merito

  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Corte d’Appello Torino 09/04/2025 [Diritti di proprietà industriale - Società operante nella gestione della proprietà intellettuale che ha avviato un'azione legale contro un ente di ricerca tedesco e una società pubblica tedesca]

Diritti di proprietà industriale - Società operante nella gestione della proprietà intellettuale che ha avviato un'azione legale contro un ente di ricerca tedesco e una società pubblica tedesca, entrambi titolari di brevetti sulla tecnologia MPEG Audio - Licenza per lo sfruttamento dei brevetti - Sistema di remunerazione per l'uso dei brevetti - Atti illeciti posti in essere compresivi di condotte di denigrazione e concorrenza sleale - Eccezione di giurisdizione - Risarcimento dei danni.



SENTENZA

n. 329/2025 pubbl. 09/04/2025

(Presidente: dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Relatore: dott.ssa Silvia Orlando)



nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 345/2022 avente ad oggetto: concorrenza sleale
promossa da:
 
Parte_1 socio unico (...), con sede legale in None (TO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Paolo Virano, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Prof. Mario Franzosi, Martina Dani e Giovanni Galimberti per procura in atti;
 - APPELLANTE -


contro
 
 
Controparte_1 e CP_2 (già Controparte_3), entrambe con sede a Monaco (Germania), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate presso l’Avv. Alessandro Barale, rappresentate e difese dagli Avv.ti Federico Galgano e Mario Baraldi per procure in atti;

- APPELLATE - 

 
e nei confronti di Controparte_4 con sede legale in Arlington VA (Stati Uniti), in persona del legale rappresentante pro-tempore;
 
ING. CP_5 (...);

AVV. Controparte_6 (...);
 
APPELLATI CONTUMACI



Udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025.


 

PER L’APPELLANTE:
 
CONCLUSIONI
 
Piaccia alla Corte Ecc.ma – in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, n. 412/2022 del 28 gennaio 2022, pubblicata il 3 febbraio 2022 dal Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, R.G. 16042/2017 – Giudice Relatore dott. Ludovico Sburlati e notificata il 9.02.2022, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

In via preliminare
i. Disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 412/2022 per i motivi esposti in atti;

In via principale
ii. Riformare integralmente la sentenza n. 412/2022 per i motivi esposti in atti ed accogliere le domande proposte da

- Nel merito
 
CP_7 nel giudizio di primo grado ovvero:
 
a) accertare e dichiarare che Pt_2 hanno commesso e commettono atti illeciti (art. 2043 c.c. e ss.) anche per concorrenza sleale sotto ogni profilo (art. 2598 c.c.), relativamente a condotte denigratorie diffamatorie nonché lesive del diritto alla immagine e reputazione in danno dell’appellante;
 
b) accertare e dichiarare che i comportamenti di Con e BR hanno causato e causano ingenti danni all’appellante, danni da determinarsi all’esito della sentenza parziale sull’an;

c) disporre ogni provvedimento opportuno ai fini della cessazione dei comportamenti contestati ed anche ai fini risarcitori, fra cui la pubblicazione della sentenza su un quotidiano italiano a tiratura nazionale ed uno di settore, oltre che nel sito internet istituzionale di IRT-BR.

- In via istruttoria

si insiste per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie 183, comma 6, c.p.c. nel giudizio di primo grado ed in particolare
 
d) si chiede di essere ammessi al seguente capitolo di prova per testi (si mantiene la numerazione della 2 mem. 183.6 c.p.c.): 11) Vero che, in concomitanza e successivamente alla campagna stampa denigratoria legata alle vicende giudiziarie CP_9, vi è stata una drastica diminuzione nella stipulazione dei contratti di licenza, avendo le società contattate nel corso dell’ultimo biennio manifestato ostilità e diffidenza sull’operato di CP_7 nella gestione dei loro brevetti. Sul precedente capitolo si indicano a teste: il dr. Testimone_1, Testimone_2.

In ogni caso (...), residente a 08012 Barcellona (Spagna), Planta Baja, Carrer Josep Torres 20) e il dott. residente in Collegno.
 
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, anche del giudizio di primo grado, dei due procedimenti cautelari e del procedimento di reclamo;

- In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza dell’appellante

f) procedersi con una nuova regolamentazione delle spese processuali liquidate con la sentenza n. 412/2022 delimitandole nell’importo massimo di € 55.005,00, per i motivi esposti in atti;

- In via ulteriormente subordinata

g) procedersi ad una riduzione delle spese processuali liquidate con la sentenza n. 412/2022 sulla base dello scaglione e dei valori di cui al D.M. 55/2014 ritenuti opportuni.



PER LE APPELLATE COSTITUITE:

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza reietta,

In via principale, nel merito
 
- dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare integralmente l’appello formulato da CP_10 per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello, e per l’effetto, confermare la sentenza impugnata n. 412 del 28 gennaio 2022, pubblicata il 3 febbraio 2022 del Tribunale di Torino e notificata il 9 febbraio 2022;

in via istruttoria
 
A. espungere dal fascicolo di appello, per quanto occorrer possa, i fascicoli di CP_10 relativi ai procedimenti cautelari in corso di causa R.G. 16042-1/2017 e della fase di reclamo R.G. 26364/2018 nonché il fascicolo relativo al sequestro conservativo in corso di causa R.G. 16042-3/2017, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate ed espungere il doc. 138 e/o comunque dichiarare inutilizzabili e/o inammissibili i documenti nuovi depositati da processuali per le deduzioni istruttorie.

In ogni caso CP_10 in violazione delle preclusioni
 
B. condannare CP_10 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
 
C. con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a spese generali, cassa avvocati e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.

 



MOTIVI DELLA DECISIONE


I. Con atto di citazione notificato il 5.7.2017, la Parte_3 a socio unico (di seguito CP_7 ha evocato avanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, l’ Controparte_11 (di seguito Con ) e la Controparte_3 [...] CP_7 (di seguito BR), allegando che:

era una società leader nella gestione della proprietà intellettuale e nella valorizzazione economica dei diritti derivanti dai brevetti;

Con era un ente tedesco di ricerca con sede in Monaco, sostenuto da broadcasters tedeschi, austriaci e svizzeri; BR era una società pubblica tedesca con sede in Monaco, divenuta parte del contratto 12.4.2002 con CP_7 insieme a Con ;

dal 1996, con contratti successivamente rinnovati, Con aveva concesso a CP_7 la licenza per lo sfruttamento dei propri brevetti per la tecnologia MPEG Audio (oltre che per la tecnologia TOP Teletext/WSS), così come avevano fatto altri titolari di brevetti, per costituire un pool MPEG gestito da Con CP_7 aveva concordato con CP_7 di essere remunerata, per la concessione della licenza dei propri brevetti, con una somma annuale fissa (sia pure via via aggiornata con successivi contratti), non assumendo alcun rischio di impresa, che era interamente trasmesso a CP_7 nella gestione dei rapporti con Con CP_7 era rappresentata dall’ing. Persona_1 consulente del dipartimento brevettuale di Con ;

