• Varietà vegetali

22 luglio 2024

Tribunale Bari 22/07/2024 [Varietà vegetali - Ricorso cautelare - Violazione dei diritti del ricorrente in riferimento alla vendita e alla commercializzazione senza autorizzazione della varietà protetta “SUGRAONE”]

Varietà vegetali - Ricorso cautelare - Violazione dei diritti del ricorrente in riferimento alla vendita e alla commercializzazione senza autorizzazione della varietà protetta “SUGRAONE” - Decreto inaudita altera parte - Descrizione della documentazione contabile e fiscale della resistente - Confermato con ordinanza il decreto - Domanda per l'accertamento della violazione del brevetto per novità vegetale, relativo alla varietà vegetale “SUGRAONE” e della contraffazione del marchio “Superior Seedless” da parte della convenuta, nonché della responsabilità della medesima per concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., con condanna al risarcimento dei danni - Accoglimento - Accertata la violazione, da parte della convenuta, del brevetto per novità vegetale relativo alla varietà vegetale “SUGRAONE” di titolarità dell’attrice - Art. 107 c.p.i. - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali di Parigi del 2.12.1961 - Regolamento comunitario n. 2100/94 - D.P.R. n. 974 del 1975, di attuazione della L. n. 722 del 16.7.1974 -  Esclusione della contraffazione del marchio “Superior Seedless” e dell'illecito concorrenziale - Esistenza dell'elemento soggettivo - Risarcimento dei danni.

 

SENTENZA

n. 3481/2024 pubbl. il 22/07/2024

(Presidente est.: dott.ssa Raffaella Simone)

 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19312/2016 promossa da:

Parte_1 (...), con il patrocinio dell’avv. FABRIZIO JACOBACCI, dell’avv. EMANUELA TRUFO (C.F._1) e dell’avv. LUIGI BARBIERO (C.F._2) indirizzo pec.  elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore,

ATTRICE

 

 

contro

Controparte_1 (...), contumace

CONVENUTA

 

 

CONCLUSIONI

L’attrice ha concluso come da foglio depositato per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.3.2024.

 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione del 22.12.2016 la società Parte_2, premesso che: in data 27.09.2016 aveva proposto ricorso cautelare volto a conoscere, attraverso la verifica delle scritture e dei documenti contabili e fiscali dell’azienda Controparte_1 la violazione dei diritti di [...] Pt_1 in riferimento alla vendita e alla commercializzazione senza autorizzazione della varietà protetta “SUGRAONE”; con decreto inaudita altera parte del 3.10.2016 il Tribunale aveva concesso la descrizione della documentazione contabile e fiscale della resistente relativamente alla commercializzazione della varietà dell’uva denominata “SEEDLESS WHITE” esistente presso la sede di quest’ultima o presso terzi, nonché disposto che la descrizione e le misure accessorie fossero eseguite a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l’assistenza di un commercialista, autorizzato ad impiegare anche mezzi cine-fotografici e ad acquisire copie fotostatiche della documentazione descritta, con adozione di tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate e la conservazione della documentazione acquisita in buste sigillate; all’esito dell’esecuzione dell’attività autorizzata e dell’istruzione sommaria, il Tribunale aveva confermato il decreto con ordinanza dell’11-14 novembre 2016; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Controparte_1 per sentir accertare la violazione del brevetto per novità vegetale n.1338, relativo alla varietà vegetale “SUGRAONE” e la contraffazione del marchio 20/08/1997 10/5/2004 “Superior Seedless” da parte della convenuta, nonché la responsabilità della medesima per concorrenza sleale, ex art.2598 c.c., con condanna al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa, o in via equitativa ex art.1226 c.c., e restituzione degli utili ai sensi dell’art.125 C.P.I., inibizione delle attività di vendita, esportazione e promozione pubblicitaria e vittoria di spese.

In fase istruttoria, nella contumacia della convenuta, cui è stato deferito interrogatorio formale, non reso dal legale rappresentante, sono stati acquisiti documenti ed espletata ctu.

All’esito il procedimento è stato riservato per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.3.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall’art.190 c.p.c.

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La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Dalla documentazione prodotta è emerso che la società Parte_3 ha conseguito brevetto per invenzione della varietà vegetale n. 1338 NV, rilasciato il 30.12.1994, relativa a varietà di vite precoce, per uva da tavola, denominata “SUGRAONE” (cfr. doc. n.1).

Nella fase cautelare l’odierna convenuta non ha sollevato contestazioni in ordine all’allegazione della fusione della detta società nella CP_2 a sua volta fusasi nell’odierna Parte_1 [...], come da documento in atti (doc. n. 2).

