
merito
Tribunale Firenze (ord.), 28/01/2025 [Diritti di proprietà industriale - Progetto imprenditoriale - Operazione negoziale comprensiva dell’acquisto del progetto di ricerca afferente ad un marchio - Eccezione di incompetenza territoriale]
Diritti di proprietà industriale - Progetto imprenditoriale - Operazione negoziale comprensiva dell’acquisto del progetto di ricerca afferente ad un marchio - Realizzazione di un piano industriale che consenta lo sviluppo di marchi e brevetti - Eccezione di incompetenza territoriale - Criterio generale secondo cui la competenza deve essere delibata sulla base della domanda, ossia della prospettazione in fatto e in diritto formulata da parte attrice, al di là di ogni considerazione sulla relativa fondatezza nel merito - Domanda inquadrata come ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale - Non rientranti nel thema decidendum contestazioni afferenti alla titolarità di diritti su marchi e brevetti, o sulla relativa validità, o sulla violazione, o usurpazione, o contraffazione di tali diritti o di segreti industriali, né tantomeno contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties, le quali, soltanto, possono legittimare la cognizione del giudice specializzato.
ORDINANZA
pubbl. 28/01/2025
(Presidente: dott. Niccolò Calvani - Relatore: dott.ssa Linda Pattonelli)
Parte_1 [...]
attiva nei settori della cosmesi, della cura e dell’igiene della persona e asseritamente titolare del diritto di sublicenza su una serie di marchi e brevetti (tra cui il marchio Pt_2”) nella titolarità della Ferrari Brands Srl, ha convenuto in giudizio il sig. Controparte_1 in proprio e quale Controparte_2 e della Controparte_3 allegando:
- di avere avviato, a inizio 2022, con il sig. Controparte_1 sedicente titolare di aziende operanti nei settori farmaceutico e parafarmaceutico, trattative nel senso di un’operazione negoziale comprensiva dell’acquisto del progetto di ricerca afferente al marchio Pt_2” da parte di una costituenda newco;
- di avere consentito al sig. CP_1 nelle more dell’elaborazione di un contratto scritto, di ritirare dal proprio magazzino merce per un complessivo valore di euro 240.000, onde permettergli di proseguire in modo esclusivo l’attività nel mercato del beauty con tutti i clienti già di (...)
- di avere sottoscritto insieme al sig. Parte_1 CP_4 in proprio e quale LRPT della Ferrari Brands Srl, con il sig. Controparte_1 in proprio e quale [...] Controparte_5 (P.IVA_1) e della costituenda Newco, in data04/08/22, una scrittura denominata “lettera di intenti vincolante”, con cui le parti:
✓ hanno dato atto del comune intento nel senso della “condivisione di un comune progetto imprenditoriale”, del “riconoscimento degli asset di proprietà industriale in capo alle rispettive aziende” e del “realizzando piano industriale che consenta lo sviluppo di marchi e brevetti già di proprietà di Ferrari Brands Srl, tramite una Newco, al 100% partecipata da Controparte_1 o da società allo stesso riconducibili, e con ingresso di un Fondo di Investimento ad hocindividuato”;
✓ hanno inteso “anticipare gli effetti e l’efficacia delle pattuizioni tutte che intendono sottoscrivere in segno di reciproco impegno, partecipando ad eventi e fiere, scambiandosi documentazione contenente piani industriali, segreti commerciali e strategie di marketing proprie delle aziende gestite dalle medesime Parti, condividendo così informazioni riservate necessarie alla valutazione circa l’opportunità o meno di proseguire congiuntamente nella pianificazione di una più ampia operazione societaria, nonché presentandosi a terze parti come partner e/o collaboratori” e mediante l’autorizzazione da parte di Ferrari Brands Srl a Controparte_3 “ad utilizzare i marchi di sua proprietà per la vendita di prodotti Pt_2 , senza corrispettivo, ma tenuto conto della valorizzazione dei Marchi, nell’ambito del progetto complessivo”;