CP_ affermava senza fondamento che era venuta a conoscenza solo nel 2016 delle royalties generate dalle licenze CP_4 che CP_7 l’aveva tenuta all’oscuro del reale ammontare dei guadagni ricavati dai brevetti CP_4 , che se avesse conosciuto tale dato avrebbe chiesto e ottenuto royalties variabili e avrebbe percepito oltre 200 milioni di euro in più;

CP_7 aveva agito correttamente, aveva sempre comunicato gli importi delle royalties e i propri guadagni; la scelta di IRT di pattuire un compenso fisso era stata libera e consapevole, preferendo IRT avere certezze sui ricavi e i costi annuali, con accollo a CP_7 di ogni rischio di successo nella creazione di un’offerta brevettuale appetibile e nel reperimento dei licenziatari e delle spese di tutela dei brevetti;

CP_ aveva promosso una procedura di mediazione in data 30.12.2016 nei confronti di CP_7 aveva inviato in data 30.5.2017 la richiesta di fornire dati e informazioni per poter quantificare i danni subiti, aveva annunciato l’intenzione di risolvere i contratti con CP_7 aveva comunicato di essere pronta a instaurare in Germania una causa di risarcimento danni, minacciando di comunicare massicciamente le notizie relative alla vicenda; e tale minaccia era concreta, facendo IRT capo alle emittenti televisive pubbliche in Germania, ed era stata attuata mediante un’attività denigratoria e diffamatoria contro CP_7 come emergeva da articoli di quotidiani tedeschi che riportavano notizie di chiara provenienza IRT, e dal comunicato del 24.5.2017 nel sito istituzionale di IRT; tali comunicazioni e diffusioni di notizie denigratorie si configuravano come un atto illecito e in particolare come atto di concorrenza sleale.

Ha chiesto al Tribunale: -di accertare e dichiarare che CP_7 non aveva commesso atti illeciti sotto qualsiasi profilo (art. 2043 c.c. e ss.) nei rapporti con Con e BR; -di accertare e dichiarare che Con e BR avevano commesso e commettevano atti illeciti (art. 2043 c.c. e ss.) anche per concorrenza sleale sotto ogni profilo, per denigrazione e in genere per scorrettezza professionale; -di accertare e dichiarare che i comportamenti di determinarsi all’esito della sentenza parziale sull’an. Con e BR causavano a CP_7 ingenti danni, da IRT e BR, costituendosi, hanno precisato che Con era una società tedesca che aveva come soci enti di radio e telediffusione di diritto pubblico, tra cui Controparte_12 ;

Controparte_13 [...] era una società partecipata al 100% dall’ente di diritto pubblico tedesco CP_12 [...] e svolgeva servizio pubblico di radiodiffusione in Baviera; entrambe erano titolari dei brevetti relativi alla tecnologia MPEG, il cui sfruttamento a livello mondiale era stato concesso a CP_7 fin dal 1996; hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano; in subordine hanno chiesto di rigettare le domande formulate da CP_7 in quanto infondate, e hanno proposto domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di CP_7 sulla base degli stessi fatti che erano stati allegati nella causa promossa in Germania (innanzi al Tribunale di Mannheim -Landgericht CP_14 - r.g. n. 24 O 52/17), per avere dolosamente occultato a Con e CP_15 essenziali e aver deliberatamente fornito informazioni scorrette, tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva di tutti i contratti, nonché per aver stipulato con Persona_1 e con la società al medesimo riconducibile, Controparte_16 , ulteriori contratti in forza dei quali questi ultimi e CP_7 si erano indebitamente appropriati di una cospicua parte dei proventi dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale di IRT e BR, accertando il diritto di IRT e BR al risarcimento del danno, con condanna generica al risarcimento del danno medesimo, da quantificarsi in separato giudizio. Al giudizio (r.g. n. 16042/2017), nel quale è intervenuta Controparte_4 sono stati riuniti i procedimenti r.g. 17910/2017 (instaurato da CP_5 nei confronti di Con e BR), r.g. 18555/2017 (instaurato da Controparte_6 nei confronti di Con e CP_7 , r.g. 19299/2017 (instaurato da CP_17 [...] nei confronti di Con e BR).

A seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da Con e BR, il giudizio è stato sospeso; con ordinanza n. 28675/2020 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano solo sulle domande di accertamento dell’illegittimità della condotta di Con e BR e di condanna generica al risarcimento del danno, dispiegate da difetto di giurisdizione su tutte le altre domande. CP_7 e da CP_17 dichiarando il CP_7 ha riassunto il giudizio nei confronti di Con e BR con riferimento alle domande su cui è stata accertata la giurisdizione del giudice italiano; su istanza di Con e BR il giudizio è stato esteso a tutte le altre parti, che si sono costituite.

Il Giudice ha disposto la separazione della causa r.g. 19299/2017 e ne ha ordinato la cancellazione dal ruolo, avendo parte attrice aderito all’indicazione delle convenute in ordine alla competenza per territorio del Tribunale di Pordenone.

Con sentenza n. 412/2022 pubblicata il 3.2.2022, il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ha ritenuto infondate le domande di CP_7 rilevando che:

-le domande di parte attrice erano volte “a far accertare la responsabilità di Pt_2 per danno alla reputazione, immagine e denigrazione”, in relazione alle complesse vicende inerenti alla gestione dei brevetti delle convenute che avevano coinvolto le parti e Persona_2 dando luogo in Germania a procedimenti penali e civili; in comparsa conclusionale la sussistenza delle condotte illecite delle convenute, che avrebbero “dolosamente cercato di scaricare anche su CP_7 la responsabilità della cattiva gestione della società … e dei propri dipendenti e/o consulenti”, era argomentata con particolare riferimento a un comunicato stampa del 3.5.2017, ad un’intervista televisiva del 10.5.2017, a un comunicato stampa del 24.5.2017, che avrebbero dato il via a centinaia di articoli di giornale, cartacei o sul web, di contenuto lesivo della reputazione attorea;

-era pacifica la sussistenza in Germania di un procedimento penale nei confronti di Persona_2 e di una causa civile promossa da Con nei confronti di CP_7 conclusasi con sentenza del Tribunale di Mannheim che aveva respinto la domanda attorea di risarcimento del danno, impugnata; -la giurisprudenza della Cassazione riteneva applicabili ai comunicati stampa, anche emessi da enti pubblici, i più generali principi in tema di diffamazione, riguardanti la verità della dichiarazione, l’esimente anche putativa dell’esercizio del diritto di cronaca e il requisito della continenza, affermando l’esigenza di tener conto del rapporto di interazione tra testo e contesto;

-in applicazione di tali criteri, doveva essere escluso il carattere illecito dei comunicati indicati da parte attrice, tenuto conto: della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle relative vicende, derivante dalla natura e dall’ambito di operatività delle convenute; della mancanza di un’espressa menzione dei nomi dei soggetti coinvolti, per quanto concerne sia Persona_2 che la CP_7 del fatto che l’illiceità penale delle condotte era prospettata con riferimento all’ex avvocato, e non alla società, che era segnatamente individuata quale parte di un’articolata “costruzione contrattuale”, creata da Per_2 sotto il profilo terminologico, dell’uso di espressioni ipotetiche quali “sospetto di infedeltà” e “presunta infedeltà”, spesso accompagnato da quello di forme verbali al condizionale; complessivamente considerati, gli elementi esposti escludevano l’illiceità delle comunicazioni, che si riferivano a un contenzioso esistente, nei limiti del requisito della continenza; analoghe considerazioni valevano per l’intervista di Persona_3 del 10.5.2017 che richiamava questioni che erano state fatte valere in sede civilistica innanzi al Tribunale di Mannheim; relativamente ai successivi articoli di stampa, la condotta non era attribuibile alle convenute, ma ai giornalisti che li avevano scritti e ai giornali che li avevano pubblicati, contro i quali non risultava esperita alcuna azione; le altre questioni di merito dovevano essere considerate assorbite.

