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  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Corte d’Appello Roma 12/05/2025 [Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse - Contratto di distribuzione cinematografica - Compensazione contrattuale e diritti di sfruttamento - Legittima la compensazione volontaria]

Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse - Contratto di distribuzione cinematografica - Compensazione contrattuale e diritti di sfruttamento - Legittima la compensazione volontaria di crediti e debiti tra le parti, anche relativi alla cessione di diritti e materiali di repertorio (opere cinematografiche), laddove le parti abbiano pattuito un "minimo garantito" per il distributore destinato a soddisfare un credito preesistente del produttore - Irrilevanza del trasferimento del contratto - Onere della prova della compensazione - Opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un credito che si assume compensato.



SENTENZA

n. 2918/2025 pubbl. 12/05/2025

(Presidente: dott.ssa Antonella Izzo - Relatore: dott. Marco Emilio Luigi Cirillo)

 


nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 2193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all’udienza del giorno 09/05/2025 e vertente


Parte_1 (...), cessionaria del credito di Controparte_1 (...) con l’avvocato Massimo Biasiotti Mogliazza (...) nel cui studio in Roma, in Via Antonio Nibby n. 11, è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLANTE
 

E

Controparte_2 (...) con gli avvocati Emma Lombardi (...) e Vincenzo Ioffredi (...), nel cui studio in Roma, in Via Ugo de Carolis n. 4, è elettivamente domiciliata;
 
PARTE APPELLATA
 


OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15566/2022 pubblicata il 24/10/2022 del Tribunale di Roma.



FATTO E DIRITTO


§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “…Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore in epigrafe indicato presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24316, emesso dal Tribunale di Roma 19 in data 11/12.12.2019 nel procedimento R.G. n. 69664/19, notificato il 16.12.2019, per l’importo di € 10.510,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura. Precisava l’opponente che “a fondamento della domanda monitoria ed al fine di ottenere l’emissione del suddetto decreto, la società [...] Controparte_3 … ha dedotto quanto segue: - in data 11.5.2009 è stata realizzata la fusione per incorporazione dell’ [...] Controparte_3 ; in Controparte_4 denominata CP_1 - in data 11.11.2011 è stata costituita la Controparte_5 - la Controparte_1 ha continuato a gestire i rapporti attivi e passivi ed è stata, poi, posta in liquidazione; - la ricorrente è creditrice dell’importo di € 10.510,00 fattura n. 254 del 27.4.2005 e n. 1040 del 28.12.2007 per la cessione di diritti e materiali di repertorio; - nonostante il sollecito del 3.2.2010 e successiva diffida a mezzo pec del 4.12.2018, somma; CP_2 non avrebbe provveduto al pagamento della - CP_2 risulterebbe ancora debitrice nei confronti della ricorrente dell’importo delle menzionate fatture” . Precisava in particolare l’opponente che l’importo di € 8.683,33 oltre Iva, indicato nel decreto ingiuntivo, non era dovuto poichè era stato recuperato da CP_1 a seguito dell’incasso da parte di quest’ultima del prezzo della vendita di DVD del Film alla Provincia Autonoma di Trento. Presentava quindi le seguenti conclusioni: “ “Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, inefficace, e/o nullo, e/o invalido, e/o inesistente il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, revocarlo in quanto infondata in atto ed in diritto la ragione creditoria di Controparte_1 nei confronti di CP_2 - dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, l’inesistenza di qualsiasi ragione creditoria di Controparte_1 nei confronti di CP_2 e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge.” Si costituiva parte opposta rilevando l’infondatezza della pretesa avversa ed istandone per la reiezione. Non ammessi mezzi istruttori alla luce della natura documentale della causa, all’udienza del 27 giugno 2022 lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all’art. 190 cpc ...”.

§ 2. – All’esito del giudizio il Tribunale ha accolto l’opposizione e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24316, emesso nell’ambito del procedimento R.G. n. 69664/19, condannando la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, liquidate in € 3.800 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali oltre spese non imponibili. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Al fine di dirimere la presente controversia è necessario collocare la questione negli esatti canoni giuridico-fattuali. Va in primo luogo rilevato che, con scrittura privata del 30.12.2010 la società CP_2 ha conferito mandato a Controparte_1 di distribuire e/o vendere in Italia, San Marino e Vaticano, per un periodo di 5 anni, i diritti di sfruttamento economico e di diffusione del Film oggetto del contratto nelle sedi indicate sempre indicate nel contratto. In particolare inerenti diritti relativi alla modalità audiovisiva, elettronico multimediale on line e off line, promozionale e pubblicitaria. Nelle premesse del citato accordo si dà atto che: “ Controparte_1 [...] è creditrice dell’importo di € 8.683,33 (fattura n. 1040 del 28.12.2007), per fornitura di materiale di repertorio della CP_2 ”. All’art. 5) della scrittura privata in esame, le parti hanno previsto il diritto di CP_1 , quale distributore, di trattenere una percentuale del 30/% dei proventi netti generati dalla distribuzione e vendita del Film a titolo di corrispettivo del mandato conferito nonché che “Nessuna commissione sarà applicata dal distributore sui proventi netti derivanti dall’ordine effettuato dalla Parte_2 già concordato”. All’art. 6) le parti contraenti stabilivano che: “Resta inteso che il Distributore sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi spettanti alla Mandante solo ed in quanto questi siano effettivamente da esso incassati e solo successivamente al recupero dell’importo di Euro 8.683,33, di cui in premessa, dovuti dalla CP_2 a a CP_1 . A tal fine la CP_2 [... cede e trasferisce una quota parte dei diritti di sfruttamento e proventi a CP_1 sino alla concorrenza di detto importo”. Ne consegue che il pagamento dell’importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato contrattualmente definito nelle modalità sopra indicate. Deve quindi concludersi che quella concordata con il citato contratto è una compensazione del credito operata per mezzo della ritenzione dei corrispettivi della cessione del film, fino all’ammontare del credito stesso. La parte opposta non ha contestato né provato la mancata intervenuta compensazione per non avere percepito gli incassi fino al raggiungimento del credito, con conseguente conferma dell’intervenuta compensazione disposta contrattualmente. Va altresì rilevato che la parte opposta avrebbe dovuto trasmettere all’opponente il prospetto e la documentazione inerente le somme incassate, in virtù del principio della buona fede contrattuale. Al contrario detta documentazione non è stata prodotta neanche in questa sede. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza...”.

§ 3. – Ha proposto appello Pt_1 , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 15666/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XI^ Civile, Giudice Dott. Gregori, nell’ambito del giudizio N.R.G. 9006/2020, depositata in cancelleria in data 24.10.2022, non notificata: a. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, Accogliere il proposto appello in relazione alle censure proposte e con l’effetto indicato per ciascuna di esse, e per l’effetto; 1. Rigettare le domande tutte avanzate dalla CP_2 nei confronti di Parte_1 (già Controparte_1 in liquidazione), siccome infondate in fatto e in diritto; 2. Confermare per l’effetto il decreto ingiuntivo n. 24316/2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n.r.g. 69664/2019, e/o comunque condannare la CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 (già Controparte_1 , della complessiva somma di € 10.501,00 in forza delle fatture nn. 1040/2007 e 254/2005, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 come richiesti; 3. condannare la parte appellata alla restituzione nei confronti della parte appellante di quanto medio-tempore eventualmente dalle stesse percepito per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata; 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, e oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio...” Ha resistito l’appellata CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: in via pregiudiziale, - accertare, per le ragioni di cui sopra, l’inammissibilità dell'impugnazione per genericità ed omessa indicazione dei specifici motivi di censura della decisione impugnata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: - accertare, per le ragioni di cui sopra, la manifesta infondatezza dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale nel merito: - rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, l’appello proposto da Parte_1 [...] (già CP_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 15566/2022, resa inter partes dal Tribunale di Roma, XI^ Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori, nel giudizio R.G. n. 9006/2020, pubblicata in data 24.10.2022, perché infondato in fatto ed in diritto; - per l’effetto, confermare la sentenza impugnata laddove ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24316 (n. R.G. 69664/19) per l’importo di € 10.510,00, oltre interessi come richiesti da Controparte_1 in liquidazione e spese della procedura liquidate in € 730,00 per compenso, € 145,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge; - in ogni caso, rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le domande formulate da Parte_1 (già Controparte_1 in liquidazione) nei confronti di CP_2 siccome infondate in fatto e in diritto; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge...”. In via istruttoria ha chiesto ammettersi prova testi ove necessaria e ha formulato istanze di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. All’udienza del 09/05/2025, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell’art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall’art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall’art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).

§ 4 – Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata a mente dell’art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l’appello quando verifica, in limine litis, che l’impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell’atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.

§ 4.1 – Sempre in via preliminare non si ravvisa l’inammissibilità dell’appello, eccepita dall’appellata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall’appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell’appello. Suprema Corte, l’art. 342 c.p.c. impone all’appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell’art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l’appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.

§ 5 – L’appello proposto da Pt_1 è articolato in due motivi.

§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato “INAPPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE PER IL TRAMITE DELLA RITENZIONE DEI PROVENTI DELLA DISTRIBUZIONE DEL FILM – VIOLAZIONE DELL’ART. 1241 SS C.C. E DELL’Art. 14 DL 98/2011 CONV. In LEGGE n. 111/2011” Lamenta l’appellante che il primo Giudice avrebbe omesso ogni statuizione in ordine alle vicende che hanno determinato il trasferimento del contratto di distribuzione del 31.12.2010, dalla Soc. Controparte_1 ” alla Soc. “ Controparte_5 , circostanza di per sé ostativa alla realizzazione della compensazione contrattualmente convenuta, sui cui si fonda la pronuncia di primo grado. In particolare, col decreto interministeriale di trasferimento, emesso il 26/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2013, la società Controparte_1 è stata posta in liquidazione e contestualmente si è perfezionato il trasferimento di risorse umane, strumentali, patrimoniali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, meglio individuati nell’allegato 1A e “ Controparte_6

Per effetto delle disposizioni contenute nel suddetto decreto, mentre i rapporti contrattuali (tra cui il mandato di distribuzione del 30/12/2010 oggetto del presente giudizio) sono stati trasferiti in capo alla neo costituita “ Controparte_5 , viceversa i crediti commerciali/economici (quindi anche le fatture di cui al procedimento monitorio per cui è causa), presenti nel bilancio di rimasti in capo a Controparte_1 Controparte_1 alla data del 31/12/2013, sono . Controparte_5 in qualità di distributore del Film, ha quindi provveduto a rendicontare e a saldare alla Controparte_2 tutti i proventi maturati dallo sfruttamento commerciale dell’opera filmica, non avendo titolo per trattenere i proventi fino a concorrenza dell’importo di cui alla fattura 1040/2007, non essendo titolare del relativo credito.

Risulta quindi evidente che, trattandosi di due distinte posizioni, la cui titolarità era in capo a due distinti soggetti (il contratto di distribuzione – con i relativi obblighi di rendicontazione e trasferimento dei proventi alla Pt_3 - in capo a CP_3 e il credito da fattura commerciale in capo a CP_1 ) non avrebbe potuto operare alcuna compensazione per il tramite della diretta ritenzione dei corrispettivi da parte di CP_1 , divenuta estranea al mandato di distribuzione e non più legittimata all’esercizio dei diritti di sfruttamento economico del Film.

Ne deriva che, se da un lato con la sottoscrizione del contratto del 30.12.2010 è stato espressamente riconosciuto dalle parti che: “ [...] CP_1 è creditrice dell’importo di € 8.683,33 (fattura n. 1040 del 28.11.2007) per fornitura del materiale di repertorio, della CP_2 ”, mancherebbe invece la prova scritta che la CP_2 vanti un credito nei confronti di CP_1 da opporre in compensazione (vantandolo, rispetto ai proventi di distribuzione, solo nei confronti di Controparte_3 ). Sarebbe stato, pertanto, preciso onere della CP_2 , ove la stessa avesse inteso avvalersi dell’istituto della compensazione nei confronti dell’opposta, emettere nota di credito in favore di Controparte_5 [...] e successivamente indirizzare quest’ultima al pagamento dei proventi derivanti dalla distribuzione del Film direttamente a Controparte_1 [...] .

§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. – 1375 C.C. - 14 DL 98/2011” L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che CP_1 non avesse provato la mancata intervenuta compensazione per non aver percepito gli incassi fino al raggiungimento del credito, atteso che la prova dell’effetto estintivo della compensazione – in applicazione delle norme e principi regolatori del riparto dell’onere probatorio in materia - era a carico esclusivo della parte opponente. ampiamente provato – assolvendo integralmente l’onere probatorio sulla medesima gravante - la propria pretesa creditoria, la CP_2 non avrebbe dimostrato di aver estinto il credito per compensazione, né prima né dopo l’emanazione del decreto di trasferimento delle risorse da Controparte_1 [...] a Controparte_5 Sul punto, sebbene la CP_2 abbia dichiarato nei propri scritti difensivi che l’importo di cui alla fattura n. 1040/2007 sarebbe stato recuperato da Controparte_1 già in data antecedente al citato decreto trasferimento, per mezzo del pagamento di una commessa di DVD da parte della Parte_2 , la stessa non avrebbe provato tale assunto in giudizio, dal momento che nulla in merito è stato prodotto dalla controparte se non una pec inviata dal legale della CP_2 alla Provincia medesima, rimasta inevasa (cfr. 10 doc. fascicolo opponente), per cui non v’è prova né della esistenza, né dell’ammontare, né dell’avvenuto pagamento di pretesi importi corrisposti da parte della menzionata Provincia in favore di CP_1 . Ciò confermerebbe che tutti i proventi generati dalla distribuzione del Film sono stati rendicontati, incassati e pagati da Controparte_5 [...] alla CP_2 , come si evince da rendiconti e dalle fatture versati in atti (cfr. doc. 5,6 fascicolo CP_2 ) e dalla missiva del 22/01/2016, inviata da Controparte_1 a CP_2 , (doc. 6 fascicolo CP_1 ) con la quale CP_1 riportava quanto riferitole dagli uffici competenti, ossia il distributore stesso, il quale rappresentava a aver pagato tutti i proventi della distribuzione al produttore ( CP_1 di CP_2 ) tenuto, pertanto, a rimettere i corrispettivi già incassati e quelli futuri a Controparte_1 azionate. fino a concorrenza del credito portato dalle fatture Il Tribunale ha poi errato nell’affermare che sempre CP_1 “avrebbe dovuto trasmettere all’opponente il prospetto e la documentazione inerente alle somme incassate in virtù del principio della buona fede contrattuale”, invertendo in tal modo l’onere probatorio e attribuendo a CP_1 l’onere di provare fatti la cui dimostrazione è rimessa all’opponente. In ogni caso, CP_1 non avrebbe potuto/dovuto documentare le somme incassate atteso che i rendiconti della distribuzione sono stati elaborati e trasmessi da Controparte_5 alla CP_2 , per effetto del trasferimento del contratto in forza dell’art. 14 DL 98/2011 e del DM 24.04.2003. Essendo, quindi, i rendiconti nella disponibilità della Controparte_2 sarebbe stato onere di quest’ultima allegarli in giudizio, mentre la stessa si sarebbe limitata a depositare inspiegabilmente il solo rendiconto del 2014. E’ pertanto erronea la conclusione che CP_1 avrebbe incassato i proventi a soddisfazione della fattura n. 1040/2007 e Istituto CP_5 CP_1 avrebbe rendicontato solo i proventi successivi al recupero dell’importo di cui alla fattura medesima, con la precisazione che la CP_2 [...] era perfettamente a conoscenza delle modifiche soggettive intervenute nel contratto di distribuzione, in quanto ne era stata notiziata da CP_1 [...] sia con missiva in data 01/04/2015 che con missiva in data 22/01/2016, unitamente alla richiesta di pagamento; la stessa pertanto avrebbe potuto, agendo in buona fede, attivarsi presso il distributore [...] Controparte_5 onde avere conferma se i proventi corrisposti alla CP_2 e dalla medesima fatturati comprendessero o meno i presunti proventi versati dalla Provincia di Trento e/o se comunque [...] fosse stata soddisfatta in tutto in parte del suo credito.

