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  • Diritti d'autore - Opere letterarie

Tribunale Brescia (ord.), 25/03/2025 [Diritti d'autore - Opere letterarie - Conferimento di incarico per lo sviluppo di una ricerca sulle donne e per la realizzazione di un progetto che prevedeva la pubblicazione di un libro con il nome dell'autore]

Diritti d'autore - Opere letterarie - Conferimento di incarico per lo sviluppo di una ricerca sulle donne e per la realizzazione di un progetto che prevedeva la pubblicazione di un libro con l'indicazione del nome dell'autore - Comunicazione della volontà di revocare l’incarico - Recesso dal contratto con richiesta del saldo pattuito - Paternità dell'opera - Titolarità dei diritti morali sull’opera, ai sensi degli artt. 2, 4, 18 e 20 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), e del diritto di utilizzazione delle elaborazioni ai sensi dell’art. 119 l.d.a. -  Domanda per inibire la pubblicazione dell’opera senza indicazione della ricorrente quale autrice e l’utilizzo di “parti” e/o “estratti”, anche modificati, dell’opera, con divieto di pubblicare un’opera rielaborata, modificata, riassunta rispetto a quella redatta dall’autrice.

 

 

ORDINANZA

pubbl. 25/03/2025

(Giudice: dott.ssa Alessia Busato)

 

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2199/2025 promosso da:
 
Parte_1 (...) con il patrocinio dell’avv. MANFREDI MATTEO LORENZO

RICORRENTE


contro

Controparte_1 (...) con il patrocinio dell’avv. PIAZZOLI SABRINA e dell’avv. MARIDATI LUCA EMILIO

RESISTENTE
 


 
L’odierna ricorrente, allegato di aver sottoposto alla Controparte_1 il proprio progetto di “Ricerca e studio sulle donne “comuni” a Bergamo 1945-1992” e di aver, conseguentemente, ricevuto l’incarico “di svolgere tale lavoro secondo le condizioni previste dal progetto presentato” nel quale era specificato che la remunerazione si intendeva “comprensiva della fase di progettazione dello studio, del reperimento delle fonti e della raccolta bibliografica e sitografica, dell’organizzazione della consultazione delle fonti archivistiche e a stampa, dell’intervista delle fonti orali, della fase di scrittura dello studio e della correzione delle bozze per la pubblicazione definitiva” evidenziandosi, sin dall’origine del rapporto, che il progetto di ricerca era finalizzato alla pubblicazione di un libro di cui è l’autrice, allegava di aver, per oltre un anno e mezzo, provveduto da sola a condurre le ricerche e a redigere l’opera, pur in confronto con la CP_1 committente e con il gruppo di lavoro previsto nel progetto.

Allegato di aver consegnato il primo capitolo, che aveva ricevuto riscontro positivo, segnalava che, successivamente alla trasmissione di ulteriori capitoli, in data 21 ottobre 2024, si era tenuta una riunione con il gruppo di lavoro in cui – per la prima volta – era stata richiesta una integrale revisione della struttura rispetto al progetto originario, non più una scansione cronologica, ma tematica. Allegava, inoltre, che, effettuata tale revisione, in data 4 gennaio 2025, in seguito all’invio dei tre capitoli finali rivisti con alcune note relative a correzioni meramente formali suggerite dalle altre componenti del gruppo di lavoro, si era tenuta un’ulteriore riunione, nell’ambito della quale le altre componenti del gruppo avevano insistito per l’effettuazione di “tagli” che avrebbero compromesso il progetto stesso in quanto legati a “mere divergenze politiche o personali dei componenti del gruppo verso persone o movimenti”, più che a problemi di budget o alla lunghezza del testo mai fatti rilevare in precedenza. Precisava, inoltre, che in data 12 gennaio 2025, a lavoro ultimato e consegnato, le era stata comunicata l’intenzione della CP_1 di revocarle l’incarico e che, pur a fonte delle due proposte alternative da ella formulate per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, la CP_1 che, in un primo momento, aveva accettato la proposta di risolvere consensualmente l’accordo con la previsione della restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto e del riconoscimento del diritto della ricorrente di usare il testo, che sarebbe rimasto di sua proprietà, in data 29 gennaio 2025, la CP_1 le aveva comunicato il proprio recesso dal contratto, provvedendo contestualmente ad accreditare il saldo complessivo dell’importo pattuito e rappresentando che “l’opera consegnataci appartiene alla sottoscritta committente, a cui spetta in esclusiva il diritto del suo utilizzo, con eventuali modifiche”.