Ha quindi rigettato le domande proposte da CP_7 nei confronti delle convenute e rigettato altresì le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da Pt_2 nei confronti di CP_7 Controparte_4 CP_5 e [...] CP_6.

Con riferimento alle spese di lite, ha rilevato la necessità di provvedere sulle stesse con riferimento a tutti gli attori e all’intervenuta, risultati soccombenti; per la causa promossa da CP_7 ha liquidato le spese di lite per il giudizio di merito in € 124.870,00 per compensi, in relazione ai valori massimi per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio (considerata la complessità della controversia) e ai valori medi per la fase istruttoria (tenuto conto, per un verso dell’elevato numero di documenti di causa, per altro verso della mancata assunzione di prove orali) e per la fase decisionale (il cui oggetto era stato limitato dalla decisione sulla giurisdizione); ha individuato il valore della causa nello scaglione da € 16.000.000,01 a € 32.000.000,00, con riferimento alla quantificazione dei danni operata dall’attrice nel ricorso per sequestro conservativo del 13.11.2020 (€ 23.234.298,50) e nella comparsa conclusionale (€ 23.875.677,50); ha rigettato le richieste delle convenute di aumenti per numero di parti difese, manifesta fondatezza delle ragioni dele parti vittoriose, redazione con tecniche informatiche; a tali spese ha aggiunto quelle per i due procedimenti cautelari e il reclamo promossi dall’attrice, sempre risultata soccombente, che ha liquidato per ciascun procedimento in € 54.088,00, con riferimento ai valori medi dello scaglione indicato, per un totale di € 162.264,00; con compenso complessivo di € 287.134,00.

Ha pertanto condannato CP_7 a rimborsare a Con e BR le spese di lite, liquidate in € 287.134,00 per compenso (in solido con CP_18 quest’ultima limitatamente alla minor somma di € 124.870,00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA; e ha condannato CP_5 e Controparte_6 a rimborsare a Con e BR le spese di lite, liquidate rispettivamente in € 130.688,00 e in € 25.869,00 per compenso (oltre oneri accessori). Con atto di appello ritualmente notificato, CP_7 ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, e formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Con e CP_2 (già Controparte_3 ), costituendosi, hanno chiesto di rigettare l’appello in quanto infondato e di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_4 CP_5 e contumaci. Controparte_6 non si sono costituiti e sono stati dichiarati Con ordinanza 14.9.2022 questa Corte ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo non manifestamente infondate le critiche alla liquidazione delle spese processuali e sussistente il periculum in relazione all’entità dell’importo e allo stato di liquidazione di IRT.


II. L’appello proposto da CP_7 è articolato in sei motivi di gravame. I primi cinque motivi attengono al rigetto delle domande da essa proposte in primo grado e vengono esaminati congiuntamente, presentando profili di connessione; il sesto motivo riguarda la liquidazione delle spese processuali.

Con il primo motivo - “Errore di ricostruzione di un fatto determinante” - l’appellante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che i due comunicati stampa e l’intervista televisiva del prof. Per_3 non avessero un contenuto diffamatorio e denigratorio perché si riferivano ad un contenzioso esistente; l’errore risiede nel fatto che il contenzioso a cui il Tribunale si riferisce non era esistente alla data dei comunicati e dell’intervista, che risalgono al maggio 2017, mentre la causa contro CP_7 era iniziata solo a settembre 2017; pertanto la scriminante ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure, secondo cui IRT-BR non avrebbero fatto altro che raccontare lecitamente i contenuti della causa civile e le relative circostanze e posizioni delle parti, non sussiste.

Con il secondo motivo - “Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano (art. 2043 c.c.)” - l’appellante lamenta che il Tribunale ha preso in esame esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per diffamazione/denigrazione ex art. 2589 c.c., mentre la domanda risarcitoria era anche un’altra, avendo CP_7 chiesto di accertare che Con e BR avevano dolosamente (o colposamente – art. 2043 c.c.) posto in essere una complessa attività mediatica e operativa al fine di coprire lo scandalo politico che stava nascendo in Germania contro la cattiva gestione degli amministratori di Con ; per giudicare su questa diversa domanda è importante non solo stabilire se le comunicazioni erano denigratorie/diffamatorie o meno, ma anche accertare che tali comunicazioni contenevano notizie false e rappresentavano uno dei diversi elementi fattuali fondanti l’illecito aquiliano del quale si chiede la riparazione; tale illecito aquiliano trova fondamento nel fatto che Con e BR hanno dolosamente sostenuto nel maggio 2017 (ma poi anche nella causa in Germania che hanno perso) di non essere al corrente del successo planetario del programma CP_4 e di non conoscere il successo economico dello sfruttamento delle licenze di quel programma, perché CP_7 avrebbe tenuto tutto nascosto facendo sparire dalle loro casse 280 milioni di euro; IRT e BR, invece, nel maggio 2017 sapevano molto bene che non avevano incassato quei soldi, come invece avevano proporzionalmente incassato gli altri licenziatari, a causa dell’incapacità, o comunque di una scelta informata, dei propri amministratori, che avevano richiesto e ottenuto un compenso fisso; Con e BR hanno attuato questa strategia mediatica al fine di coprire il cattivo operato degli amministratori di Con , incolpando illecitamente CP_7 il Tribunale non lo ha compreso e ha omesso di motivare su tale domanda, che deve essere esaminata dalla Corte.

Con  il  terzo  motivo  –  “Errata  valutazione  in  fatto  ed  in  diritto  dei  criteri  fondanti  la diffamazione/denigrazione” – CP_7 afferma che il Tribunale ha commesso errori in fatto e in diritto nel valutare i criteri per l’esistenza della diffamazione, allegando che: non vi era un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende contrattuali tra CP_7 e Pt_2 (royalty fissa/variabile, peraltro soggette a clausole di segretezza), riguardando l’interesse pubblico, a tutto concedere, l’eventuale truffa del sig. Persona_1 dipendente e consulente di Con che era stato al tempo arrestato; la mancata menzione dei nomi dei soggetti coinvolti (Sisvel è stata indicata come “società di gestione collettiva internazionale”) non esclude l’illecito; non è necessario che il nome del diffamato/denigrato sia individuato, ma è sufficiente che sia facilmente individuabile; CP_7 era facilmente individuabile quale soggetto citato nei comunicati, perché tutti gli operatori del settore, come ad esempio i clienti di CP_7 ben sapevano che questa era la società che gestiva i brevetti IRT; tanto che i giornalisti, alcuni giorni dopo i comunicati, hanno scritto negli articoli il nome CP_7 riconoscendo la società, come Con e BR ben sapevano; è vero che sono state utilizzate “espressioni ipotetiche” e “espressioni verbali al condizionale”, ma il senso complessivo dei messaggi era tutt’altro che dubitativo o incerto; ed era che vi erano stati accordi sottobanco da anni tra l’ex avvocato di Con e la società di gestione collettiva, cioè CP_7 che grazie a questi accordi sia l’ex avvocato che CP_7 si erano arricchiti a danno di Con , la quale avrebbe ricevuto minori ricavi rispetto a quelli che le sarebbero spettati, che CP_7 era parte attiva della condotta fraudolenta dell’ex avvocato dato che dalla stessa fluivano direttamente nelle tasche del legale i proventi che sarebbero dovuti andare a Con ; questo si desume dal comunicato stampa pubblicato da Con in data 3.5.2017 sul proprio sito internet, nell’intervista televisiva del 10.5.2017 di Per_3 (che era legale rappresentante di BR e al quale era stato conferito il mandato di rappresentare anche Con nella vertenza contro Per_2 e CP_7 , nel comunicato stampa di Con del 24.5.2017.