Nel corso della disposta descrizione della documentazione contabile il ctu designato, recatosi presso la sede legale e quella amministrativa della società, ha acquisito copia dei seguenti documenti, privi di indicazione della varietà vegetale:

• Anno 2013 prot. n. 169;

• Anno 2014 prot. nn. 160, 173 e 198;

• Anno 2015 prot. nn.239 e 299;

• Anno 2016 prot. n. 399.

nonché i seguenti documenti fiscali:

• Anno 2013 fattura n. 29/B del 30/09/2013 per “vendita di uva varietà SUGRAONE”;

• Anno 2014 nessuna fattura;

• Anno 2015 nessuna fattura;

• Anno 2016 fatture nn. 291, 292, 293, 295, 301, 303, 305, 316, 317, 318, 327, 330, 332, 333, 345 e 346 per vendita di uva da tavola con descrizione della varietà “uva s.semi SUGRAONE” o “Seedless” o “uva s.semi”, nonché i registri IVA acquisti e IVA vendite riguardanti i periodi nei quali erano riportate le fatture suindicate.

In difetto di sequestro ed analisi di campioni delle varietà vegetali commercializzate dalla convenuta, sulla base della richiamata documentazione fiscale, acquisita nel corso della fase cautelare in contraddittorio con l’odierna convenuta, la commercializzazione da parte di quest’ultima deve dunque ritenersi provata limitatamente ai quantitativi riportati nelle indicate fatture dell’anno 2016 e riferiti unicamente alla varietà vegetale SUGRAONE”, con esclusione della partita del 2013, non analizzata, né riferibile con certezza alla tipologia protetta, in ragione della diversa denominazione della merce nel documento fiscale.

Nei limiti di tali evidenze, del resto, la convenuta nel corso della fase cautelare non ha sollevato specifiche contestazioni, avendo semplicemente negato l’attività di coltivazione e non anche la possibile commercializzazione, a suo dire in buona fede.

Le allegazioni della convenuta non escludono, tuttavia, la fondatezza della domanda attorea.

Ed infatti, la tutela accordata dalla privativa industriale alle nuove varietà vegetali non riguarda solo il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, ma è estesa anche al prodotto della raccolta della varietà protetta.

Invero, il comma 1 dell’art. 107 co. 1 c.p.i. prevede che “È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati” ed il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che “L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta ...”. Inoltre, conclude il secondo comma appena menzionato che “... L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.”.

Quindi, è necessaria l’autorizzazione del costitutore (ed è tale pure il licenziatario ex art. 101 co. 1 lett. c) c.p.i.) anche in relazione alla messa in vendita o commercializzazione (art. 107 co. 1, lett. c) del prodotto (art. 107 co. 2 c.p.i.), con la conseguenza che costituisce violazione della protezione accordata dal diritto di privativa anche la sola vendita del prodotto riferibile alla varietà protetta.

Questa lettura delle disposizioni in esame, oltre che essere chiaramente evincibile dal tenore letterale delle stesse, è in linea con l’interpretazione data dalla Cassazione alla normativa sovranazionale e nazionale che costituisce il substrato positivo sul quale la disciplina di cui agli artt. 100 ss. c.p.i. si è innestata.

Si intende fare riferimento alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, siglata a Parigi il 2.12.1961, approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005 (GU 2005, L 192, pag. 63), al regolamento comunitario n. 2100/94, nonché al D.P.R. n. 974 del 1975, di attuazione della legge n. 722 del 16.7.1974, di autorizzazione della ratifica in Italia della Convenzione di Parigi, che contemplano disposizioni pressocché identiche a quelle oggi contenute nelle summenzionate norme del c.p.i. (l’art. 14 par. 2 della Convenzione dispone che “ ... l’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati ai punti da i) a vii) del paragrafo 1, lettera a), compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante ... “ e l’art. 13 par. 3 del suddetto reg. com. n. 2100/94 prevede che “Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta. ...”).

Orbene, la Suprema Corte, rispetto a tale disciplina positiva, ha chiarito che “La dedotta estensione della protezione al prodotto immediatamente ornamentale (cioè, quella operata con il D.P.R. n. 974 del 1975) non contrasta con la convenzione di Parigi. Questa infatti espressamente all’art. 5 consente agli Stati nazionali di accordare ai costitutori delle nuove varietà un diritto più ampio di quello relativo al solo materiale di propagazione, ed in particolare di estenderlo fino a tutto il prodotto commercializzato. La Convenzione, dunque, prevede che possa proteggersi tanto il prodotto costituito dal materiale di propagazione, il quale contiene in sé la possibilità di replicare il procedimento di produzione di una nuova varietà, quanto il prodotto ulteriore, quello che per l’appunto si dirige ad una ulteriore utilizzazione commerciale diffusa e che anch’esso assicura al titolare del brevetto di realizzare il conseguimento dell’interesse economico che lo ha determinato a richiedere la privativa” (Cass. n. 6932/1995).

Per tali ragioni l’accertata commercializzazione della varietà di uva “SUGRAONE” da parte della convenuta costituisce lesione dei diritti spettanti all’attrice in forza del richiamato titolo brevettuale.

Va di contro esclusa la contraffazione del marchio: “Superior Seedless” non essendovi prova certa che la merce commercializzata con la denominazione “Seedless White”, ritratta nelle fotografie prodotte, faccia parte delle forniture oggetto delle fatture ritenute in questa sede riferibili alla varietà protetta.

Per le medesime ragioni deve escludersi l’illecito concorrenziale, quanto alla previsione del n.1 e, quanto alle ipotesi del n. 2 e del n. 3 per difetto di specifiche allegazioni.

In relazione, dunque, all’addebito di contraffazione del diritto di privativa industriale, la tutela reale (cd.inibitoria), è esperibile in ipotesi di oggettiva violazione delle facoltà spettanti al titolare del diritto, non rilevando il dolo o la colpa dell’agente, quest’ultimo necessario ai fini del rimedio risarcitorio.

Per tali ragioni accertata la violazione della privativa, con riferimento alla merce descritta nelle fatture innanzi richiamate nell’anno 2016, vanno inibite alla convenuta le attività di vendita, esportazione e promozione pubblicitaria dell’uva appartenente alla varietà “SUGRAONE”, non proveniente da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall’attrice o dai suoi aventi causa.

Quanto all’azione risarcitoria, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., occorre accertare, quale elemento costitutivo dell’illecito civile, la sussistenza del profilo soggettivo in termini di dolo ovvero anche solo di colpa (anche se va segnalato un recente arresto della Cassazione (ord. 21832/2021) per cui addirittura: “In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. “retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell’art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo”).

Nel caso di specie la convenuta non poteva non essere consapevole di commercializzare l’uva della varietà protetta, riportata sulle fatture innanzi richiamate, tenuto conto della sua qualità di operatore commerciale del settore, potendosi in ogni caso imputare negligenza professionale per la mancata verifica della qualità protetta, considerato che proprio nel comparto agrario sono numerose le varietà d’uva coperte da un siffatto diritto.

Accertata l’esistenza dell’elemento soggettivo, deve quindi esaminarsi il profilo del quantum.

Va osservato in diritto che, ai sensi dell’art.125, comma I, c.p.i., il danno risarcibile, comprensivo, secondo i principi generali, del danno emergente - ivi incluse le spese vanificate dall’illecito e quelle sostenute per l’accertamento della contraffazione - e del lucro cessante, è liquidato tenuto conto di tutti gli aspetti, quali le conseguenze economiche negative del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione, nonché il danno morale arrecato.

Il secondo comma della citata disposizione contempla altresì la modalità di liquidazione equitativa, in ogni caso non inferiore al canone che il contraffattore avrebbe pagato in caso di conseguimento della licenza.

Il terzo comma, infine, prevede un indennizzo costituito dalla restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione che il titolare può richiedere in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento.

Trattasi in sostanza di domanda di indennizzo di per sé non incompatibile con quella risarcitoria, in quanto formulabile in via cumulativa per il danno emergente ed alternativa o integrativa quanto al mancato guadagno.

Non appare superfluo evidenziare che la disciplina innanzi richiamata ed in particolare la prevista restituzione degli utili tende a disincentivare la contraffazione, sottraendo tutti quelli ricavati dal prodotto contraffatto, anche se superiori alla contrazione delle vendite del titolare del diritto leso.

Nel caso di specie, considerato che la società attrice controlla la distribuzione della varietà d’uva “SUGRAONE”, traendone un utile, non vi è dubbio che l’illecita commercializzazione dei frutti di tale varietà comporta un danno economicamente valutabile.

Al riguardo va condivisa la valutazione compiuta dal ctu, il quale ha quantificato, per l’anno 2016, il danno subito dalla Parte_1 per la violazione del diritto di privativa di cui è titolare, in base al criterio dei commi 1 e 2 dell’art. 125 del C.P.I., tenendo conto del “Contratto e accordo di licenza per la distribuzione di uva denominata SUGRAONE” che la convenuta avrebbe dovuto sottoscrivere e che prevede il pagamento del corrispettivo pari a $ 12.000,00/annui da computarsi a titolo di Royalties di produzione/distribuzione/licenza, che al tasso di cambio $/€ al 31/03/2016, nella misura di € 10.540,00.

Tale metodologia di stima non è stata peraltro oggetto di censura da parte dell’attrice, limitatasi ad invocare il risarcimento del danno per l’attività di commercializzazione degli anni precedenti, esclusa per le ragioni innanzi esposte.

Per tali ragioni la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 10.540,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022, relativi alle cause di valore indeterminato di media complessità.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 22.12.2016, dalla società Parte_2 nei confronti della società la Controparte_1 così provvede:

1) accerta la violazione, da parte della convenuta, del brevetto per novità vegetale n.1338 relativo alla varietà vegetale “SUGRAONE” di titolarità dell’attrice;

2) inibisce alla convenuta le attività di vendita, esportazione e promozione pubblicitaria dell’uva appartenente alla varietà “SUGRAONE”, non proveniente da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall’attrice o dai suoi aventi causa;

3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 10.540,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni;

4) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidate, per il procedimento cautelare, in € 5.758,00, di cui € 545,00 per esborsi, e, per il presente giudizio, in € 8.679,00, di cui € 1.063,00 per esborsi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 22.7.2024

 

Il Presidente est.

Raffaella Simone