✓ si sono reciprocamente impegnate “a portare a compimento … il “Progetto Skin Up”, incentrato sulla proprietà e l’utilizzo del brevetto per il diffusore Pt_2 , nonché” di una serie di marchi registrati, tutti allo stato di proprietà di Ferrari Brands Srl;
✓ hanno quindi previsto, tra l’altro:
i. l’impegno al trasferimento, da Ferrari Brands Srl alla Newco destinata a ereditare la denominazione di Controparte_3 di alcuni specifici marchi, del brevetto Pt_2 e dei relativi domini web, e il correlato impegno al relativo acquisto da parte del sig. CP_1 per il corrispettivo complessivo di euro 3.000.000, da corrispondersi in 12 tranches semestrali dell’importo di euro 250.000 cadauna, con decorrenza dalla data di avveramento della condizione sospensiva di efficacia dell’accordo, individuata nel rilascio di una garanzia bancaria a prima richiesta da parte del sig. Controparte_1 al sig. CP_4 e con facoltà, per il sig. CP_1 di effettuare pagamenti anticipati o di corrispondere le rate mediante acquisti di merce (nella specie, diffusori) da Parte_1
ii. l’impegno del sig. Ferrari, quale LRPT di Ferrari Brands Srl, a concedere al sig. CP_1 o a società allo stesso riconducibili, l’esclusiva sui marchi e sul brevetto oggetto degli impegni, e a non competere con il medesimo, nel settore medicale, in qualsiasi attività già svolta dalla Controparte_6 e in qualsiasi attività connessa ai marchi;
- di avere inviato insieme a Ferrari Brands Srl, in data 16/05/23, una lettera contenente una dichiarazione di recesso dagli accordi del 04/08/22 e dalle trattative in corso e di diffida dalla prosecuzione di attività imprenditoriali connesse a dette trattative, a fronte della scoperta della mancata vendita a terzi della merce già di Parte_1 acquistata dal sig. CP_1 della riscontrata difficoltà a ottenere il pagamento delle rate e della merce dal medesimo convenuto, nonché de ritardi di controparte nell’elaborazione del Business Plan e del prospettato ingresso di un Fondo di Investimento nell’operazione;
e chiedendo la condanna dei convenuti Controparte_2 Controparte_3 sig. Controparte_1 in proprio e quale rappresentante delle due predette società, al risarcimento dei danni – a suo dire da inquadrarsi, in tesi, nello schema della responsabilità contrattuale o, in ipotesi di quella precontrattuale – derivanti dal grave inadempimento delle controparti che l’avrebbe indotta allo scioglimento dagli accordi, e quantificati in euro 977.502,00, comprensivi:
- del danno derivante dal mancato pagamento della seconda rata semestrale in scadenza a febbraio 2023, per euro 250.000;
- del danno, pari a euro 461.642,00, derivante dai costi di produzione di merce (nella specie, cofanetti di device Skin Up) commissionata dal sig. CP_1 all’attrice in vista e nelle more della conclusione dell’operazione negoziale;
- del danno derivante dal blocco della produzione dell’attrice, che per tutto il periodo delle trattative avrebbe sostenuto costi di gestione senza percepire ricavi, astenendosi dall’operare, in adempimento dell’impegno di non concorrenza assunto nei confronti delle convenute.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno resistito, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata di terzi e spiegando domande riconvenzionali, eccepita, peraltro, in via pregiudiziale:
- l’incompetenza per materia dell’adito Tribunale delle Imprese, in ragione della ritenuta attinenza della causa a una mera questione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale/responsabilità precontrattuale, senza alcun coinvolgimento di diritti di proprietà industriale e/o di rapporti societari;
- l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore, alternativamente, del Tribunale di Prato, quale foro di residenza del convenuto persona fisica e sede delle convenute società, nonché forum destinatae solutionis, o del Tribunale di Ferrara, quale forum contractus o ulteriore forum destinatae solutionis.
In sede di decreto emesso ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c., preliminarmente a ogni decisione in ordine alle richieste autorizzazioni alla chiamata di terzi, il GI ha invitato parte attrice, in un’udienza ad hoc anticipata rispetto all’udienza ex art. 183 c.p.c., a prendere posizione in via preliminare sull’eccezione di incompetenza ex adverso sollevata, di cui ha ritenuto la non manifesta infondatezza; a seguito di tale richiesta:
- parte attrice ha dichiarato espressamente di “aderire all’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale delle Imprese sezione specializzata in favore del Tribunale ordinario di Prato”:
✓ invocando, in tesi, l’applicazione dell’art. 38 c.p.c., come interpretato dalla
prevalente giurisprudenza del S.C. nel senso di norma imponente l’astensione del giudice adito dalla decisione in punto di spese di lite, da riservarsi all’esito dello svolgimento del giudizio riassunto avanti al giudice concordemente indicato dalle parti come competente;
✓ chiedendo, in subordine, la compensazione delle spese di lite, in ragione
dell’asserita obiettiva difficoltà di inquadramento della complessa vicenda fattuale e negoziale intercorsa tra le parti;
- il GI ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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1. Sulla valenza dell’adesione della parte attrice all’eccezione di incompetenza
Preliminarmente a ogni decisione sulla questione di competenza, ritiene il Collegio la necessità di stabilire la valenza e il significato della dichiarazione con cui parte attrice ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, indicando il Tribunale di Prato come giudice competente e invocando l’applicazione da parte del giudicante del disposto di cui all’art. 38 c.p.c. anche, e soprattutto, in punto di spese di lite:
- come noto, in ipotesi di adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte, si verifica automaticamente e ipso iure, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'effetto di immediata e sopravvenuta carenza di ogni potere del giudice adito di decidere non soltanto sulla competenza, ma altresì nel merito della causa avanti a lui pendente, con conseguente preclusione di ogni possibilità di una sua pronuncia sulle spese processuali relative alla fase medio tempore svoltasi sino alla dichiarazione di adesione, sulle quali sarà chiamato a provvedere il giudice al quale è rimessa la causa, successivamente alla sua riassunzione: a fronte di quello che sostanzialmente equivale, all’effetto pratico, a un accordo negoziale determinativo del foro convenzionale intervenuto a controversia già iniziata, infatti, sono “l’accordo sulla designazione del giudice e l’adempimento dell’onere di riassumere la causa avanti al giudice competente” a dare luogo, di per sé, alla “translatio iudicii” dal giudice adito a quello riconosciuto come competente, laddove, invece, rimane in capo al giudice originariamente adito il solo potere di definire la causa avanti a sé pendente con emissione di ordinanza di cancellazione dal ruolo (Cass n. 15017/22; n. 6106/06);
- peraltro, un’efficacia abdicativa della potestas iudicandi del giudice originariamente adito dell’eventuale convenzione negoziale delle parti in punto di individuazione del foro competente – sia essa intervenuta ex ante o ex post rispetto all’insorgenza del contenzioso giudiziale - può essere riconosciuta soltanto ove l’accordo investa esclusivamente quaestiones disputatae afferenti a profili di competenza territoriale derogabile, come evincibile dal chiaro disposto della legge e, in particolare:
✓ dalla clausola, con cui esordisce il comma 2 dell’art. 38 c.p.c., di esclusione dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., richiamante l’elencazione tassativa, ivi contenuta, delle cause in cui la competenza territoriale non può essere derogata per accordo delle parti;
✓ dalla peculiare collocazione riservata alla previsione della possibilità, dei limiti e degli effetti dell’adesione all’eccezione di incompetenza all’interno della norma disciplinante il regime della rilevabilità delle questioni di competenza, e in particolare dalla sua separata previsione rispetto al successivo comma 3 dell’art. 38 c.p.c., fondante il potere giudiziale di rilevo ufficioso delle questioni di incompetenza per materia, valore e territorio nei casi tassativi della sua inderogabilità: da tale separazione dovendosi desumere l’impossibilità, per il pur raggiunto accordo delle parti in punto di competenza, di annientare il potere del giudice di rilevare d’ufficio quelle ipotesi di errato incardinamento della causa in cui l’errore della parte venga a collidere con norme processuali di ordine pubblico, o comunque non derogabili dall’autonomia negoziale;