Con il quarto motivo - “Mancata ammissione delle prove testimoniali” - l’appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato, con ordinanza del 9.6.2021, le prove orali, allegando che i capi formulati miravano a far ulteriormente accertare la condotta dolosa di Pt_2 e insistendo per la loro ammissione in appello; nelle note scritte dell’udienza di precisazione delle conclusioni, CP_7 ha poi rinunciato alle istanze istruttorie relative ai capi da 1 a 10, ritenendo già accertati i fatti dalla Corte d’Appello di Karlsruhe con sentenza del 9.11.2022 (doc. 154), insistendo per l’ammissione del solo capo n. 11 formulato al fine di confermare ulteriormente l’esistenza del danno patito.

Con il quinto motivo - “Errore di valutazione di un fatto e sull’errata valutazione degli articoli pubblicati dagli organi di stampa” - l’appellante rileva che la sentenza ha erroneamente affermato che non risultava esperita alcuna azione contro i giornalisti che avevano scritto gli articoli denigratori, quando CP_7 in memoria di replica aveva dato atto di avere ottenuto un’ingiunzione dal Tribunale di Colonia contro un giornale (doc. 53 reclamo CP_5 prodotto con la memoria di replica); inoltre la sentenza ha omesso di valutare la condotta di Con e BR per aver inizialmente diffuso delle informazioni deliberatamente non veritiere, che sapevano avrebbero suscitato presso gli organi di informazione il clamore ricercato; rilevando che le false informazioni fornite, una volta rese pubbliche, hanno sollevato una vera e propria tempesta mediatica con centinaia di articoli di giornale, cartacei o sul web, che hanno ripreso e ampliato la falsa versione dei fatti artatamente diffusa da IRT-BR.

Con e BR replicano richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in accoglimento delle proprie difese, e in particolare: -in ordine al primo motivo, osservano che all’epoca dei comunicati e dell’intervista era in corso il procedimento penale a carico di Per_2 il quale era stato arrestato per corruzione passiva e inganno il 3.5.2017; detti comunicati e intervista erano altresì successivi rispetto al provvedimento di sequestro conservativo e pignoramento del 27.4.2017 emesso dal Tribunale di Monaco nei confronti di Per_4 a favore di Con , all’istanza di conciliazione presentata in data 30.12.2016 da Con nei confronti di CP_7 ai sensi dell’art. 11 del contratto 1.1.2015, alle trattative tra Con , CP_7 e Per_2 dei primi mesi del 2017 durante le quali l’avvocato di CP_7 aveva svelato (e confermato con dichiarazione resa il 26.4.2017 in luogo di giuramento dinanzi al Tribunale di Monaco) che Per_4 non volevano fornire informazioni a Pt_2 sulla collaborazione con CP_7 e sui ricavi conseguiti da CP_7  e Per_4 , per timore di pretese risarcitorie; inoltre, l’esistenza di contratti in forza dei quali Per_2 e la sua società Brau percepivano da CP_7 denaro per lo sfruttamento di brevetti di Con (e non di Per_2 o di Brau) è documentalmente provata e non smentita da controparte; -quanto al secondo motivo, rilevano che la domanda prospettata in appello è inammissibile perché non svolta tempestivamente in primo grado; in ogni caso il Tribunale ha rigettato ogni domanda proposta; la domanda è infondata sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico, poiché gravava su CP_7 l’onere di dimostrare che Con e BR avessero attuato una strategia mediatica al fine di coprire il cattivo operato degli amministratori di Con , incolpando illecitamente CP_7 mentre l’appellante non ha dimostrato nemmeno uno degli elementi costitutivi del fatto illecito, in quanto nessuna condotta è ascrivibile ad Con e BR, essendo le stesse riferibili unicamente ai giornali, non è stato dimostrato il nesso di causalità tra l’asserita condotta ed il danno, gli asseriti danni non sono in ogni caso stati provati; -circa il terzo motivo, eccepiscono che il comunicato stampa 3.5.2017 è stato pubblicato da [...] Controparte_19 soggetto giuridico distinto dalla parte in giudizio CP_2 (già [...] Controparte_3 ) il cui legale rappresentante è CP_20 ; e il prof. Per_3 che ha reso l’intervista televisiva del 10.5.2017, non è il legale rappresentante della parte in causa, ma di Controparte_19 ribadiscono pertanto il difetto di legittimazione passiva rispetto a qualsiasi pretesa al riguardo nei confronti di Con carattere illecito dei comunicati; e BR; nel merito, ribadiscono che si deve escludere il -in ordine al quarto motivo, evidenziano che le prove orali su cui CP_7 insiste sono inammissibili perché si riferiscono a presunti fatti sui quali la Cassazione ha chiarito che i giudici italiani non hanno giurisdizione; -in relazione al quinto motivo, osservano che il Tribunale ha correttamente ritenuto che Con e BR non avessero diffuso informazioni che avevano suscitato il clamore dei giornalisti; nessun errore di valutazione è stato commesso dal Giudice, che semplicemente non ha considerato il reclamo di CP_5 ossia un documento prodotto in un procedimento differente da quello per cui è causa e da un soggetto diverso dall’appellante e prodotto solo tardivamente da CP_7 con la memoria conclusionale di replica; non è comunque vero che Con e BR abbiano in qualche modo influenzato la stampa tedesca. I motivi sono infondati.

Le tre comunicazioni che CP_7 attribuisce direttamente a Con e BR e che assume essere illecite - in quanto denigratorie, diffamatorie, false - sono (così come indicate dall’appellante): 1) il comunicato stampa del 3 maggio 2017 pubblicato da BR sul proprio sito internet (doc. 14 A, originale in lingua tedesca con traduzione in italiano); 2) l’intervista televisiva rilasciata il 10 maggio 2017 dal prof. Persona_3 in nome e per conto di BR (doc. 132 pag. 166 di CP_7 traduzione in italiano, e docc. 120-121 di Pt_2 , trascrizione in lingua tedesca e traduzione in italiano); 3) il comunicato stampa del 24 maggio 2017 pubblicato da originale in lingua tedesca con traduzione in italiano).