I motivi, che per ragioni di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale ha correttamente disatteso la domanda di pagamento della somma di € 10.510,00, di cui alle fatture n. 254 del 27/04/2005 e n. 1040 del 28/12/2007, per la cessione di diritti e materiali di repertorio, ritenendo condivisibilmente provato che, con la scrittura privata del 30/12/2010, le parti contraenti avessero concordato immediatamente l’estinzione delle reciproche posizioni di dare/avere e che quindi il credito oggetto di decreto ingiuntivo fosse già stato soddisfatto.

Inoltre, il primo Giudice ha implicitamente considerato irrilevante il trasferimento del contratto di distribuzione del 31.12.2010 dalla Soc. Controparte_1 ” alla Soc. CP_5 Controparte_5 , avvenuto nel 2013, non essendo, come si vedrà, tale circostanza ostativa alla compensazione delle pretese creditorie, avvenuta in epoca precedente a siffatta modifica. Orbene, al fine di comprendere il meccanismo mediante il quale le parti hanno definito i propri rapporti, occorre premettere che con il contratto di distribuzione dell'opera cinematografica, il produttore, al quale spetta in via esclusiva il diritto di utilizzazione economica dell'opera prodotta (cfr. artt. 45 e segg. della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore), incarica l'altra parte, il distributore, dietro compenso, costituito in genere da una percentuale sugli incassi, di provvedere alla sua commercializzazione nel circuito cinematografico o televisivo.

Pertanto, perché possa configurarsi il contratto summenzionato è necessario e nello stesso tempo sufficiente che un soggetto, il produttore, conferisca ad un altro soggetto, il distributore, l'incarico della commercializzazione dell'opera e che quest'ultimo, dietro compenso, si assuma l'obbligo di provvedere alla circolazione del film mediante la sua rete di distribuzione, stipulando contratti con gli esercenti delle sale cinematografiche e con le televisioni per la pubblica rappresentazione e diffusione del film. Spesso il distributore si assume, oltre l'obbligo suddetto, anche quello di corrispondere al produttore - e ciò in genere accade quando il contratto di distribuzione ha ad oggetto opere ancora in corso di lavorazione - una somma determinata a titolo di "minimo garantito", che viene utilizzata per il finanziamento dell'attività di produzione. Tale somma, oltre che di finanziamento, può avere la funzione di porre il produttore al riparo dall'insuccesso commerciale del film, facendo ricadere sul distributore tutti i rischi della commercializzazione dell'opera cinematografica, e ciò accade quando le parti, anziché convenire la restituzione al distributore entro un certo tempo della somma che questi ha anticipato, convengono - come è accaduto nel caso di specie - la cessione al distributore, fino a concorrenza della somma da lui anticipata a titolo di minimo garantito, dei futuri incassi (Cass. 8142/1996). In quest'ultimo caso, che è quello che qui interessa, le parti realizzano tre diverse e distinte funzioni: la commercializzazione dell'opera cinematografica, il finanziamento della stessa, il trasferimento del rischio della commercializzazione dal produttore al distributore.

Ora, nella vicenda che ci occupa, dall’interpretazione complessiva del contratto, emerge che le parti abbiano previsto la corresponsione di un minimo garantito da versare al produttore e abbiano fatto, altresì, coincidere detto importo con il credito vantato da CP_1 , pari a € 8.683,33, preesistente alla sottoscrizione della scrittura, a soddisfacimento delle rispettive pretese, pervenendo ad una compensazione volontaria dei rispettivi crediti/debiti. Tale “minimo garantito” è infatti pari all’importo del credito di iva). CP_1 menzionato nelle premesse del Contratto (€ 8.863,33 oltre In sostanza le parti hanno, in primis, previsto che il credito di CP_1 fosse compensato con il minimo garantito spettante alla CP_2 e poi che fosse recuperato attraverso la cessione dei proventi. Ciò si evince chiaramente dalla lettura combinata dell’art. 5 e dell’art. 6, laddove la prima disposizione enuncia che le parti contraenti hanno previsto il diritto di CP_1 [...] quale distributore, di trattenere una percentuale del 30/% sul fatturato lordo generato dall’attività di distribuzione e/o di vendita del documentario da esso realizzata e dedotta la percentuale del distributore, “successivamente al recupero prioritario da parte del Distributore del minimo garantito di cui al successivo art. 6”, i proventi netti saranno di spettanza della Mandante e dei suoi aventi causa. L’art. 6 specifica, in maniera coerente con la precedente disposizione, che il Distributore sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi spettanti alla mandante (…) solo successivamente al recupero dell’importo di € 8.683,33, di cui in premessa, dovuti da CP_2 a CP_1 . A tal fine la CP_2 cede e trasferisce una quota parte dei diritti di sfruttamento e proventi a importo”. CP_1 sino alla concorrenza di detto Concordando la cessione dei proventi sino alla concorrenza del minimo garantito, le parti hanno trasferito sul distributore il rischio della commercializzazione del film, tanto che all’art. 8 si legge che “Eventuali spese non recuperate o il minimo garantito non recuperato rimarrà a carico esclusivo del Distributore”.

Ne deriva che prive di fondamento sono le censure relative alla mancanza di prova della compensazione, prima ancora di quelle sull’impossibilità dell’operatività della stessa a fronte del trasferimento del contratto di distribuzione, così come la denunciata inversione dell’onere della prova sull’opposta. Deve infatti ritenersi che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, l’opponente abbia dimostrato sia documentalmente che mediante presunzioni il fatto estintivo dell’obbligazione di pagamento, assolvendo al proprio onere probatorio. Invero, l’opponente ha provato l’avvenuta compensazione volontaria dei rispettivi crediti-debiti, ricordandosi, a tal proposito, che la stessa non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall'art. 1252 c.c., ma si fonda sull'accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l'osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte (Cass. 13949/2024). L’opposta non ha fornito la prova, come avrebbe dovuto, che il proprio credito - fondante il provvedimento monitorio - fosse diverso da quello dedotto nel richiamato atto di compensazione o che comunque non avesse incassato alcun provento fino alla concorrenza dell’importo previsto come minimo garantito, il cui rischio di mancato recupero, peraltro, era a carico del distributore stesso.

L’opponente ha, anche, rappresentato che a seguito del trasferimento del contratto Controparte_5 ha proseguito l’attività di distribuzione del Film, che ha continuato a generare proventi in capo ad entrambe le parti. Detti proventi non sarebbero spettati a CP_2 qualora la partita creditoria di cui è causa non fosse stata effettivamente estinta per compensazione alla data della sottoscrizione del Contratto, dal momento che, come si è dato atto, il distributore è tenuto al pagamento dei corrispettivi spettanti a minimo garantito. CP_2 solo successivamente al recupero del Dal rendiconto sui ricavi del Film alla data del 31/12/2014 (cfr. all. 3 - doc 5) non risulta infatti alcun costo a carico di CP_2 da recuperare da parte di CP_1 , né nel rendiconto si fa menzione della partita creditoria di Controparte_1 ad ulteriore conferma dell’avvenuto recupero in via prioritaria del minimo garantito e delle anticipazioni da parte del Distributore per lo svolgimento del mandato accordatogli. In ultimo, ad integrazione di quanto già provato, la CP_2 ha riferito che aveva già concordato (v. all 5 - doc. 9 – fascicolo primo grado parte opponente) una prevendita di DVD alla Parte_2 , laddove nel Contratto stesso si dà atto che, a fronte della cessione di detta fornitura da parte di CP_2 a Controparte_1 quest’ultima espressamente rinunciava alla propria commissione in funzione del fatto che tale commessa era stata “procurata” da CP_2 a favore di CP_1 , cosicché quest’ultima avrebbe concluso la vendita di DVD del film con la Parte_2 incassando il relativo prezzo e così realizzando un incasso a copertura del minimo garantito e dei propri costi. Tale assunto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte di CP_1 , che non mai negato tale commessa e di aver incassato il prezzo, essendosi limitata a denunciare la mancanza di prova da parte dell’opponente.

Non è poi conferente il contenuto della missiva del 2016, con la quale CP_1 “riporta” quanto riferito dagli uffici competenti di aver pagato tutti i proventi della distribuzione al produttore ( CP_2 ), che sarebbe tenuto, pertanto, a rimettere i corrispettivi già incassati e quelli futuri a Controparte_1 fino a concorrenza del credito portato dalle fatture azionate, dal momento che, come si è innanzi visto, è documentalmente provata, dal rendiconto sui ricavi della distribuzione del Film per l’anno 2014 e dalle fatture emesse da CP_2 a Controparte_5 [...] per l’anno 2015 e 2016), l’assenza di partite debitorie in capo alla produttrice. Va respinta altresì la censura alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto che CP_1 avesse dovuto trasmettere all’opponente il prospetto e la documentazione inerente alle somme incassate in virtù del principio della buona fede contrattuale”, non sussistendo alcuna inversione dell’onere probatorio, dal momento che è lo stesso contratto (peraltro mai richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo dall’opposta) a individuare nel distributore il soggetto tenuto alla contabilità di tutte le transazioni finanziarie e a prevedere un obbligo di rendicontazione annuale per tutta la durata contrattuale e di trasmissione alla mandante.

Ne consegue che, perlomeno fino alla data di trasferimento del contratto di distribuzione in capo a Controparte_5 CP_1 avrebbe dovuto tenere la contabilità e trasmette i rendiconti annuali, che ha omesso di produrre in giudizio, con i quali sarebbe stato possibile al medesimo distributore dimostrare anche la mancata percezione dei compensi fino alla concorrenza del minimo garantito. Venendo infine alle “vicende” che ex lege hanno comportato il trasferimento del contratto di distribuzione del 30/12/2010 dalla Soc. Controparte_1 alla Soc. “ Controparte_5 “ dedotta contrattualmente convenuta …”, deve rilevarsi che il subentro nel rapporto di distribuzione si dimostra ininfluente, dal momento che l’estinzione delle partite debitorie-creditorie si è realizzata in sede contrattuale e quindi ancor prima del trasferimento del contratto, nel quale era stata prevista, come più volte espresso, la compensazione tra il credito di CP_1 e quello di CP_2 [...] (il minimo garantito) quale compenso per la distribuzione e la vendita dei diritti di sfruttamento sul documentario. Quanto, infine, all’ulteriore preteso credito, portato dalla fattura n. 254/05 di € 81,00, tale richiesta, già contestata da CP_2 (cfr. doc. 4 e 5, corrispondenza Controparte_7 ), è rimasta assolutamente generica e priva di qualsivoglia fondamento giuridico, tanto che nel giudizio di primo grado, così come in sede di gravame, l’appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la persistenza e l’entità dell’asserito credito di € 81,00. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la sentenza, con i chiarimenti di cui sopra, va confermata, avendo il Tribunale correttamente accertato l’infondatezza della pretesa creditoria dell’opposta, accogliendo l’opposizione proposta dalla CP_2 . Le istanze istruttorie, il cui esame non risulta necessario ai fini della decisione, rimangono assorbite da quanto fin qui espresso.

In conclusione, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.

§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell’appellante.
 


PER QUESTI MOTIVI

 

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Parte_1 [...] nei confronti di Controparte_2 contro la sentenza n. 15566/2022, pubblicata il 24/10/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l’appello e conferma la sentenza n. 15566 del 2022 del Tribunale di Roma;
2. - 
favore di Controparte_2 liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all’art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell’appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.


Così deciso in Roma il giorno 09/05/2025.


L’estensore 

Marco Emilio Luigi Cirillo
 

Il presidente

Antonella Izzo