Allegava che quanto sopra era stato ribadito con la missiva del 13 febbraio 2025 in cui la CP_1 riscontrava la comunicazione della ricorrente, che l’aveva diffidata alla pubblicazione del libro riportando il nome della sua autrice, in forma “modificata” o ridotta o rielaborata rispetto alla versione definitiva o con l’aggiunta di altri nominativi in qualità di presunti co-autori, contestando la richiesta dell’odierna ricorrente e sostenendo la conclusione di un rapporto di una “"prestazione d'opera intellettuale" il cui prodotto appartiene al Committente, al quale esclusivamente spettano tutte le facoltà del proprietario”.

Ciò premesso, allegato che, anche in presenza di un elaborato scientifico, quale quello redatto dalla ricorrente, l’autore rimane titolare dei diritti morali sulla propria opera, anche qualora lo stesso sia stato specifico oggetto di un accordo con un editore/committente, lamentata la violazione da parte della CP_1 del proprio diritto d’autore ai sensi degli artt. 2, 4, 18 e 20 l.a. e del diritto di utilizzazione dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni ai sensi dell’art. 119 l.a. chiedeva, ex art. 700 c.p.c., che alla CP_1 fosse inibita la pubblicazione del libro consegnato dalla ricorrente senza il suo nome quale autrice dello stesso e l’utilizzo di “parti” e/o “estratti”, anche modificati, con divieto di pubblicare un’opera rielaborata, modificata, riassunta e censurata di quella redatta dall’autrice.

Chiedeva inoltre che fosse inibito l’utilizzo delle fonti rintracciate dalla ricorrente nell’ambito del progetto “Ricerca e studio sulle donne “comuni” a Bergamo 1945-1992” ed utilizzate per la stesura del libro “tenuto conto che il progetto era finalizzato, sin dall’inizio, alla pubblicazione di un libro a nome dell’autore odierna ricorrente”. Respinta la richiesta di emissione del provvedimento inibitorio inaudita altera parte, si costituiva la resistente che, allegato che controparte non aveva menzionato quale opera del suo ingegno, di carattere creativo, fosse stata travasata nelle elaborazioni presentate alla committente, negava che vi fosse apporto creativo nell’elaborato che, in sua tesi, consisteva in una mera ricerca di fonti, segnalando, altresì, che non era stato indicato il metodo - dichiarato e rigorosamente applicato nel lavoro - connotante la scientificità dell’elaborato. In forza di quanto sopra contestava la competenza del Tribunale adito sezione specializzata in materia di impresa, non avendo la controversia ad oggetto il diritto di autore. In subordine, richiamato il disposto dell’art. 11 della L. 633/1941, allegava l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle richieste di parte ricorrente in quanto formulate in violazione del proprio diritto d'autore.

Allegava, altresì, che le "fonti rintracciate dalla ricorrente" erano di sua proprietà e che l'opera non era frutto esclusivo della ricorrente in quanto, come riconosciuto in ricorso, un capitolo ("Donne e Politica") era opera della di Controparte_2 e il lavoro, nel suo complesso, aveva ricevuto un contributo importante da parte della collettiva. CP_1 sicchè, al più, poteva trattarsi di opera Contestava le allegazioni di parte ricorrente, che riteneva frutto dell’erronea qualificazione del contratto concluso tra le parti come contratto di edizione, mentre si era in presenza di un contratto di prestazione di opera professionale, evidenziava che lo scambio di ipotesi nelle trattative transattive non costituiva riconoscimento delle tesi avversarie, che il recesso “fa riferimento alle norme per il contratto d'opera intellettuale” e che il versamento dell'importo a saldo era frutto dell'auspicio che in tal modo si sarebbe evitata una controversia.

Chiedeva pertanto, in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza in favore del Tribunale di Bergamo e, nel merito, il rigetto del ricorso.



I.  L’eccezione di incompetenza
 
L’eccezione di incompetenza territoriale fondata sull’inapplicabilità delle norme a tutela del diritto di autore all’opera oggetto di ricorso, con conseguente incompetenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Bergamo è, all’evidenza, infondata.

Come da giurisprudenza consolidata “poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell'allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto…” (in tale senso già C. Cass. 12376/1997).


II. La tutela autoriale dell’opera
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge 633/1941 sono protette, in conformità alle disposizioni del diritto di autore, le opere d’ingegno di carattere creativo tra le quali devono ritenersi comprese anche le opere scientifiche.