Questa Corte ritiene che tali comunicazioni non abbiano la natura illecita allegata, come correttamente rilevato dal Tribunale e dalle appellate, e considera questa la ragione più liquida per definire la controversia, con assorbimento della questione relativa alla attribuibilità delle comunicazioni 1 e 2 alle appellate (piuttosto che alla società che è socia di entrambe, Controparte_19 . Sono infondate le deduzioni svolte nel primo motivo di appello, in quanto nel momento i cui i comunicati sono stati emessi e l’intervista è stata rilasciata: -era già in corso un procedimento penale in Germania nei confronti di Persona_2 (ingegnere esperto in materia brevettuale, dipendente e poi consulente di Con che consigliava e rappresentava Con nei rapporti con CP_7 , arrestato per il reato di corruzione il 3.5.2017; era inoltre già stato emesso in data 27.4.2017 il provvedimento di sequestro conservativo e pignoramento del Tribunale di Monaco di Baviera nei confronti di Persona_1 e della società al medesimo riferibile Brau, a garanzia del credito di IRT per risarcimento danni quantificato in € 130.000.000; CP_ aveva già presentato, in data 30.12.2016, un’istanza di conciliazione nei confronti di CP_7 ai sensi dell’art. 11 del contratto 1.1.2015, che prevedeva l’impegno delle parti di risolvere in buona fede e in via bonaria eventuali controversie insorte durante l’esecuzione del contratto; nei primi mesi del 2017 erano state condotte trattative tra Con , CP_7 e Per_2 a questo ha poi fatto seguito, nell’agosto 2017, l’instaurazione della preannunciata causa civile da parte di Germania.

Con nei confronti di CP_7  in Le comunicazioni in questione riferiscono quanto stava emergendo nei confronti di Per_2 la cui posizione coinvolgeva CP_7 infatti Per_2 che aveva consigliato e rappresentato IRT nei rapporti ventennali con CP_7 relativi alle licenze dei brevetti CP_4 , aveva stipulato diretti accordi con CP_7 perché quest’ultima corrispondesse, a lui o alla società Brau, una quota variabile dei ricavi derivanti dallo sfruttamento delle licenze di brevetti CP_4 di IRT, calcolata sulla differenza tra i proventi che sarebbero spettati alla titolare in base all’accordo di pooling la remunerazione fissa dovuta a IRT. CP_4 (attuato con gli altri licenziatari) e L’esistenza di tali accordi, così come il fatto che di essi CP_7 né tantomeno Per_2 abbia mai informato IRT, sono pacifici, oltre che documentati (doc. 38 di parte appellata); risultano altresì dalla sentenza della Corte d’Appello tedesca prodotta in corso di causa da parte appellante (doc. 154 pag. 31, ove si dà atto che la remunerazione di Per_2 era stata indiscutibilmente calcolata sulla differenza, derivante per CP_7 dallo sfruttamento totale dei brevetti di IRT, tra i proventi teoricamente dovuti a IRT in base all’accordo di pooling CP_4 e la remunerazione fissa dovuta a IRT in base agli accordi bilaterali; che tale differenza veniva ripartita fra CP_7 e Per_2 in base a una frazione che cambiava nel tempo; che CP_7 non sostiene che Con fosse a conoscenza della struttura di questo accordo di remunerazione).

A fronte di quanto stava emergendo, Con aveva avviato le procedure preliminari per instaurare la causa civile nei confronti di giudiziario. CP_7 e le comunicazioni oggetto di causa si riferiscono a tale contesto Il comunicato 1) riferisce nell’introduzione il “Sospetto di infedeltà: milioni di danni presso l' [...] Controparte_11 ”, dando atto che BR ha sporto “denuncia presso il pubblico ministero di Monaco facendo accuse penali contro il suo ex avvocato specializzato in brevetti, il quale, dalla metà degli anni 70, consigliava l’IRT su questioni di brevetti. L’accusa: corruzione e infedeltà. Il danno stimato: milioni di euro”. Ed espone che “L'imputato era responsabile, in qualità di patent attorney, da anni per lo sfruttamento dei diritti derivanti dai brevetti di Con. L Con ha affidato i suoi brevetti dalla metà degli anni 90 ad un'agenzia internazionale di licenza di brevetti. L’IRT addebita all’imputato, il fatto che egli abbia sfruttato questa attività, con una evidente volontà criminale, per arricchirsi alle spese dell’Istituto stesso. In particolare, c'è il sospetto che l'imputato ha provocato per l’IRT svantaggiosi contratti soprattutto con una società di gestione collettiva internazionale che sfrutta il portafoglio di brevetti dell'IRT. Così Con non avrebbe partecipato al notevole ricavato ottenuto con una parte dei brevetti.

Approfittando della sua posizione contrattuale, l'imputato avrebbe concluso invece i propri contratti con la società di gestione collettiva e in questo modo avrebbe ricavato almeno 100 milioni di euro. Mentre la società di gestione collettiva ha proceduto negli anni a far crescere i suoi ricavi, così allo stesso modo Con avrebbe ricevuto minori ricavi rispetto a ciò che gli spettava. Una parte di questi proventi sarebbe fluita al convenuto dalla società di gestione collettiva. La procura di Monaco I, a causa del sospetto urgente e poiché è un caso di così particolare difficoltà, indaga ora per infedeltà ed anche per corruzione grave, ed anche per “inganno della controparte a scapito di IRT”…Oltre all’intervento del pubblico ministero di Monaco I, ha preso iniziativa su tutte le realtà legali anche la BR, in qualità di istituzione coinvolta, al fine di ottenere una restituzione di tutte le somme completamente perse da Con e per fare piena chiarezza sui fatti accaduti. Come legali rappresentati, sia per il civile che per il penale, BR e IRT hanno preso due studi legali rinomati di Monaco.

Il patrimonio dell’avvocato esperto in brevetti è stato immediatamente messo al sicuro con una sentenza temporanea del tribunale ordinario di Monaco I di ordinanza di sequestro”. Nel comunicato 2), intervista televisiva, il prof. Per_3 risponde alle domande sull’argomento, affermando “Nell’ambito di un processo negli USA … sono venute alla luce diverse cose …dobbiamo davvero fare molta attenzione, per non mettere a rischio le indagini in corso”, poi “Si parla di ricavi che sono stati appunto generati da una società di valorizzazione e che poi non sono stati correttamente corrisposti all’IRT, e grazie a questa circostanza la situazione si è protratta a lungo prima di essere scoperta, visto che non mancava direttamente denaro nelle casse” secondo la traduzione IRT/BR; mentre secondo la traduzione Sisvel “Si tratta di proventi generati appunto da una società di gestione collettiva che non sono confluiti regolarmente nelle casse di IRT.

