrattenimento danzante, tenutesi presso il suddetto locale, opere musicali tutelate dalla Legge sul Diritto di Autore, in assenza del prescritto permesso S.I.A.E., con conseguente evasione del diritto di autore per un importo complessivo di Euro 3.651,60.

In Vallefoglia (PU), il 07/02/2016, 08/03/2016, 12/03/2016, 19/03/2016, 26/03/2016, 02/04/2016, 08/04/2016, 09/04/2016, 23/04/2016, 01/05/2016, 07/05/2016, 13/05/2016, 14/05/2016, 20/05/2016, 21/05/2016, 03/06/2016, 04/06/2016, 11/06/2016, 19/06/2016, 25/06/2016, 16/07/2016, 24/09/2016, 02/10/2016, 14/10/2016, 16/10/2016, 23/10/2016, 29/10/2016, 31/10/2016, 06/11/2016, 12/11/2016, 25/11/2016, 26/11/2016, 08/12/2016, 16/12/2016, 18/12/2016, 14/01/2017


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pesaro, all'esito di giudizio dibattimentale, all'udienza del 4.12.2018, pronunciava la sentenza n. 812/18, con la quale dichiarava P.D. colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro. 4.500,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, censurando la decisione per i seguenti motivi:

1 - violazione e/o errata applicazione dell'art. 171 ter L. n. 633 del 1947 - vizio di motivazione deduceva la difesa dell'imputato che la norma di cui all'art. 171 ter mira a tutelare il c.d. Copyright, ossia il diritto degli autori all'esclusiva nella riproduzione o divulgazione delle proprie opere, salvo idonea autorizzazione; siccome il diritto di autore ha una scadenza e, nella specie, l'istruttoria non aveva dimostrato che le opere riprodotte rientrassero tra quelle per cui non era ancora scaduto il diritto d'autore;

ne conseguiva la non configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta;

peraltro, tale aspetto non risultava affrontato nella motivazione della sentenza impugnata;

2 - inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis c.p., non essendo stato applicato l'istituto della tenuità del fatto;

3 - inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 163 c.p., non essendo stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena - vizio di motivazione.

Chiedeva, quindi, l'assoluzione dell'imputato; in subordine, la riduzione della pena, previo riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche, e la concessione della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici concedibili.

All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come in atti, la Corte pronunciava sentenza come da dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


L'appello è infondato e la sentenza di primo grado va confermata.

Le censure mosse alla sentenza impugnata in punto di declaratoria di colpevolezza si appalesano prive di fondamento.

Non è questa la sede, stante la funzione critica del processo di appello rispetto alla sentenza impugnata, per ripercorrere l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado in punto di ricostruzione della vicenda, correttamente descritta nella sentenza impugnata.

La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado nelle parti in cui la decisione sia conforme.

Costituisce pure principio consolidato che il Giudice d'Appello non ha l'obbligo di prendere in esame ogni singola argomentazione dell'appellante, ma è tenuto unicamente a esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico giuridico, i motivi per cui perviene ad una decisione difforme rispetto alle tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e per ciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale.

Osserva la Corte che la pronuncia di colpevolezza dell'imputato in relazione ai reati ascritti espressa dal Tribunale di Pesaro si presenta fondata su coerenti, organici ed esaurienti elementi di fatto, oltre che su corrette argomentazioni e valutazioni logico-giuridiche.

La Corte condivide e fa propria la motivazione della sentenza oggetto di gravame, che, con argomentazioni convincenti e giuridicamente corrette, da conto delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Va, in primo luogo, rilevato che nell'atto di appello non si contestano la materialità del fatto e la volontarietà della condotta.

Ciò posto, in aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, si reputa di svolgere le seguenti ulteriori osservazioni e argomentazioni in ordine alle questioni oggetto dei motivi di appello.

Nella specie la diffusione aveva ad oggetto opere oggetto di tutela SIAE come provato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali.

Peraltro, i diritti di utilizzazione economica delle opere durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte ed anche sotto tale profilo l'impugnazione appare infondata, stante la consistenza delle opere diffuse dall'imputato nelle serate indicate nel capo di imputazione. Nella fattispecie non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., stante la consistenza dell'attività illecita, svolta per ben 36 serate, nelle quali l'imputato utilizzava illecitamente, diffondendole abusivamente, numerosissime opere musicali tutelate dal diritto di autore.

Ciò posto, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato, sulla base dell'esame complessivo delle emergenze istruttorie (orali e documentali), l'imputato colpevole del reato a lui ascritto.

Correttamente il Giudice di primo grado non ha concesso all'imputato le attenuanti generiche.

L'imputato non appare meritevole delle attenuanti generiche, ostando alla concessione le risultanze del corposo certificato penale, le circostanze e modalità della condotta quali evidenziate nella sentenza impugnata e sopra, e la generale condotta di vita desumibile dagli atti del fascicolo, elementi tutti sintomatici di una personalità negativa.

La pena irrogata appare congrua ed adeguata in relazione agli elementi di cui all'art. 133 c.p. (circostanze e specifiche modalità dei fatti-reato, condotta di vita e personalità dell'imputato, soggetto gravato da plurimi precedenti penali) ed ai concreti aspetti della vicenda illecita.

Stanti le risultanze del certificato penale in atti non sussitono le condizioni per la concessione di benefici.

La sentenza impugnata va quindi confermata, come in dispositivo.

Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.

Si fissa termine di giorni novanta per il deposito della motivazione ex art. 544 co. 3 c.p.p.



P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p.

conferma la sentenza n. 812/18 emessa il 4.12.2018 dal Tribunale di Pesaro, appellata dall'imputato P.D., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Motivazione entro giorni novanta.

 

Così deciso in Ancona, il 25 ottobre 2021.

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2022.