- orbene, nell’ipotesi di specie, parte attrice, nell'aderire all'eccezione di incompetenza territoriale, ha di fatto aderito, anche e ancora prima, all'eccezione, parimenti sollevata da controparte, di incompetenza del Tribunale delle Imprese: diversamente opinando, in effetti, la stessa non avrebbe potuto giustificare la propria indicazione del giudice territorialmente competente, convergente con quella della convenuta, nel Tribunale di Prato, foro non ubicato nel capoluogo di Regione e, quindi, non sede di Sezione Specializzata;
- sennonché, una siffatta indicazione, siccome non afferente a questione di mera competenza territoriale derogabile, ma in effetti impingente in profili di incompetenza inderogabile quale quella per materia, deve ritenersi non vincolante per il giudice adito e, ancora prima, inidonea a determinare il venire meno della sua potestas decidendi, tanto sulla questione di competenza, quanto sul merito della causa, e dunque, anche sulla ripartizione delle spese di lite all’esito definitorio del giudizio;
- a ben vedere, infatti, qualora, come nel caso di specie, il profilo della competenza territoriale si intersechi con quello del riparto di competenza ratione materiae tra Tribunale Ordinario e Tribunale delle Imprese, la questione di competenza deve ritenersi assoggettata, in punto di rilevabilità e di disponibilità delle parti, al regime proprio dell’incompetenza inderogabile: ciò in quanto l’eccezione di parte, così come il rilievo officioso dell’incompetenza per materia effettuato dal Tribunale delle Imprese devono intendersi compiuti non già rispetto al Tribunale Ordinario quale entità generale e astratta, bensì rispetto a un determinato Tribunale Ordinario (nella specie, Tribunale di Prato o, alternativamente, Tribunale di Ferrara) individuato secondo i criteri ordinari di competenza di cui al c.p.c.; e tale individuazione, lungi dal costituire rilievo ex officio di una questione di competenza territoriale separata e autonoma dalla questione di competenza per materia, rientra, invece, nel medesimo rilievo officioso dell’incompetenza per materia inderogabile (Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, ord. 02/07/24, nella causa NRG 1149/23);
- del resto, l’inerenza di ogni questione attinente all’ambito di operatività territoriale del Tribunale delle Imprese, in rapporto con quello dei Tribunali Ordinari, infra o extradistrettuali, a una competenza di natura inderogabile (diversamente da quanto accade laddove si verta esclusivamente di questioni di assegnazione tra Sezioni nel medesimo Ufficio giudiziario) è evincibile dal disposto dell’art. 4 D. Lgs. n. 168/03 che, pur disciplinando espressamente gli ambiti di competenza dei vari Tribunali Specializzati, deve ritenersi esteso anche ai rapporti tra Tribunali Ordinari non sedi di Sezione Specializzata e Tribunale delle Imprese, come chiarito dalla nota pronuncia del SC a SSUU del 2019 (Cass. SSUU 19882/19: "...nel caso del rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria che si trovi nell'ufficio giudiziario ove non è istituita la sezione specializzata, si verifica la sovrapposizione del profilo della competenza territoriale, che, come disposto dall'art.4 del d.lgs. 168/2003, ha natura inderogabile"): diversamente opinando, verrebbe a essere destituita di significato tutta la distinzione operata proprio dalle SSUU, nella citata pronuncia, tra il trattamento riservato alle cause non appartenenti al Tribunale Imprese e territorialmente di competenza di un ufficio non sede di Sezione Specializzata, e il trattamento riservato a quelle non appartenenti al Tribunale Specializzato, ma di competenza del medesimo ufficio sede del Tribunale delle Imprese erroneamente adito.
Se, dunque, l’adesione di parte attrice all’eccezione di incompetenza nella specie sollevata non vincola il giudicante a declinare il proprio potere di cognizione della causa, si pone come necessaria un’autonoma valutazione giudiziale:
- sia in ordine all’appartenenza della causa, ratione materiae, alla sfera di cognizione del Tribunale delle Imprese come definita ex lege,
- sia, una volta effettuata, con esito negativo, tale prima verifica, in ordine alla competenza ratione loci, in base ai criteri di individuazione del foro competente di cui agli artt. 18, ss. c.p.c..
2. Sulla competenza del Tribunale delle Imprese
Ciò posto, e venendo, quindi, alla disamina del profilo inerente alla competenza per materia del giudice adito, ritiene il Collegio che non ricorra, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi tassative legittimanti l’insorgenza del potere-dovere di cognizione del giudice specializzato, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 168/03, prive di pregio essendo, in particolare, le ragioni dichiaratamente addotte da parte attrice a giustificazione della scelta processuale operata, indicate nel duplice presupposto:
- che la causa vertesse, almeno, in parte qua, sulla tematica di acquisizioni di quote societarie o sulla materia della proprietà industriale e, in particolare, su marchi e brevetti,
- e che, per la restante parte, potesse ritenersi operante la vis atractiva del Tribunale delle Imprese per le cause connesse a quelle di sua competenza.
Rammentato, infatti, che costituisce criterio generale quello secondo cui la competenza si determina in base al petitum sostanziale identificabile in funzione soprattutto della causa petendi (Cass. Ord. n. 8738/17):
- deve, anzitutto, essere esclusa la riconducibilità della causa de qua, in cui la causa petendi deve individuarsi nell’asserita causazione del naufragio di trattative prenegoziali e nell’asserito inadempimento di una lettera di intenti, alle controversie di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 168/03 e, in particolare, alle cause in materia di rapporti societari e/o di trasferimento di partecipazioni societarie in società di capitali, non essendo oggetto della domanda, né titolo fondante le ragioni attoree, il richiesto accertamento di alcun rapporto inerente alla partecipazione (o al trasferimento della partecipazione) in società di capitali:
✓ invero, l’unica doglianza afferente a vicenda di natura societaria attiene alla mancata attuazione, da parte del convenuto, di un prospettato trasferimento delle quote di partecipazione di sua spettanza della Newco, dallo stesso effettivamente costituita nelle more delle trattative, a un Fondo di Investimento terzo rispetto al giudizio;
✓ sennonché, la cognizione di una siffatta circostanza costituisce incombente non richiedente la competenza del giudice specializzato, non implicando essa alcuna pronuncia in via principale con effetto tra le parti, siccome attinente a una vicenda traslativa inter alios, e, soprattutto, alcun effetto di accertamento o costitutivo su trasferimenti di rapporti o assetti societari, stante la pacifica mancata realizzazione del prospettato trasferimento;
- ancora, e del pari, deve escludersi che la competenza del Tribunale Specializzato possa rinvenire un fondamento nell’afferenza della controversia alla materia “proprietà industriale”, giacché:
✓ ai sensi dell’art. 134 CPI, oggetto di richiamo per relationem da parte dell’art. 3, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 168/03, nella delineazione della competenza delle Sezioni Specializzate, “Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario))”;
✓ mutuando il principio espresso dal SC con riguardo all’analoga dicitura “materia di diritto d’autore” impiegata dal legislatore, alla successiva lett. b) del medesimo comma 1, sempre al fine di delineazione della competenza della Sezione Specializzata, devono ritenersi incluse nell’ampio riferimento alla “materia di proprietà industriale” non soltanto le controversie aventi per oggetto l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà industriale (così come intellettuale) o della sua violazione, ma altresì le ordinarie pretese economiche che traggano titolo dall’asserita sussistenza di un diritto di proprietà industriale/intellettuale (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 2777/12);
✓ orbene, nella presente sede – in cui si verte al cospetto di una mera domanda di risarcimento danni da inadempimento di un accordo preliminare, o in subordine da responsabilità precontrattuale per rottura di trattative tese a stipulare un contratto con cui, tra le altre cose, una ditta titolare di licenza di brevetti e marchi, terza rispetto alle parti in causa, si era impegnata a cedere a un'altra, odierna convenuta, tale licenza (cessione mai andata in porto) - parte attrice non si duole dell’inadempimento di quella parte del contratto che prevedeva l’impegno di una società terza (Ferrari Brands Srl), proprietaria dei marchi e dei brevetti, al trasferimento alle società convenute di tali diritti e dei relativi domini web (o in subordine, della rottura ingiustificata delle trattative miranti alla conclusione di un affare comprensivo di una simile vicenda traslativa): rispetto a una siffatta domanda, oltretutto, la stessa – pacificamente non titolare dei predetti diritti di privativa - risulterebbe priva di legitimatio ad causam;
✓ ciò che, invece, costituisce oggetto della doglianza attorea sono l’allegato mancato pagamento alla diretta fornitrice, terza rispetto alla parte della pattuizione contenente l’impegno al trasferimento di diritti industriali, delle forniture di prodotti e merce appartenente alle giacenze di magazzino dell’attrice pur ottenute dai convenuti, o la cui realizzazione è stata dalla stessa attrice commissionata a terzi per conto e in vista di una fornitura in favore di parte convenuta, nonché il mancato perfezionamento dell’affare, in vista del quale la stessa attrice aveva sospeso momentaneamente la propria produzione, con conseguente mancata realizzazione, medio tempore, di fatturato;
✓ non rientrano, pertanto, nel thema decidendum contestazioni afferenti alla titolarità di diritti su marchi e brevetti, o sulla relativa validità, o sulla violazione, o usurpazione, o contraffazione di tali diritti o di segreti industriali, né tantomeno contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties – le quali, soltanto, legittimerebbero la cognizione del giudice specializzato (cfr., in caso analogo, Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, ord. 02/07/21: “La competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa si determina avuto riguardo al ‘petitum’ sostanziale e alla ‘causa petendi’, dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea a incidere sui medesimi. La domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali, pur in tema di licenza d’uso di marchio, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, esula dalla competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa”);
✓ né, tantomeno, ricorre alcuna causa di connessione con una controversia in
materia di proprietà industriale tale da legittimare, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 citato, l’invocata vis atractiva del Tribunale delle Imprese, nessuna controversia pendendo tra le odierne parti, a ben vedere, sulla titolarità dei marchi e dei brevetti pacificamente in capo alla società terza facente capo al sig. Ferrari, dacché non ricorre, in atti, alcuna domanda avente quale petitum sostanziale il diritto sui marchi o sul brevetto, idonea a consentire la trattazione nello stesso processo anche di altre domande alla stessa eventualmente avvinte da una connessione anche soltanto impropria.
3. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Firenze
Ciò posto, osserva il Collegio come:
- la rituale proposizione o il rilievo d’ufficio di un’eccezione di incompetenza territoriale, lungi dall’introdurre nel processo un tema necessitante di istruzione mediante assunzione di prove costituende, dia luogo, piuttosto, a una questione pregiudiziale di rito che deve essere decisa allo stato degli atti, ossia sulla scorta delle prove già acquisite al giudizio, dovendosi intendere il riferimento alle “sommarie informazioni” di cui all’art. 38 c.p.c. come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o ad accertamenti di circostanze agevolmente rilevabili o documentabili (cfr. Cass. n. 12455/10; n. 22524/10): decisione che, ove di accoglimento, assumerà la forma dell’ordinanza, anche in caso di pronuncia declinatoria dell’incompetenza;
- costituisca criterio di generale applicazione quello secondo cui la competenza - da determinarsi, come già osservato, in base al petitum sostanziale identificabile in funzione soprattutto della causa petendi (Cass. Ord. n. 8738/17) - deve essere delibata sulla base della domanda, ossia della prospettazione in fatto e in diritto formulata da parte attrice, al di là di ogni considerazione sulla relativa fondatezza nel merito (ex multis, Cass. n. 5594/96).
Donde la necessità di partita disamina della qualificazione delle domande attoree come alternativamente proposte nell’atto introduttivo, in cui, dall’allegazione delle medesime condotte asseritamente tenute dal sig. CP_1 nel corso delle trattative, parte attrice ha fatto discendere un duplice ordine alternativo di qualificazioni giuridiche delle proprie pretese:
- in via principale, infatti, la domanda è stata inquadrata come ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, assumendo la natura di vincolo contrattuale cogente della lettera di intenti del 04/08/22 e la sua risolvibilità in ragione dell’allegato inadempimento;
- in via subordinata e in ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per la richiesta emissione di pronuncia costitutiva di risoluzione, la medesima condanna pecuniaria è stata richiesta a titolo di adempimento in forma specifica di un’obbligazione di fonte contrattuale;
- in via ulteriormente subordinata, invece, l’affermata lesività della condotta di controparte è stata fondata sul richiamo al disposto di cui all’art. 1337 c.c. fondante l’obbligo di tenere un contegno improntato a buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative prenegoziali, con conseguente inquadramento della fattispecie de qua nello schema della responsabilità precontrattuale, da ricondursi, secondo la prevalente e preferibile opinione, nell’alveo della responsabilità extracontrattuale (Cass. SS.UU. n. 96445/01; n. 15040/04; n. 24738/19).
Orbene, senza entrare nel merito della correttezza delle succitate proposte di inquadramento, la competenza del foro fiorentino deve essere esclusa in relazione a tutti i possibili concorrenti criteri che vengono in rilievo in base alle norme che regolano i rapporti tra Tribunali Ordinari tanto in relazione alla domanda proposta in via principale, quanto in relazione alle domande proposte in via gradata:
- anzitutto, infatti, in base al criterio di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., risultano per tabulas, e comunque pacificamente ubicate in Prato sia la residenza del convenuto persona fisica, sia le sedi delle convenute persone giuridiche;
- inoltre, posto che, come costantemente affermato dal S.C. (Cass. ord. n. 5456/20), in tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale:
✓ aderendosi alla prospettazione in tesi e alla prima prospettazione in ipotesi, entrambe riconducenti la domanda nel regime della responsabilità contrattuale, l’individuazione del foro competente dovrà avvenire sulla base del duplice foro alternativo relativo alle cause di obbligazione di fonte contrattuale, ossia, ex art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo di insorgenza del contratto e al luogo di inadempimento dell’obbligazione asseritamente rimasta inadempiuta (Cass. n. 15012/05; Cass. n. 21910/08);
✓ sennonché, sotto il profilo del forum contractus, atteso che, per le obbligazioni contrattuali, il luogo in cui è sorta l’obbligazione si identifica con quello in cui è stato concluso il contratto da cui l’obbligazione stessa deriva, stante la naturale
identità tra il luogo in cui si perfeziona il rapporto e quello in cui sorgono diritti ed obblighi per le parti, nel caso di specie, come evincibile dalla lettura del documento racchiudente la lettera di intenti e sottoscritto dalle parti, (doc. 5 attrice), il luogo dell’avvenuta stipula deve individuarsi in Ferrara;
✓ ancora, nell’individuazione del giudice territorialmente competente in base al criterio del forum destinatae solutionis, ossia del luogo in cui deve essere adempiuta l’obbligazione azionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, seconda parte c.p.c. e 1182 c.c., la natura pecuniaria dell’oggetto dell’obbligazione “di dare” impone la previa verifica della ricorrenza del requisito della “liquidità” della somma azionata, costituendo principio ormai invalso, ancorché non rinveniente espresso fondamento nel dettato codicistico, quello della necessaria liquidità delle obbligazioni c.d. “portables”, da adempiere al domicilio del creditore, ai sensi del comma 3, e dovendosi, per contro, annoverare le obbligazioni pecuniarie illiquide tra le obbligazioni c.d. “querables”, da adempiere al domicilio del debitore, ex comma 4 (ex multis, Cass. n. 391/66, n. 3422/72, n. 2591/97, n. 21000/11; SS.UU. n. 9214/87, n. 5899/97); ciò posto, e aderito all’ormai pacifico orientamento per cui i crediti pecuniari liquidi che possono ritenersi rientrare nella regola di cui all’art. 1182, comma 3 c.c. devono circoscriversi unicamente a quelli “il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico” – ossia quelli, la determinazione del cui ammontare, ai fini dell’adempimento del debitore, non richieda un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale, con l’ulteriore precisazione per cui “dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio” (Cass. SSUU n. 17989/16) - deve ritenersi, nella specie, l’illiquidità delle somme oggetto della richiesta di pagamento attorea:
i. quanto alla somma di euro 250.000 richiesta a titolo di corrispettivo di merce consegnata, sussistendo puntuale contestazione in ordine alla stessa esistenza di un titolo negoziale contenente i relativi criteri di liquidazione, costituito da un ordine di acquisto, fondante la pretesa di versamento del corrispettivo della merce asseritamente ordinata, prelevata e rimasta impagata;
ii. quanto alla somma di euro 461.642,00, a fronte della contestazione sul titolo, in mancanza della prova di un accordo delle parti in punto di quantum debeatur, inidoneo essendo il carteggio di cui al doc. 12 di parte attrice a consentire l’individuazione di un criterio di riparto degli oneri di produzione della merce commissionata al terzo;
iii. quanto alla somma richiesta a titolo di costi di gestione per l’asserito blocco alla produzione, trattandosi di obbligazione risarcitoria determinata non per relationem a una somma pattuita asseritamente inadempiuta, ma quale controvalore monetario di un’asserita deminutio patrimonii diversa dalla lesione al diritto all’ottenimento del pagamento di una somma liquida, come tale integrante un’obbligazione di dare avente a oggetto una somma pecuniaria illiquida; donde la necessaria collocazione del luogo dell’adempimento dell’obbligazione presso il domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4 c.c., da individuarsi, ancora una volta, in Prato;
✓ a ogni buon conto, anche volendosi ritenere la liquidità delle somme suindicate, il luogo dell’adempimento dovrebbe essere individuato, ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c., presso Saronno, ove ha sede principale la società asserita creditrice, con conseguente individuazione del foro competente nel Tribunale di Varese, nel cui circondario tale sede è ubicata (o ancora una volta in Ferrara, ove la medesima società ha le proprie sedi operative: cfr. visura doc. 1);
✓ a identiche conclusioni nel senso del diniego della competenza dell’Ufficio
adito, del resto, dovrebbe altresì pervenirsi aderendo alla qualificazione di responsabilità precontrattuale/extracontrattuale prospettata in via di ulteriore ipotesi, con conseguente emersione in rilievo, ai fini dell’individuazione del foro competente, dei criteri alternativi e concorrenti del luogo di commissione dell’illecito (Cass. n. 17197/16) e del luogo di adempimento dell’obbligazione risarcitoria da tale illecito traente fonte;
✓ in ordine al luogo di insorgenza del debito di natura risarcitoria, come costantemente affermato (ex multis, Cass. n. 6381/91; n. 5625/89), l'obbligazione da responsabilità extracontrattuale rinviene la propria genesi nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne scaturisce, con la conseguenza che, tanto in ipotesi di coincidenza, quanto in difetto di convergenza dell’ubicazione territoriale dell'uno e dell'altro dei due predetti luoghi, il c.d. forum commissi delicti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 c.p.c., deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato (Cass. n. 18906/04; n. 6626/05): e detto luogo, nella specie, deve in ogni caso essere ritenuto coincidente con la sede dell'impresa che ha lamentato una deminutio patrimonii, quale conseguenza di una condotta dannosa avvenuta nel corso delle trattative con il convenuto, ossia, ancora, una volta, in Saronno, e dunque nel circondario di Varese (o ancora una volta in Ferrara, ove la medesima società ha le proprie sedi operative: cfr. visura doc. 1);
✓ anche in punto di forum destinatae solutionis, come ormai pacifico, l’obbligazione risarcitoria che nasce da atto illecito, siccome integrante un’obbligazione di dare avente a oggetto una somma pecuniaria illiquida (nell’accezione sopra chiarita), costituisce debito di valore, da annoverarsi tra le obbligazioni c.d. “querables”, il luogo del cui adempimento deve collocarsi, ai sensi dell’art. 1182, comma 4 c.c., al domicilio del debitore al tempo della scadenza (ex multis, Cass. n. 391/66, n. 3422/72, n. 2591/97, n. 21000/11; SS.UU. n. 9214/87, n. 5899/97; Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 1916/18 del 21/02/18), luogo da ritenersi coincidente con quello della stessa genesi del debito pecuniario, trattandosi di ipotesi di mora ex re (art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.), nonché con il già menzionato foro del convenuto, ancora una volta individuabile nel territorio di competenza del Tribunale di Prato.
4. Sulle spese di lite
Attese, infine:
- l’idoneità dell’ordinanza di declinatoria della competenza a determinare la chiusura della fase di giudizio;
- la già rilevata efficacia non vincolante per il giudice adito della dichiarazione abdicativa di parte attrice;
- la rilevanza, ai fini e agli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., anche della soccombenza sulla questione di rito la cui decisione ha determinato l’esito definitorio; si pone, quindi, come necessaria la pronuncia espressa del Collegio anche in punto di spese di lite, da liquidarsi in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori minimi relativi alla somma portata dalla domanda, attese la natura documentale e la non elevata complessità della vertenza, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, non tenutasi: pronuncia che vedrà come soccombente, e dunque onerata delle spese del giudizio, la parte attrice, soccombente sulla questione di competenza, irrilevante essendo il fatto che l'eccezione sia stata accolta in base ad argomenti e motivi in parte differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'avere l'attore adito un giudice incompetente (Cass. n. 10911/01); fermo, peraltro, restando che la condotta collaborativa tenuta dalla parte, all’indomani della costituzione della convenuta eccipiente, con l’adesione della parte attrice all’eccezione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese relative alla fase decisoria.
- dichiara la propria incompetenza in favore, alternativamente, del Tribunale di Prato, o di Ferrara, o di Varese;
- condanna Parte_1 alla rifusione, in favore del sig. Controparte_1 della Controparte_2 e della Controparte_3 in solido, delle spese di lite, che liquida in euro 3.824, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- concede i termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa avanti a uno dei giudici indicati come competenti.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 14/01/25
Il Presidente
dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore
dott.ssa Linda Pattonelli