A causa di questa costellazione vi è voluto del tempo prima di individuare le tracce del meccanismo, proprio perché il denaro non veniva sottratto direttamente dalle casse di IRT”; e alla domanda sulla negligenza di Con , risponde “Se ne sono semplicemente occupati poco. Il processo in genere si struttura così: solo con la nuova assegnazione per lo sfruttamento di un brevetto si pensa a quanto possa valere, quale possa essere più o meno il suo valore, quanto denaro possa portare, come debba essere stabilito il compenso e poi, una volta impostato, il processo continua in automatico”. Il comunicato 3 è intitolato “IRT: una taskforce per far chiarezza sullo stato delle cose” ed espone che “Con riguardo al caso di presunta infedeltà dell’ex avvocato esperto in brevetti di Con, a scapito dello stesso istituto, gli azionisti stanno cercando di chiarire la complessa situazione e di recuperare i soldi spariti da Con.

Oltre all’inchiesta del pubblico ministero proseguono con molta attenzione sia i controlli interni che le azioni civili”; che “Allo stato attuale, i fatti si presentano come segue: L'imputato, avvocato esperto in brevetti, ha lavorato per Con dal 1970. All’inizio era un dipendente, poi un consulente su contratto e dal 2010, sulla base di un mandato, agiva per conto di IRT come libero avvocato esperto in brevetti per lo sfruttamento dei diritti brevettuali di Con.

In questa materia molto complessa, è prassi comune l'utilizzo di consulenti specializzati in brevetti. L’imputato aveva acquisito alta fiducia presso l’Con, tuttavia egli ha approfittato della sua posizione e, a spese dell’istituto, si è arricchito”; spiegando che “I brevetti IRT e relativi diritti sono sfruttati dal 1996 tramite una società di gestione collettiva internazionale” tramite “un accordo di creazione di un pool assieme ad altri titolari”, e che “L’avvocato esperto in brevetti, abusando della sua relazione di fiducia con Con, ha scelto una costruzione contrattuale tale per cui i brevetti IRT sfruttabili venivano ricompensati tramite una lump-sum annuale, che valeva molto meno dell’effettivo valore economico dei brevetti. L’avvocato esperto in brevetti, a partire dal settembre 1998, ha poi fondato una società di asset-managment registrata con i nomi del figlio e della moglie, ottenendo così i diritti e le quote di ricavi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti MPEG e che sarebbero stati di IRT. In questo modo, l’avvocato esperto in brevetti dovrebbe aver ricevuto, prima direttamente a suo nome, poi per nome della sua società, durante tale periodo di tempo, un ammontare pari a circa 110 milioni di euro da parte della società di gestione dei brevetti”;  aggiungendo, in ordine alle misure adottate, che “BR, dopo che le irregolarità sono divenute note – denunciate da Con - ha reagito e ha proceduto con un’azione civile.

La procura di Monaco I ha presentato accuse penali, come quelle di corruzione e caso di grave infedeltà. La corte regionale di Monaco I, ha emanato un decreto di sequestro del patrimonio dell’interessato per un valore di 130 milioni di euro, così da tenerlo protetto e la prescrizione è stata inibita attraverso l’azione civile. Il dottor Persona_3 , rappresentante di BR, a nome degli azionisti ha chiarificato: “Al momento stiamo attentamente valutando se siano stati fatti degli errori nella valutazione del potenziale dei brevetti ed il loro sfruttamento e se probabilmente i meccanismi di controllo non hanno funzionato in modo effettivo. Per_5 è comunque una cosa: quando l’energia criminale di una persona è particolarmente alta, anche i controlli hanno comunque i loro limiti.”

L’IRT, come tutte le altre società controllate di Cont e Cont è regolarmente controllato internamente ed esternamente. Gli azionisti premono per un veloce e completo chiarimento e faranno di tutto per ottenere il danno completo sia da parte dei colpevoli che della società di gestione collettiva. Le indagini continuano”. Sono infondate le allegazioni svolte nel terzo motivo di appello, considerato che:

-i comunicati riferiscono i fatti che stavano emergendo nell’ambito dei procedimenti penali e civili a carico di evidenziati; Per_4 , che inevitabilmente coinvolgevano CP_7 a fronte dei rapporti diretti già -vi era l’interesse pubblico e l’utilità sociale dell’informazione, avendo IRT e BR come socio l’ente di radio e telediffusione di diritto pubblico Controparte_12 ; l’interesse coinvolgeva anche CP_7 proprio in quanto licenziataria dei brevetti la cui remunerazione veniva in questione, che intratteneva i rapporti diretti con il mandatario di fiducia di Con ;

-le notizie sono esposte in forma civile; viene spesso utilizzata la forma dubitativa con verbi al condizionale e cautela nell’esposizione, in ordine a fatti di cui si dà esplicitamente atto essere in via di accertamento; contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non si dice che CP_7 ha rubato soldi, non si evoca l’idea di un furto o di una rapina; si delineano invece, e mai in termini di certezza, le pretese risarcitorie che hanno dato luogo alla causa civile contro preannunciate e comunicate nei mesi precedenti; CP_7 e che erano già state CP_7 non viene mai identificata nella sua denominazione sociale, essendo indicata come società di gestione collettiva internazionale, così come peraltro non viene identificato con il nome neppure Per_2 questo di per sé, a prescindere dall’identificabilità della società, riduce la portata offensiva dei comunicati. Né peraltro l’appellante ha fornito elementi per ritenere che la stessa fosse chiaramente e facilmente identificabile; il fatto che successivamente ai tre comunicati siano stati pubblicati articoli di giornale che la identificavano, non è determinante, in quanto i giornalisti autori degli articoli ben possono avere appreso autonomamente la notizia, tenuto conto che vi erano le indagini penali in corso nei confronti di Per_2 e che quest’ultimo era stato arrestato. Gli stessi danni che l’appellante lamenta con riferimento alla perdita di clienti (capo 11 di prova orale), sono allegati come conseguenza della campagna stampa denigratoria, e quindi alle centinaia di articoli giornalistici che avrebbero riportato la sua denominazione; non ai tre comunicati direttamente attribuiti a IRT/BR. Tutti gli elementi indicati, valutati complessivamente, portano ad escludere la natura illecita dei comunicati.

Non si ravvisa un ulteriore fatto illecito ex art. 2043 c.c. delle appellate, risultando infondato il secondo motivo di appello, che peraltro si riferisce ad una domanda non proposta nei suoi elementi costitutivi tempestivamente in primo grado. Con e BR non hanno dolosamente sostenuto di non essere al corrente dei ricavi conseguiti da CP_7 e da Per_2 dallo sfruttamento dei brevetti CP_4 di cui erano titolari; non è infatti provato che le stesse (e non Per_2 fossero state messe al corrente degli specifici ricavi di CP_7 (diversa essendo la generica conoscenza del successo della tecnologia, avendo comunque le appellate conseguito dalla licenza dei brevetti 14,5 milioni di euro nei vent’anni); e risulta pacifico che non sono state messe al corrente del fatto che Per_2 traesse guadagni dallo sfruttamento da parte di CP_7 dei loro brevetti CP_4 .

Anche la sentenza della Corte d’Appello di Karlsruhe (doc. 154 dell’appellante), successiva ai fatti di causa e in sé non decisiva nel presente giudizio, esclude la dedotta responsabilità risarcitoria di CP_7 nei confronti di Con perché ritiene che CP_7 non avesse il dovere di fornire alla controparte informazioni sui suoi guadagni che non erano state richieste, che Con potesse trarre tali informazioni attraverso le pubblicazioni di dati di CP_7 e richiederle, che la scelta di Con di pattuire un compenso fisso fosse autonoma e non dipendente da CP_7 e che, a fronte di un compenso fisso, anche la suddivisione del guadagno con richieste.