Ciò posto, dall’esame dell’opera prodotta in allegato al ricorso non può che essere riconosciuto, nell’ambito della cognizione sommaria propria di questo giudizio, il carattere creativo dell’opera, pur a fronte delle contestazioni di parte resistente in ordine alla “scientificità” e alla “creatività” della stessa.
La scientificità ben emerge dalle caratteristiche dello scritto: scritto redatto in modo oggettivo, evidenziando in maniera trasparente e verificabile il metodo e di risultati della ricerca (in questo caso le fonti utilizzate), su un argomento ricollegabile alle scienze sociali.

Quanto alla creatività, dalla lettura dell’opera si evince che la stessa non è costituita da un mero elenco delle fonti esaminate o dalla loro mera riscrittura, ma da una loro rielaborazione.

Sotto tale profilo è noto che “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'originalità di un libro fotografico sui luoghi visitati da Per_1 in Sicilia andasse valutata nel modo in cui l'idea era stata sviluppata, cioè in base alla scelta dei brani letterari e delle foto utilizzate)” (cfr. C. Cass.
25173/2011).

Irrilevante, ai fini della decisione, è l’originalità del progetto (le donne “comuni” della bergamasca nel periodo 1945-1992) e la sua riconducibilità alla ricorrente o alla convenuta, in quanto il diritto di autore non tutela le idee ma la loro espressione.


III. L’art. 11 L 633/1941

Irrilevante, ai fini della tutela del diritto morale di autore in esame, è, altresì, il richiamo al disposto dell’art. 11 della legge 633/1941 che stabilisce che “Alle Amministrazioni dello Stato, al P.N.F., alle Provincie ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei lo atti e sulle loro pubblicazioni”, sicché, in tesi di parte resistente, il diritto di autore sarebbe al più ad ella spettante, quale ente privato che non persegue scopo di lucro.

Come sostenuto dalla Suprema Corte “L'art. 11 della l. n. 633 del 1941, che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate, va coordinato con l'art. 3 della medesima legge, che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere, sicché, nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all'ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi” (cfr. C. Cass. 2197/2016).

E’ pur vero che, come rilevato da parte resistente, tale decisione è un unicum, ma è anche vero che non vi sono decisioni di legittimità di segno contrario e che alcuna censura è stata mossa dalla resistente alle argomentazioni addotte dalla Suprema Corte a sostegno della propria decisione alle quali si rinvia.
 

IV. Il carattere collettivo dell’opera

Parte resistente allega il carattere collettivo dell’opera segnalando che, come riconosciuto nel ricorso, un capitolo ("Donne e Politica") è opera della dott.ssa Controparte_2 mentre la prefazione spettava, contrattualmente, alla presidente della CP_1 Segnala, inoltre, che il lavoro, nel suo complesso, avrebbe ricevuto un contributo importante da parte della CP_1 attraverso “indicazioni alla dott.ssa Parte_1 di persone da intervistare e facilitazione di relazioni per lo sviluppo della ricerca”, “indicazioni e orientamenti per lo sviluppo e la definizione dei capitoli, ai quali sono seguiti interventi di revisione, oltre al lavoro diretto di ricerca su pubblicazioni (quotidiani e riviste, soprattutto ad opera di Controparte_2 ”. Da ciò conseguirebbe la qualificazione dell’opera quale collettiva, ribadendo che il tema dell'opera sarebbe frutto di riflessioni e stimoli della convenuta, che avrebbe individuato i contenuti specifici, descritti nell' "Oggetto" riportato a pagg. 2- 3 del progetto. Premesso che, come già evidenziato, la tutela del diritto di autore non concerne l’idea ma la sua manifestazione esteriore, pacifica è l’esclusione dalla tutela richiesta del capitolo “Donne e Politica” e della eventuale prefazione a firma della presidente della documenti oggetto di tutela come prodotti in atti dalla ricorrente. CP_1 che non risulta tra i Le indicazioni offerte per l’individuazione delle fonti esulano dalla tutela autoriale, che concerne la loro elaborazione, mentre le “indicazioni” offerte dal gruppo di lavoro, per come allegate (la più significativa delle quali pare la elaborazione delle fonti per temi e non per cronologia) pare allo stato più attinente ad un’attività editoriale che autoriale. Nell’ambito quindi della cognizione propria della procedura cautelare deve escludersi che l’opera sia qualificabile quale “collettiva”.


V. La qualificazione del contratto

Parte ricorrente ha formulato la domanda inibitoria alla pubblicazione di elaborazioni e trasformazioni dell’opera richiamando l’art. 119 L. 633/1941 volto a disciplinare il contratto di edizione.

Parte resistente, qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di prestazione d’opera intellettuale, ne esclude la qualifica quale contratto di edizione rilevando che la CP_1 “non fa l'editore” e segnalando che la legge sul diritto d'autore prevede due tipi di contratto di edizione “il contratto "a termine" (non ricorrente nel caso di specie e comunque nullo per assenza del termine e dell'indicazione del numero minimo di esemplari, v. art.122 comma 4° l.a.) e il contratto "per edizione", in cui il compenso per l'autore è previsto in una percentuale del prezzo di copertina (inesistente, come si è detto, per le pubblicazioni della CP_1”. In sua tesi la non “praticabilità” di tali tipi contrattuali costituirebbe un'ulteriore prova che il rapporto de quo è estraneo alla normativa sul diritto d'autore.

Evidenzia, in ogni caso, che la pubblicazione dell’opera non era prevista dal progetto e che la correzione delle bozze indicata nel progetto era da intendersi quale attività solo eventuale.

L’infondatezza della prima argomentazione emerge dalla stessa allegazione di parte resistente che riconosce di aver pubblicato “una quarantina di "quaderni"” non parendo particolarmente significativo che le pubblicazioni fossero offerte gratuitamente.
Irrilevanti sono le considerazioni in merito al contenuto del contratto di edizione a termine (ritenuto non sussistente nel caso di specie dalla stessa resistente) e in merito alla circostanza che nel contratto "per edizione" il compenso per l'autore sia previsto in una percentuale del prezzo di copertina, nulla impedendo che la distribuzione delle copie avvenga gratuitamente e che il compenso sia pattuito in misura forfettaria, come nel caso in esame.
In alcuna parte del contratto è previsto che l’attività di correzione delle bozze (attività pacificamente preliminare ad una pubblicazione) sia solo eventuale e, in ogni caso, l’impegno alla pubblicazione è confermato dal tenore della stessa missiva di recesso della resistente (“…con riferimento al rapporto contrattuale… per la “ricerca e studio sulle donne comuni a Bergamo per il periodo 1945
-1992” e successiva pubblicazione a cura della sottoscritta committente….” cfr. doc. 25 allegato al
ricorso).
Sicché, nei limiti della cognizione cautelare, può ritenersi che l’opera fosse finalizzata alla pubblicazione da parte della resistente e che il contratto sia qualificabile quale contratto misto, di prestazione di opera intellettuale e di edizione.


VI. Le domande di inibitoria
In considerazione di quanto esposto ai punti che precedono le domande volte ad inibire la pubblicazione dell’opera senza indicazione della ricorrente quale autrice e le domande volte alla inibitoria della pubblicazione dall’utilizzo di “parti” e/o “estratti”, anche modificati, dell’opera come meglio descritta in fatto, con divieto di pubblicare un’opera rielaborata, modificata, riassunta e censurata di quella redatta dall’autrice e già in possesso della
integrale possono trovare accoglimento.

Parte ricorrente ha, altresì, chiesto l’inibitoria dall’utilizzo delle fonti rintracciate dalla ricorrente nell’ambito del progetto “tenuto conto che il progetto era finalizzato, sin dall’inizio, alla pubblicazione di un libro a nome dell’autore odierna ricorrente”.

Tale domanda cautelare non può trovare accoglimento.

Le fonti reperite dalla ricorrente nell’ambito del progetto non sono tutelate dalla normativa sul diritto di autore né parte ricorrente ha prospettato altra causa petendi a sostegno di tale istanza.



VII. Le spese di lite

Il solo parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente impone la compensazione delle spese di lite per un terzo.

Gli ulteriori 2/3 vengono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa (indeterminato), della complessità (media) e dell’attività svolta (introduttiva, di studio e di discussione), in euro 2.818,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso 2/3 del CU e marca.



P.Q.M.
 
Inibisce alla Controparte_1
 
- la pubblicazione del libro consegnato dalla dott.ssa
Parte_1 autrice dello stesso;

- l’utilizzo di “parti” e/o “estratti”, anche modificati, dell’opera come meglio descritta in ricorso, con divieto di pubblicare un’opera rielaborata, modificata, riassunta e censurata di quella redatta dall’autrice dott.ssa Parte_1 nella sua versione integrale e già in possesso della CP_1;

- rigetta per il resto il ricorso;
 

spese liquidate come in parte motiva.


Brescia, 25 marzo 2025


Il Giudice
dott. Alessia Busato