Per_2 non dovesse essere comunicato da parte di CP_7 in assenza di Non è stato accertato in quella sede, né provato in questo giudizio, che nel 2016, quando Con e BR affermano di essere venute a conoscenza degli specifici guadagni, le stesse ne fossero in realtà già a conoscenza e che abbiano dolosamente sostenuto il contrario per incolpare CP_7 Anzi, al contrario, dalle comunicazioni scambiate tra i referenti di CP_7 e tra questi e Per_2 prodotte da parte appellata (docc. 31, 118, 135) emerge la preoccupazione di non far giungere tali informazioni a Con . E all’inizio del 2017, quando vi sono stati tentativi di trattative tra CP_7 Per_2 e Con , a fronte del consiglio dell’avvocato che rappresentava CP_7 di comunicare tali dati a Con come presupposto essenziale per giungere ad una transazione, Per_2 riteneva che questo fosse sconveniente per sé e per CP_7 per non suscitare la reazione di Con (doc.38 delle appellate); così dimostrando che Con non era affatto al corrente dei reali specifici guadagni di CP_7 né tantomeno di Per_2

Pertanto non vi è prova di un comportamento illecito delle appellate come descritto nel motivo di appello. La decisione della Corte di Karlsruhe, che ha escluso la condotta illecita di CP_7 dedotta da Con , non incide sulla valutazione in oggetto nel senso di escludere la liceità dei tre comunicati di cui sopra e della condotta delle appellate, come pretende l’appellante negli atti conclusivi, in quanto si tratta di decisione successiva ai comunicati e alle condotte oggetto di causa, non vincolante, assunta sulla base delle deduzioni e delle prove di quel giudizio, avente un oggetto non coincidente con quello del presente procedimento. Quanto alle condotte oggetto dell’odierno giudizio occorre rilevare che, quando si è appreso del rapporto diretto tra Per_4 e CP_7 e dei guadagni che Per_2 ricavava dalla licenza dei brevetti CP_4 Per_2 di IRT/BR, era legittimo il sospetto che tale situazione potesse avere danneggiato IRT/BR; era infatti in conflitto di interessi, poiché quanto minore era la remunerazione di IRT/BR, tanto maggiore era il suo guadagno derivante dagli stessi brevetti.

E CP_7 aveva reso possibile tale situazione di conflitto di interessi, immediatamente percepibile, stipulando accordi diretti con Per_4 in virtù dei quali versava una parte molto cospicua dei propri ricavi a soggetti che non erano titolari dei brevetti da cui i ricavi erano tratti; i diritti esteri sui brevetti WWS/Top Teletext, spettanti a Per_2 e che costituivano oggetto di contratti di cui IRT e BR erano a conoscenza perché ne facevano parte con riferimento alla parte nazionale dei medesimi brevetti, non apparivano infatti in alcun modo correlati ai brevetti CP_4 , di esclusiva titolarità di Pt_2 . In tale situazione e con gli accertamenti giudiziari in corso, non costituisce illecito il contenuto dei comunicati, l’invio della diffida del 30.5.2017 (doc. 13 dell’appellante), con cui vengono chieste informazioni e prospettata la causa civile con la conseguente pubblicità, né l’instaurazione della causa civile. La successiva evoluzione del procedimento penale a carico di Per_2 non è decisiva in senso contrario. Il procedimento penale si è concluso con provvedimento del 28.3.2019 di archiviazione ai sensi dell’art. 153a par. 1 del codice di procedura penale tedesco; come si dà atto in tale provvedimento, Con e Per_2 hanno raggiunto una transazione con cui Persona_6 hanno pagato a Con un importo di 60 milioni di euro e Con ha dichiarato alla Procura di Monaco di non avere più interesse ad un’azione penale nei confronti di Per_2 Per_2 ha poi versato € 1.010.000,00 a favore di enti benefici tedeschi indicati dalla Procura ed è stato emesso il provvedimento di archiviazione (doc. 39 dell’appellante). Quanto agli articoli di giornale successivi ai tre comunicati, non vi è alcuna prova che gli stessi siano riferibili  alle  appellate;  e  le  informazioni  ivi  riportate  ben  possono  essere  state  acquisite autonomamente dai giornalisti che li hanno redatti, tenuto conto della pendenza di un procedimento penale a carico di Per_2 che aveva portato al suo arresto, e dell’interesse pubblico alla notizia. Risulta così infondato anche il quinto motivo di appello. Non viene ammesso il capo di prova orale 11, oggetto del quarto motivo di appello (avendo parte appellante rinunciato agli altri), in quanto superfluo alla luce di quanto esposto. Risultano assorbite tutte le ulteriori questioni trattate dalle parti.

Con il sesto motivo – “Sulla esorbitante condanna al pagamento delle spese di lite” – l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese processuali a carico di CP_7 nell’importo totale di € 287.134,00 per compensi, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 5 D.M. 55/2014; allega che: il Tribunale ha errato nel considerare la causa di valore compreso nello scaglione da € 16.000.000,01 a € 32.000.000,00, a fronte di una causa con valore indeterminabile; per la determinazione dei compensi in sede giudiziale ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento in tema di obbligazioni pecuniarie è la somma pretesa con la domanda di condanna di pagamento; nel caso di specie CP_7 fin dall’atto di citazione ha chiesto di accertare e dichiarare che i comportamenti delle convenute hanno causato ingenti danni all’attrice, danni da determinarsi all’esito della sentenza parziale sull’an; si tratta quindi di domanda di condanna generica al risarcimento del danno, in cui parte attrice non ha vincolato la causa ad uno specifico ammontare di danno, ma ha manifestato espressamente dubbi sulla relativa quantificazione anche nel ricorso per sequestro conservativo e nella comparsa conclusionale; CP_7 si è limitata a fornire validi criteri di calcolo, da utilizzare nel successivo giudizio sul quantum, senza vincolo quantitativo, ma lasciando aperta ogni più compiuta indicazione degli importi nel successivo giudizio; il Tribunale ha anche errato nel riconoscere i compensi ai valori massimi per la fase di studio e la fase introduttiva, perché la causa non era complessa ed era stata la domanda riconvenzionale di Pt_2 a trasformarla in causa complessa; pertanto una corretta applicazione del D.M. 55/2014 avrebbe dovuto condurre a considerare la causa come avente valore indeterminabile di particolare importanza ex art. 5.6 e ad attribuire valore medio alle fasi processuali, così riconoscendo l’importo di € 55.005,00 per compensi, di cui € 21.387,00 per la causa di merito e € 11.205,00 per ciascuno dei procedimenti cautelari e di reclamo.

Le appellate replicano che: la causa non può essere considerata di valore indeterminabile, in quanto CP_7 ha elencato e quantificato precisamente i danni nel ricorso per sequestro conservativo e in comparsa conclusionale, essendo quindi il valore determinabile e determinato da controparte; per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni; inoltre, il Tribunale ha correttamente considerato i valori massimi per la fase di studio e per la fase introduttiva del giudizio poiché la complessità della causa emergeva sia dagli atti di causa (numero degli atti, lunghezza degli atti), sia dal numero di documenti (prodotti in lingua inglese, tedesco e francese, temi affrontati, anche di rilievo internazionale); in ogni caso, anche considerando il valore indeterminabile di particolare importanza, con i valori massimi per tutte le fasi e con i relativi aumenti per numero di parti, manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, modalità telematiche, chiesti e non concessi in primo grado, il compenso ammonterebbe complessivamente a € 316.471,75. Il motivo di appello è parzialmente fondato.

Ai sensi dell’art. 5 D.M. 55/2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile; e qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile, la stessa si considererà di valore indeterminabile, ovvero di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00 o, qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza (per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale) il suo valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000,00. Ai sensi dell’art. 10 c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda.

Con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado CP_7 ha chiesto al Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che l’attrice non ha commesso alcun atto illecito sotto qualsiasi profilo (art. 2043 c.c. e ss.) nei rapporti con le convenute, come meglio indicati in narrativa; 2) Accertare e dichiarare che le controparti hanno commesso e commettono atti illeciti (art. 2043 c.c. e ss.) anche per concorrenza sleale sotto ogni profilo, sia per denigrazione e in genere per scorrettezza professionale; 3) Accertare e dichiarare che i comportamenti delle convenute hanno causato e causano ingenti danni all’attrice, danni da determinarsi all’esito della sentenza parziale sull’an”. Le prime due domande, di accertamento negativo delle condotte illecite di CP_7 e di accertamento positivo delle condotte illecite delle controparti, sono di valore indeterminabile; parimenti, la terza domanda non contiene una quantificazione dei danni derivati dalla denigrazione, né nel testo dell’atto viene fatta alcuna menzione di specifici importi riconoscibili a tale titolo.

La causa deve pertanto ritenersi di valore indeterminabile di particolare importanza. Non rileva in senso contrario l’indicazione dell’ammontare dei danni in sede di procedimento cautelare per sequestro conservativo in corso di causa (instaurato nel novembre 2020), trattandosi di quantificazione finalizzata alla misura cautelare domandata, avendo peraltro la stessa CP_7 osservato che un esatto ammontare fosse difficilmente quantificabile per la natura stessa dei danni sofferti, la liquidazione di quali sarebbe potuta avvenire anche in via equitativa; comunque le domande di merito formulate in sede di precisazione delle conclusioni sono rimaste di valore indeterminabile, senza quantificazione di importi; né, a fronte delle domande originariamente proposte e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, rileva in senso contrario quanto dedotto in comparsa conclusionale, ove CP_7 ha riproposto lo schema dei danni prospettato nella procedura cautelare, ma ha anche ribadito la difficoltà di quantificazione, dando atto che proprio a causa di tale difficoltà ha formulato una domanda di condanna generica, chiedendo una decisione sull’an, e riservando alla successiva fase di giudizio la quantificazione esatta dei danni, volendo offrire prove sull’esistenza ontologica del danno ingiusto con ipotesi di quantificazione, anche ai fini di una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e lasciando aperta ogni più compiuta indicazione degli importi al successivo giudizio. I compensi devono quindi essere rideterminati ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022 attualmente in vigore, sulla base dello scaglione di riferimento da € 260.000,01 a € 520.000,000. Si conferma la liquidazione dei valori massimi dei compensi per le fasi di studio e introduttiva, non condividendosi il motivo di appello su tale profilo, risultando evidente dagli atti la complessità della causa a fronte: dell’elevato numero di documenti prodotti in lingue diverse, tra cui numerosi articoli giornalistici cui ha fatto riferimento l’attrice per descrivere la condotta denigratoria di controparte; delle diverse questioni trattate nei numerosi atti di causa; della rilevanza degli interessi in gioco allegata dalla stessa CP_7 con riferimento, da un lato alla natura pubblica degli enti tedeschi coinvolti nella vicenda, dall’altro ad una campagna denigratoria con effetti in tutto il mondo, con centinaia e centinaia di articoli giornalistici, fonte di ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali. La liquidazione dei compensi per le fasi istruttoria e decisionale viene confermata ai valori medi, come disposto dal Tribunale, non essendosi svolta istruttoria orale e a fronte del ridotto tema di causa a seguito della pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione. La liquidazione dei compensi per i tre procedimenti cautelari viene confermata ai valori medi, come disposto dal Tribunale.

I compensi vengono pertanto determinati: in € 25.398,00 per il giudizio di merito (€ 5.316,00 per fase di studio, € 3.507,00 per fase introduttiva, € 10.411,00 per fase istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale); e in € 11.766,00 per ciascuno dei tre procedimenti cautelari (€ 3.686,00 per fase di studio, € 1.559,00 per fase introduttiva, € 3.969,00 per fase istruttoria, € 2.552,00 per fase decisionale); per complessivi € 60.696,00; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Sono inammissibili le istanze di aumento dei compensi per numero di parti ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ex art. 4 comma 8, per utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4 comma 1 bis, espressamente rigettate dal Tribunale e riproposte in comparsa di costituzione in appello, non essendo stato formulato appello incidentale; a fronte dell’espressa decisione di rigetto, non è infatti sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile qualora la domanda o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado (Cass. civ. S.U. 11799/2017). In conclusione, la sentenza di primo grado viene riformata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite a carico di CP_7


III. Le spese del presente giudizio d’appello sostenute da Pt_2 vengono poste per la misura dei 3/4 a carico di CP_7 soccombente con riferimento al merito della causa (primi cinque motivi di appello); per la restante quota di 1/4 le spese vengono compensate tra le parti, tenuto conto dell’accoglimento parziale del motivo di appello in punto spese di lite; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, sulla base del valore di causa indeterminabile di particolare importanza (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,000) e dell’attività svolta (con esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi; con aumento ex art. 4 comma 2 per la difesa di due parti, liquidato nella misura del 30%; e con aumento ex art. 4 comma 1 bis per i collegamenti ipertestuali, liquidato nella misura del 30%; il compenso totale è di € 24.063,91. La quota dei 3/4 a carico dell’appellante è pertanto € 18.047,93; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Viene rigettata la domanda di parte appellata di condanna di parte appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non avendo la stessa agito con dolo o colpa grave ed essendo peraltro l’appello risultato parzialmente fondato. Né peraltro sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. di parte appellata, come prospettato negli atti conclusivi dall’appellante.



P.Q.M.


La Corte d’Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
 
in parziale accoglimento dell’appello proposto da
 
Parte_3
 
a socio unico avverso la sentenza n.412/2022 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 3.2.2022, e in parziale riforma di tale sentenza,
-ridetermina in € 60.696,00 per compensi, in luogo della maggior somma indicata in sentenza, oltre al
 
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta, l’importo delle spese di lite che la
 
[...]
 


Controparte_11
 
Parte_3
e a
 


CP_2
 
a socio unico deve rimborsare a
;
 
[...]
 
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese processuali del giudizio d’appello nella misura di 1/4 e condanna
l’appellante a rimborsare alle appellate la restante quota dei 3/4 delle spese, quota che liquida in
€ 18.047,93 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.3.2025 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d’Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese