• Marchi registrati

31 gennaio 2018

Tribunale UE 31/01/2018 (causa T-44/16) [Marchio UE - Procedimento di nullità - Marchio UE figurativo che rappresenta un cerotto transdermico - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto]

Marchio dell'Unione Europea - Procedimento di nullità - Marchio UE figurativo che rappresenta un cerotto transdermico - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7 co. 1 e co. 2 del Regolamento (CE) n. 207/2009 (ora Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto 2), del Regolamento (UE) 2017/1001).


Avvertenza: il testo della seguente sentenza è il risultato della traduzione automatica effettuata con Google Translate, pertanto non si garantisce la sua intelligibilità, precisione, completezza, affidabilità o idoneità a impieghi specifici. Il testo in lingua originale è consultabile sul sito InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia.

Nella causa T-44/16,

Novartis AG, con sede a Basilea (Svizzera), rappresentata inizialmente dal e R. Douglas, e successivamente dai e A. Nordemann-Schiffel, avvocati,

richiedente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da H. Kunz, in qualità di agente,

convenuto,

l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi alla Corte, essendo

SK Chemicals GmbH, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dai es R. Dissmann J. Bogatz, e C. Lindenthal, avvocati,

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2015 (procedimento R 2342 / 2014-5) relativa a un procedimento di nullità tra la SK Chemicals e la Novartis,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. Collins (relatore), presidente, mi signor Kancheva e R. Barents, giudici,

Registrar: Sig. I. Dragan, Amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2016,

vista la risposta dell'EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2016,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2016,

visto il cambiamento della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all'udienza del 5 luglio 2017,

rende la presente

SENTENZA

 Storia della disputa

1 Il 25 ottobre 2012 la ricorrente, Novartis AG, ha presentato una domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a norma del regolamento (CE) n.207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito:

3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, riveduti e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: "Prodotti farmaceutici per il trattamento della demenza di tipo Alzheimer".

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n.2012/237 del 13 dicembre 2012, e il marchio è stato registrato 22 marzo 2013 con il numero 11.293.362.

5 La ricorrente fabbrica prodotti farmaceutici, tra cui Exolon, che viene utilizzato per il trattamento della malattia di Alzheimer. Exolon, che può essere somministrato per cerotto transdermico, è stato protetto da brevetto fino a luglio 2012. La sostanza farmacologica attiva in Exolon è la rivastigmina.

6 Il 7 giugno 2013, l'interveniente, SK Chemicals GmbH, produttrice di farmaci generici, tra cui cerotti transdermici per la somministrazione di rivastigmina, ha presentato una dichiarazione di nullità del marchio indicato al punto 2 di cui sopra per prodotti da esso contemplati, citando, in primo luogo, i motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 7, comma 1 a), b) ed e), del regolamento n.207/2009 [divenuto art 7 , comma 1 a), b) ed e), del regolamento 2017/1001], leggere con l'articolo 52, paragrafo 1 a), del regolamento [divenuto art 59, comma 1, sub a) del] insediamento 2017/1001 e, dall'altro, la causa di nullità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], sostenendo che la ricorrente ha agito in mala fede nel presentare la propria domanda.

7 Con decisione del 4 settembre 2014, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di annullamento e ha dichiarato la registrazione del marchio contestato non valida nella sua interezza, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii ), del regolamento n.207/2009.

8 Il 10 settembre 2014, la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione della divisione di annullamento ai sensi degli articoli 58 e 60 del regolamento n.207/2009 (ora articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001) in relativo ad errori di interpretazione e analisi delle prove e di fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009. Il 3 giugno 2015, l'interveniente ha presentato osservazioni.

9 Con decisione 7 agosto 2015, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso nella sua interezza. Con decisione del 27 novembre 2015, ha revocato la decisione d'ufficio, per il motivo che era stata resa per errore da un solo membro, mentre avrebbe dovuto essere presentata da una camera in formazione di tre membri. In pari data, ha anche emesso una nuova decisione che conferma l'invalidità del marchio controverso (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10 La commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato dovesse essere dichiarato nullo in quanto consisteva in un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e), ii), del regolamento n.207/2009. Ha quindi approvato le seguenti conclusioni della divisione di annullamento:

- le caratteristiche essenziali del marchio contestato sono: (i) la forma quadrata del timbro; (ii) lo strato protettivo di plastica sovrapposto, rappresentato dalla striscia bianca sul retro del marchio; (iii) l'area circolare al centro; e iv) la fornitura di protuberanze attorno all'area circolare centrale;

- le dette caratteristiche essenziali hanno tutte una funzione tecnica;

- il colore beige del timbro non è essenziale.

 Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'EUIPO alle spese.

12 L' EUIPO conclude che il Tribunale voglia:

- respingere l'azione;

- condannare la ricorrente alle spese.

13 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere l'azione;

- condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 e strutturato nelle seguenti cinque rami :

- un primo ramo, basato su un'interpretazione errata del termine "esclusivamente";

- una seconda parte, invocata in subordine, sostenendo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto effettuare un esame complessivo del marchio contestato;

- una terza filiale, basata su un'interpretazione errata del termine "necessario";

- una quarta parte, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha errato nel concludere che le quattro caratteristiche essenziali che ha definito ciascuna avevano una funzione tecnica e che non ha condotto la propria analisi;

- una quinta parte, relativa al fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il colore beige non fosse essenziale.

15 L' EUIPO, sostenuto dall'interveniente, contesta ciascuno degli argomenti della ricorrente.

16 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n.207/2009, un segno che rappresenta la forma di un prodotto può, in linea di principio, costituire un marchio dell'Unione Europea a condizione che è, da un lato, in grado di distinguere il prodotto o il servizio di un'impresa da quello di altre imprese e, dall'altro, può essere rappresentato nel registro dei marchi dell'Unione europea.

17 Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009, siano rifiutate di registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Tale disposizione costituisce un ostacolo preliminare atto a impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto venga registrato (v., Per analogia, sentenza del 12 febbraio 2004, Henkel, C-218/01, EU: C: 2004: 88, paragrafo 36 e giurisprudenza citata).

18 Il legislatore ha inoltre stabilito in modo particolarmente rigoroso che non è idoneo alla registrazione come marchio delle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, in quanto ha escluso i motivi di rifiuto. di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e), del regolamento n.207/2009 la portata dell'eccezione di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. È quindi chiaro dall'art. 7, n. 3, di tale regolamento che, anche se una forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ha acquisito, con l'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo è vietato registrarlo come marchio (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2007, Benetton Group, C-371/06, EU: C: 2007: 542, paragrafo 26 e giurisprudenza citata).

19 Risulta da caso che l'articolo 7, comma 1, e), del regolamento n. 207/2009 non definisce tuttavia i segni che devono essere considerati come forme ai sensi di questa disposizione. Non fa distinzione tra forme tridimensionali, forme bidimensionali o rappresentazioni bidimensionali di una forma tridimensionale [sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e altri contro Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340 / 12 P, non pubblicato, EU: C: 2014: 129, punti da 51 a 55 e dell'8 maggio 2012, Yoshida Metal Industry / UAMI - Pi-Design ea (Rappresentazione di una superficie con punti neri), T-416 / 10, non pubblicato, EU: T: 2012: 222, elemento 24]. Si deve pertanto ritenere che questa disposizione possa applicarsi al segno in questione, che costituisce una rappresentazione bidimensionale di un cerotto transdermico.

20 Secondo la giurisprudenza costante, ciascuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, e) ii), del regolamento n.207/2009 deve essere interpretato alla luce dell'interesse pubblico il sottostante. La Corte ha rilevato che lo scopo di questa disposizione era di impedire al diritto sui marchi di conferire a un'impresa un monopolio sulle soluzioni tecniche o sulle caratteristiche utilitarie di un prodotto (v. Sentenza Lego Juris / UAMI del 14 settembre 2010, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafo 43 e giurisprudenza citata, e del 10 novembre 2016, Simba Toys / EUIPO, C-30/15 P, EU: C: 2016: 849, 39 e la giurisprudenza citata).

21 Limitando i motivi di rifiuto previsto all'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009 ai segni costituiti "esclusivamente" dalla forma del prodotto "necessario" per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha debitamente considerato che qualsiasi forma di prodotto era, in una certa misura, funzionale e che sarebbe stata quindi, inappropriato rifiutare di registrare come marchio una forma di prodotto semplicemente perché ha caratteristiche utilitaristiche. Con i termini «esclusivamente» e «necessario», tale disposizione garantisce che solo le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica sono respinte, e pertanto la registrazione come marchio interferirebbe effettivamente con l'uso del prodotto. questa soluzione tecnica da parte di altre società (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafo 48).

22 Per quanto riguarda il modulo «necessario» per ottenere il risultato tecnico richiesto, tale condizione non significa che il modulo in questione debba essere l'unico in grado di conseguire tale risultato (v., In tal senso, sentenza del 14 settembre 2010 , Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, punto 83). Ci possono essere forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, per ottenere lo stesso risultato. La registrazione di una forma esclusivamente funzionale come marchio consente di vietare ad altre società non solo l'uso dello stesso modulo, ma anche quello di forme simili (v., In tal senso, sentenza del 14 settembre 2010 Lego Juris / UAMI C-48/09 P, UE: C: 2010: 516, punto 56 e conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nel caso di Simba Toys / EUIPO, C-30/15 P, UE: C: 2016: 350

23 Risulta altresì da una giurisprudenza costante una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009 implica che le caratteristiche essenziali del segno in questione siano debitamente identificate dall'autorità che ha emesso la domanda di registrazione del segno in questione (v. Sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry , C-337/12 P-C-340/12 P, non pubblicato, EU: C: 2014: 129, paragrafo 46 e giurisprudenza citata). L'espressione "caratteristiche essenziali" deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno (causa C-48/09 P, Lego Juris / UAMI, 2010: 516, punto 69; v. anche, in tal senso, sentenza 19 settembre 2012, Reddig / UAMI - Morleys (impugnatura a coltello), T-164/11, non pubblicata, EU: T: 2012: 443, punto 25).

24 Una volta identificate le caratteristiche essenziali del segno, spetta comunque all'autorità competente verificare se tali caratteristiche soddisfino tutte una funzione tecnica in relazione al prodotto in questione. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 non si applica quando la richiesta di registrazione come marchio è una forma del prodotto, in cui un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o fantasioso, svolge un ruolo importante (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafi 52 e 72).

25 L'esame della funzionalità delle caratteristiche essenziali di un segno consistente nella forma di un prodotto deve essere effettuato analizzando il segno registrato per la registrazione come marchio e non i segni formulati con altre forme. di prodotto. La caratteristica tecnica può essere apprezzato, soprattutto considerando la documentazione relativa ai brevetti precedenti descrivono gli elementi funzionali della forma rilevante (v, in tal senso, del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI C-48 / 09 P, EU: C: 2010: 516, articoli 84 e 85).

26 È alla luce di tali principi che è necessario esaminare le censure sollevate nell'ambito del motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. E), punto ii), del regolamento n. o 207/2009.

 Sulla prima parte del motivo unico, relativa ad errata interpretazione del termine «esclusivamente»

27 Dalla decisione impugnata risulta che la forma del marchio contestato è descritta come avente quattro caratteristiche essenziali, ciascuna delle quali ha una funzione tecnica, ossia:

- la forma quadrata del film protettivo che facilita l'imballaggio e la conservazione del prodotto;

- la fascia bianca al centro che rappresenta la pellicola protettiva sovrapposta in plastica che consente una facile applicazione del timbro sul corpo e impedisce l'esposizione del timbro prima del suo utilizzo;

- l'area circolare al centro che garantisce la fissazione sulla pelle; e

- la disposizione delle protuberanze attorno all'area circolare centrale che crea uno spazio tra il cerotto durante il trasporto e riduce la perdita e l'esposizione della sostanza medicinale che si verifica quando il cerotto si attacca alla confezione.

28 La ricorrente sostiene che l'articolo 7, comma 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 è un singolo risultato tecnico . Pertanto, le caratteristiche essenziali identificate dovrebbero tutti riferirsi allo stesso risultato tecnico e non a risultati tecnici diversi. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha identificato erroneamente quattro caratteristiche essenziali, ciascuna delle quali ha una funzione tecnica diversa.

29 La ricorrente ritiene che, allorché le caratteristiche essenziali di un segno si riferiscono a diverse soluzioni tecniche, la registrazione di tale segno non preclude l'uso di un'unica soluzione tecnica da parte di altre imprese, né l'uso di di ogni singola soluzione tecnica. Di conseguenza, la ratio legis della disposizione in questione non è influenzata dalla registrazione di segni contenenti caratteristiche che si riferiscono a diverse soluzioni tecniche.

30 L' EUIPO, sostenuto dall'interveniente, contesta tale interpretazione.

31 In via preliminare, si deve constatare che, come sottolinea la ricorrente, l'articolo 7, comma 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 fa riferimento a 'un' risultato tecnico. È pertanto necessario analizzare se l'applicazione di detta disposizione della legge deve essere interpretato nel senso che le caratteristiche essenziali identificate devono tornare ad un singolo risultato tecnico, oppure se possono riferirsi a diversi risultati tecnici.

32 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI (C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, punto 18), la commissione di ricorso ha concluso che i vari le caratteristiche del mattoncino Lego, vale a dire le proiezioni sulla faccia superiore del mattone, le proiezioni all'interno del mattone, i lati, la faccia cava e la sua forma complessiva, ciascuna soddisfaceva le particolari funzioni tecniche. Il giudice UE ha approvato l'analisi che il segno in questione non era registrabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.40/94.

33 Nella sua sentenza del 19 settembre 2012, Knife Handle (T-164/11, non pubblicata, EU: T: 2012: 443, paragrafi 28 e 33), il Tribunale ha confermato l'analisi della commissione di ricorso, che identificato varie caratteristiche essenziali ciascuna avente una funzione tecnica, vale a dire: l'angolo tra la lama del coltello e l'asse longitudinale dell'impugnatura, che ha facilitato il taglio; la forma della sezione intermedia, che era particolarmente importante per i tagli lunghi e rendeva il taglio più preciso pur consentendo una maggiore pressione; e la vite zigrinata, che ha aperto la busta e cambiato le lame del coltello senza utilizzare altri strumenti, senza interferire con la manipolazione del coltello durante l'uso. Il Tribunale ha concluso che gli elementi più importanti del segno contestato, costituendo le caratteristiche essenziali di esso, erano tutti esclusivamente funzionali. Di conseguenza, tale segno non poteva, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento no 207/2009, essere registrati.

34 Nella sentenza del 27 giugno 2017, Flamagas / EUIPO - MatMind (CLIPPER) (T-580/15, inedito, UE: T: 2017: 433, punto 53), il marchio in questione, vale a dire sotto forma di un accendino, è stato descritto come avente diverse caratteristiche chiave che hanno ciascuna una funzione tecnica diversa, e cioè: la forma cilindrica allungata, arrotondata e chiusa, che ha permesso l'accendino gas combustibile contengono compresso; la base piatta, che permetteva all'accendino di stare in piedi; le quattro fenditure disposte parallele, che consentivano all'aria di penetrare l'accendino per alimentare la fiamma; il pulsante nella parte superiore dell'accendino, che funzionava come una leva che controlla la valvola del gas; il sistema di accensione, costituito da un cappuccio e un pulsante, che permetteva alla fiamma di bruciare dal basso verso l'alto; la pinna che emerge dal corpo dell'accendino, la cui funzione era, in particolare, di consentire all'utente di identificare l'orientamento dell'accendino senza guardarlo; e le sfumature di colore della parte inferiore e degli elementi superiori, che corrispondevano a diversi materiali. Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non ha commesso un errore di valutazione nel dedurre che il marchio in questione consisteva esclusivamente nella forma di un accendino necessario per ottenere un risultato tecnico.

35 Inoltre, si deve rilevare che la giurisprudenza su cui si basa la ricorrente non è pertinente per l'analisi della questione controversa in questione. In primo luogo, la sentenza del 16 giugno 2015, Best-Lock (Europe) / UAMI - Lego Juris (figurine giocattolo) (T-395/14, non pubblicata, EU: T: 2015: 380) , preoccupato per il fatto che il prodotto in questione avesse una funzione tecnica. In secondo luogo, la sentenza del 18 giugno 2002 a Philips (C-299/99, EU: C: 2002: 377) riguardava la questione se fosse possibile respingere il motivo di rifiuto dimostrando che c'erano altre forme per ottenere lo stesso risultato tecnico. In terzo luogo, sentenza 25 novembre 2014, Simba Toys / UAMI - Sette città (Forma di un cubo con facce dotate di una struttura a griglia) (T-450/09, EU: T: 2014: 983), riguardava un segno tridimensionale che rappresenta un cubo con facce aventi una struttura a griglia. La commissione di ricorso ha identificato due caratteristiche essenziali, da un lato, il cubo stesso e, dall'altro, la struttura della griglia su ciascuna faccia di quel cubo. Tale causa riguardava, in particolare, la questione se la commissione di ricorso avesse giustamente concluso che l'asserita funzione tecnica della struttura reticolare non derivava direttamente dalle rappresentazioni del marchio in questione e che, pertanto, la Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n la struttura della griglia su ciascuna faccia di questo cubo. Tale causa riguardava, in particolare, la questione se la commissione di ricorso avesse giustamente concluso che l'asserita funzione tecnica della struttura reticolare non derivava direttamente dalle rappresentazioni del marchio in questione e che, pertanto, la Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n la struttura della griglia su ciascuna faccia di questo cubo. Tale causa riguardava, in particolare, la questione se la commissione di ricorso avesse giustamente concluso che l'asserita funzione tecnica della struttura reticolare non derivava direttamente dalle rappresentazioni del marchio in questione e che, pertanto, la Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento no 40/94 non poteva essere applicato. Per quanto riguarda l'altra caratteristica essenziale, il cubo stesso, il giudice dell'Unione, non ha determinato quale fosse la sua funzione tecnica.

36 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, al fine di applicare questo impedimento assoluto alla registrazione, è sufficiente che le caratteristiche essenziali della forma rispondano alle caratteristiche tecniche e causali sufficienti per ottenere il risultato tecnico richiesto [v. in tal senso, sentenza 12 novembre 2008, Lego Juris / UAMI - Mega Brands (Red Lego Brick), T-270/06, EU: T: 2008: 483, punto 39).

37 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che il prodotto in questione è un cerotto transdermico per la somministrazione di un medicamento per il trattamento della malattia di Alzheimer. Fatta salva l'analisi delle censure relative alle caratteristiche essenziali di cui ai successivi punti 60-95, si deve rilevare che le funzioni tecniche individuate sono tecnicamente causali e sufficienti per ottenere il risultato tecnico richiesto, vale a dire la gestione di medicinale per cerotto transdermico. Pertanto, la forma quadrata viene utilizzata per impacchettare e immagazzinare il prodotto, la disposizione delle protuberanze viene utilizzata per proteggere il timbro prima dell'uso, la banda bianca è lo strato protettivo in plastica sovrapposta che facilita l'applicazione del timbro e la forma circolare del timbro assicura la sua fissazione sulla pelle.

38 Risulta da quanto sopra che l'analisi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 è quello di identificare le caratteristiche essenziali del segno, quindi esaminare se ciascun di queste caratteristiche essenziali a una funzione tecnica, queste funzioni tecniche possono essere diverse a condizione che la forma del segno combini le caratteristiche tecnicamente causali e sufficiente per ottenere il risultato tecnico previsto. Tuttavia, l'interpretazione del termine «esclusivamente» invocato dalla ricorrente, secondo cui le caratteristiche essenziali identificate non possono riferirsi a funzioni tecniche diverse, è errata.

39 Pertanto, è senza errore che la commissione di ricorso ha dichiarato che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009 s applicato in questo caso.

40 Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, tale conclusione non è rimessa in discussione dall'argomento secondo cui i concorrenti saranno in grado di modificare o utilizzare una o più caratteristiche essenziali con funzioni tecniche. A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009, la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio può consentire al titolare di tale marchio di vietare ad altre imprese non solo l'uso della stessa forma, ma anche la uso di forme simili. Un gran numero di forme alternative può quindi diventare inutilizzabile per i concorrenti di detto detentore (v., In tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, punti Da 55 a 59).

41 Da quanto precede discende che la prima parte del motivo unico dev'essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte del motivo unico, relativa alla necessità di effettuare una valutazione globale

42 In subordine, supponendo che la commissione di ricorso abbia giustamente considerato che la disposizione di cui trattasi potrebbe applicarsi anche quando ogni caratteristica essenziale svolge una funzione tecnica diversa, la ricorrente sostiene che spetta al autorità competente per determinare, in una seconda fase, se la forma generale del marchio contestato o l'impressione generale che esso produce non possono ancora essere registrati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e) ii), del regolamento n.207/2009. Essa si basa su due argomenti a sostegno di questa seconda parte del motivo unico.

43 In primo luogo, sostiene che, se, ad esempio, una forma presenta dieci caratteristiche essenziali e ciascuna di esse cerca di ottenere un risultato tecnico diverso, il marchio non può essere automaticamente rifiutato di registrazione, poiché I concorrenti saranno in grado di modificare o utilizzare una o più di queste funzionalità per ottenere la funzione tecnica desiderata. La commissione di ricorso avrebbe quindi dovuto esaminare se, indipendentemente dall'esame individuale delle diverse caratteristiche, tale combinazione di caratteristiche diverse dovesse essere rifiutata al momento della registrazione.

44 In secondo luogo, la ricorrente afferma che tale approccio è stato seguito dall'Hanseatisches Oberlandesgericht (Tribunale regionale di Amburgo) per lo stesso marchio contestato. Benché la commissione di ricorso non sia vincolata dalle decisioni dei giudici nazionali, spetterebbe a quest'ultima dichiarare i motivi per i quali respinge tale approccio relativo allo stesso marchio.

45 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

46 Secondo una giurisprudenza costante, l'identificazione delle caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso. Non esiste, infatti, alcuna gerarchia sistematica tra i diversi tipi di elementi che un segno può contenere per essere registrato come marchio. Inoltre, nella sua ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l'autorità competente può fare affidamento direttamente sull'impressione complessiva fornita dal segno o, in primo luogo, procedere a un esame successivo di ciascun elemento. costituendo il segno. Una volta che queste caratteristiche essenziali sono identificati, è allora fino al all'autorità competente di verificare se essi rispondono tutta la funzione tecnica del prodotto in questione (si veda, in tal senso, il 14 settembre 2010, la Lego Juris / UAMI C- 48/09 P, EU: C: 2010: 516, punti da 70 a 72 e la giurisprudenza citata). Se sì, il segno non può essere registrato.

47 Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 46 risulta che l'espressione «in primo luogo» si riferisce all '«identificazione delle caratteristiche essenziali» del segno tridimensionale in questione. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009, tale identificazione è seguita dall'esame della funzionalità di ciascuna di dette caratteristiche essenziali al fine di verificare la funzionalità del segno tridimensionale in questione. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, poiché le caratteristiche essenziali del segno erano state identificate, spettava ancora all'autorità competente verificare se tali caratteristiche corrispondessero tutte alla funzione tecnica del prodotto in questione, che si riferisce all'esame di funzionalità. Di conseguenza, il concetto di "impressione generale del segno" non si riferisce all'esame della funzionalità ma alla "identificazione delle caratteristiche essenziali" del segno.

48 Inoltre, secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, il fatto che la somma degli elementi esclusivamente funzionali contribuisca a creare un'immagine ornamentale del marchio di cui si chiede la registrazione non incide sulla possibilità di registrazione di tale segno. ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009, in quanto il marchio dell'Unione europea (sentenza del 19 settembre 2012, manico del coltello, T-164/11 , non pubblicato, EU: T: 2012: 443, elemento 40). A tal riguardo, si deve rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere che l'autorità competente avrebbe dovuto analizzare il marchio contestato nel suo complesso, senza spiegare l'impressione generale di tale marchio, che sarebbe risultato.

49 Ne consegue che l'argomento della ricorrente che spetta all'autorità competente di determinare quando ciascuna caratteristica essenziale incontra una funzione tecnica diversa, se la forma complessiva del marchio contestato, o la stampa di tutto ciò che produce non è ancora adatto a registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 e), ii), del regolamento n. 207/2009, non può essere accolto. Tale argomento si basa su una confusione tra le due fasi individuate dalla Corte per l'esame dell'esistenza dell'impedimento alla registrazione esposto in tale articolo. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

50 Per quanto riguarda il primo argomento della ricorrente secondo cui i concorrenti avranno la possibilità di modificare o utilizzare una o più di tali caratteristiche, si fa riferimento al precedente punto 41.

51 Per quanto riguarda il secondo argomento della ricorrente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sistema del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo costituito da un insieme di norme e dal perseguimento di obiettivi che sono sono specifici, la sua applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata solo sulla base della pertinente legislazione dell'Unione [v., In tal senso, sentenza del 15 marzo 2006, Develey / UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), T-129/04, EU: T: 2006: 84, paragrafo 32 e giurisprudenza citata].

52 In questo caso, dal momento che tutte le caratteristiche essenziali del segno si incontrano un risultato tecnico, è con buona ragione che l'autorità competente ha deciso di non effettuare una valutazione complessiva del segno per determinare se è stato, tuttavia, , probabilmente registrato.

53 Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del motivo unico dev'essere respinta in quanto infondata.

 Terza parte del motivo unico, relativa ad errata interpretazione del termine «necessario»

54 Secondo la ricorrente, anche se la forma del prodotto deve essere 'necessaria' per ottenere un risultato tecnico, se ci sono molte altre forme disponibili per ottenere lo stesso risultato tecnico, la forma particolare in questione fa è più "necessario". A questo proposito, il ricorrente invoca la giurisprudenza su altri tipi di marchi, vale a dire, primo, quelle composte da un colore, che sarà a priori ancora registrabile, e, dall'altro, quelli composti da una singola lettera che potrebbe, in linea di principio, essere registrata, anche se c'è un numero limitato di colori e lettere. Secondo la ricorrente, se il numero di diverse combinazioni di caratteristiche funzionali di una forma è maggiore del numero di lettere dell'alfabeto e / o il numero di colori,

55 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

56 Va ricordato che la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009 afferma che il requisito della necessità non significa che il modulo in questione debba essere l'unico che consenta di ottenere il risultato tecnico in questione. È vero che, come sottolinea la ricorrente, in taluni casi è possibile ottenere un risultato tecnico mediante soluzioni diverse. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale circostanza di per sé non significa che una registrazione come marchio della forma in questione lascerebbe intatta la disponibilità della soluzione tecnica che incorpora per gli altri operatori economici. A questo riguardo, occorre notare che la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio può consentire al titolare di tale marchio di vietare ad altre imprese di utilizzare la stessa forma e forme analoghe. Un gran numero di forme alternative può quindi diventare inutilizzabile per i concorrenti di detto detentore (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafi 53-56).

57 Per quanto riguarda la registrazione di marchi costituiti da un unico colore e quelli costituiti da un'unica lettera, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 7, n. 1, b), del regolamento n.207/2009 non può essere trasposta al l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii) del regolamento, perché anche se un segno costituito esclusivamente la forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ha acquisito un carattere distintivo dopo l'uso fatto di esso, è vietato registrarlo come marchio (vedere, in tal senso, sentenza di 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafo 47 e giurisprudenza citata).

58 Alla luce delle considerazioni che precedono, la terza parte del motivo unico dev'essere respinta in quanto infondata.

 Sulla quarta parte del motivo unico, relativa ad un'erronea analisi delle caratteristiche essenziali

 Sul primo ramo secondario, relativo alla forma quadrata

59 La ricorrente sostiene che l'analisi svolta dalla commissione di ricorso sulla presunta funzionalità tecnica della forma quadrata del film protettivo è errata. Lei si basa su quattro argomenti a sostegno di questa affermazione. In primo luogo, la registrazione da sola non determinerebbe quale delle due parti corrisponde al timbro o alla pellicola protettiva. In secondo luogo, l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui la forma quadrata presenta il vantaggio del confezionamento e della conservazione del prodotto finito non è corroborata da alcuna prova. In terzo luogo, per quanto riguarda l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui la forma quadrata ha un'utilità aggiuntiva in quanto gli angoli facilitano il decollo e lo staccamento del francobollo rispetto, ad esempio, a forma circolare, non c'è nulla che suggerisca che la forma quadrata avrebbe più vantaggi di altre forme. In quarto luogo, la commissione di ricorso si è contraddetta prendendo in considerazione il fatto che le pellicole protettive di rivestimento in plastica erano destinate a consentire al consumatore di rimuovere il timbro più facilmente, mentre la forma quadrata non era necessaria. per ottenere questo risultato tecnico.

60 L' EUIPO, sostenuto dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

61 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la registrazione da sola non consente di determinare quale delle due parti corrisponda al timbro o alla pellicola protettiva, si deve ritenere che autorità competente può effettuare una revisione globale in cui sono inclusi, oltre alla rappresentazione grafica ed eventuali descrizioni depositate al momento del deposito della domanda di registrazione, elementi utili per la corretta individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno e la loro funzione tecnica, compresi gli elementi aggiuntivi relativi alla funzione del prodotto specifico in questione (v, in tal senso, il 6 marzo 2014, Pi-design ae / Yoshida Metal Industry, C-337/12 P C-340/12 P, non pubblicato, EU: C: 2014: 129, punti 54 e 55 e del 10 novembre 2016,Simba Toys / EUIPO, C-30 / 15P, EU: C: 2016: 849, paragrafi da 48 a 52).

62 In primo luogo, da quanto precede risulta che, tenuto conto, in particolare, della funzione del prodotto concreto in questione nel determinare quale parte della forma corrisponde al francobollo e quale parte corrisponde al film protettivo, la commissione di ricorso effettuato l'esame approfondito richiesto dalla giurisprudenza.

63 In secondo luogo, si deve ritenere che la commissione di ricorso abbia giustamente considerato che la forma quadrata del film avesse una funzione tecnica nella misura in cui facilitava il confezionamento e l'immagazzinamento dei cerotti transdermici, che sono confezionati in sacchetti, che a loro volta sono conservati in scatole di cartone rettangolari. Questa conclusione è giustificata dal fatto che, in primo luogo, le scatole di cartone rettangolari sono i tipi di imballaggio e stoccaggio più comunemente usati nel campo medico, e in secondo luogo le pellicole a forma rettangolare sono comuni tra gli esempi. francobolli presentati all'EUIPO dal richiedente. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prove idonee a invalidare tale conclusione.

64 Infine, per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso sarebbe contraddittoria affermando che sia il film protettivo di rivestimento in plastica che la forma quadrata hanno lo scopo di consentire al consumatore di rimuovere più facilmente il timbro. va notato che, anche se fosse fondato, ciò non pregiudicherebbe la legittimità della decisione impugnata in quanto la cosiddetta separazione più semplice era semplicemente una caratteristica aggiuntiva della forma quadrata del timbro identificato dal il ricorso.

65 Pertanto, tale prima branca deve essere respinta in quanto infondata.

 Sul secondo ramo secondario, relativo al film protettivo in plastica sovrapposto rappresentato dalla banda bianca

66 La ricorrente afferma che l'analisi della commissione di ricorso relativa al presunto risultato tecnico di tale caratteristica essenziale è errata. La funzionalità individuata, ossia consentire una facile applicazione del timbro sul corpo ed evitare la sua esposizione prima di qualsiasi utilizzo, non può essere dedotta dal marchio contestato, ma solo dall'esame del prodotto o dal "reverse engineering", che non sarebbe coerente con la giurisprudenza.

67 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta tale argomento.

68 Si noti che l'autorità competente può effettuare un esame approfondito in cui, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni depositate al momento del deposito della domanda di registrazione, vengono presi in considerazione gli elementi rilevanti per l'identificazione. delle caratteristiche essenziali di un segno e della loro funzione tecnica, compresi gli elementi aggiuntivi relativi alla funzione del prodotto concreto in questione (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Pi-Design ea / Yoshida Metal Industry , C-337/12 P-C-340/12 P, non pubblicato, EU: C: 2014: 129, punti 54 e 55 e del 10 novembre 2016, Simba Toys / EUIPO, C-30/15 P, UE : C: 2016: 849, paragrafi 48-52).

69 Nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nell'esaminare la funzione del prodotto reale in questione al fine di individuare la funzionalità del film protettivo di rivestimento in plastica rappresentato dalla striscia bianca. Inoltre, poiché cerotti transdermici utilizzati in campo medico sono spesso dotati nella parte posteriore con un film plastico sovrapposta che soddisfa la caratteristica tecnica sopra, si deduce che il marchio controverso. Di conseguenza, tale conclusione non richiede il «reverse engineering» come sostenuto dal ricorrente.

70 Pertanto, tale seconda sottosezione deve essere respinta in quanto infondata.

 Sul terzo ramo secondario, relativo all'area circolare al centro

71 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha dimostrato che la zona circolare situata al centro del segno svolgesse una funzione tecnica, ossia consentire al timbro di adattarsi ai movimenti del corpo e ridurre le forze di distacco. Sostiene che la forma del cerotto è irrilevante poiché è a contatto con la pelle solo per 24 ore e il rischio di forze di rilascio incontrollate non esiste nella misura in cui queste Questi ultimi sono minimi al torso superiore o inferiore, che è il posizionamento raccomandato per il farmaco.

72 La ricorrente aggiunge che le constatazioni relative alla funzione tecnica del timbro circolare non possono essere dedotte dal marchio controverso, ma solo da un esame del prodotto, che non è conforme alla giurisprudenza.

73 Infine, la ricorrente afferma di aver dimostrato che esiste una grande varietà di diverse forme di francobolli sul mercato. Lei deduce che il carattere funzionale della zona circolare non è ovvio. Di conseguenza, la commissione di ricorso non può basarsi sulla propria esperienza, ma ha dovuto fare affidamento su prove complete, cosa che non ha fatto in questo caso.

74 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

75 e del 10 novembre 2016, Simba Toys / EUIPO, C-30 / 15P, EU: C: 2016: 849, paragrafi 48-52). La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori nell'esecuzione di un esame della funzione del prodotto specifico in questione.

76 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la commissione di ricorso non ha dimostrato che l'area circolare al centro del segno svolgesse una funzione tecnica, vale a dire consentire al timbro di adattarsi ai movimenti del corpo e ridurre le forze distacco, si deve notare, come punto preliminare, che non è contestato che questa zona rappresenti la parte contenente il medicinale, che il cerotto rimanga sul corpo per 24 ore, che si consiglia di posizionarlo nella parte inferiore o superiore della schiena, sul petto o sulla parte superiore del braccio e che non dovrebbe essere applicato a un luogo in cui gli abiti strofino il timbro. Da queste raccomandazioni risulta chiaro che la rimozione del cerotto deve essere evitata, in quanto il contatto con la pelle facilita il trasferimento del farmaco.

77 Inoltre, occorre rilevare che la decisione impugnata su questo punto si basa sui seguenti elementi. In primo luogo, la commissione di ricorso ha fatto riferimento alle raccomandazioni del richiedente ai pazienti e al personale infermieristico riguardo all'applicazione del timbro (v. Punto 77 supra). In secondo luogo, è emerso che era evidente che le forze di distacco sui bordi di un francobollo e il rapporto "bordi / superficie adesiva" erano i più bassi nel caso di una forma circolare e che queste forze erano esercitato su tutte le parti del corpo in cui i muscoli si muovevano sotto la pelle, compreso il punto in cui doveva essere posizionato il cerotto, e dove c'era il rischio di sfregamento con i vestiti. D'altro canto, Gli angoli a forma quadrata hanno maggiori probabilità di fuoriuscire dalla pelle a causa del movimento dei muscoli o dell'attrito degli indumenti. In terzo luogo, la commissione di ricorso si è basata sui numerosi esempi di francobolli disponibili sul mercato presentati in questo caso e sul fatto che anche quelli che erano rettangolari avevano i bordi arrotondati.

78 Da quanto precede discende che, anche se il cerotto rimane sulla pelle solo per 24 ore, le raccomandazioni relative alla sua applicazione indicano che è opportuno evitare il distacco e, d'altra parte, che la constatazione della commissione di ricorso secondo cui la funzione tecnica della forma circolare del francobollo serve ad evitare il suo distacco è coerente con la prova che esistono numerosi esempi di francobolli disponibili sul mercato e che, anche se quelli rettangolari hanno i bordi arrotondati, il che indica che una forma circolare ha meno probabilità di staccarsi.

79 Infine, va ricordato che la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 precisa che la condizione di necessità non significa che la forma in questione deve essere l'unico a ottenere il risultato tecnico in questione (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafo 53). Nel caso di specie, il fatto che i timbri possano essere rappresentati in un'altra forma è irrilevante, poiché ciò non esclude che la forma circolare compia una funzione tecnica.

80 Pertanto, la ricorrente non dimostra che la commissione di ricorso abbia commesso un errore nel concludere che la caratteristica essenziale di cui trattasi avesse una funzione tecnica.

81 Ne consegue che la terza sottorubrica deve essere respinta in quanto infondata.

 Sul quarto ramo secondario, relativo alla disposizione delle protuberanze attorno all'area circolare centrale

82 La ricorrente, pur ammettendo all'udienza che l'autorità competente poteva analizzare la funzione tecnica dei dossi intorno all'area circolare centrale utilizzando prove di un brevetto anteriore e che non contesta il fatto che questi abbiano una funzione tecnica in quanto creano uno spazio tra il cerotto e il film protettivo, proteggendo così il cerotto durante il trasporto riducendo la perdita e l'esposizione della sostanza medica che si verifica quando il bollo si attacca al suo imballaggio, afferma che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione l'argomento secondo cui i quindici dossi precisi del segno (in questa forma e in questa quantità e disposizione) non svolgevano una funzione tecnica,ma sono stati formati e disposti in modo tale da andare oltre la semplice funzione di base che la commissione di ricorso ha loro attribuito, conferendo all'aspetto generale degli elementi del marchio contestato che non erano più esclusivamente necessari per ottenere un risultato tecnico.

83 Inoltre, la ricorrente ribadisce l'argomento, dedotto a sostegno della terza parte, secondo cui, se il numero di combinazioni diverse delle caratteristiche funzionali di una forma è superiore al numero di lettere dell'alfabeto e / o per quanto riguarda il numero di colori, la forma generale che combina le diverse caratteristiche non è "necessaria" per ottenere un risultato tecnico.

84 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

85 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo cui i magnati conferiscono l'aspetto globale degli elementi del marchio contestato che non sono più esclusivamente necessari per ottenere un risultato tecnico, si deve ricordare che il il fatto che la somma degli elementi esclusivamente funzionali contribuisca a creare un'immagine ornamentale del marchio di cui è richiesta la registrazione non influisce sulla possibilità di registrazione di un segno come definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e). ), ii), del regolamento n.207/2009 (vedi supra, punto 48).

86 In secondo luogo, si deve osservare che la presenza di uno o pochi elementi arbitrari minori in un segno, i cui elementi essenziali sono dettati dal risultato tecnico a cui questo segno dà espressione, non influisce conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Questa interpretazione assicura che la registrazione di tale segno come marchio non può essere rifiutato in base a questa disposizione, se la forma del prodotto in questione è dotato di un elemento non funzionale importante, come ad esempio un elemento decorativo o visionario che svolge un ruolo importante in tale forma (v., in tal senso, causa C-48/09 P, Lego Juris / UAMI, EU: C: 2010: 516, punti 51 e 52).

87 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, il requisito della necessità non significa che il modulo in questione debba essere l'unico in grado di ottenere il risultato tecnico in questione (v. Punto 79 supra). A tale proposito, come giustamente osserva l'EUIPO, è irrilevante che la stessa funzione tecnica possa essere raggiunta con una diversa disposizione delle protuberanze.

88 In quarto luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo cui, se il numero di combinazioni diverse delle caratteristiche funzionali di una forma è maggiore del numero di lettere dell'alfabeto e / o del numero di colori, la forma complessiva che combina le diverse caratteristiche non sono "necessarie" per ottenere un risultato tecnico, si fa riferimento alla valutazione della terza parte, in particolare al punto 58 sopra.

89 Infine, si deve rilevare che la ricorrente non dimostra che la disposizione dei dossi è di natura stravagante o ornamentale.A tale riguardo, si deve affermare che l'EUIPO giustamente afferma che la configurazione circolare dei dossi segue solo la forma rotonda e funzionale del francobollo e, pertanto, non può rappresentare un elemento non funzionale importante ( v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafo 52, e del 21 maggio 2015, Yoshida Metal Industry / UAMI, T-331 / 10 RENV e T-416/10 RENV, non pubblicato, EU: T: 2015: 302, articoli 63 e 64).

90 Poiché gli argomenti della ricorrente non consentono che l'analisi della commissione di ricorso relativa alla funzione tecnica della disposizione delle protuberanze intorno alla zona circolare centrale sia invalidata, la quarta sottorubrica deve essere respinta.

 La quinta sezione secondaria, sostenendo che la commissione di ricorso non ha effettuato un'analisi indipendente

91 Per quanto attiene all'identificazione delle caratteristiche essenziali del caso di specie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva limitarsi a confermare quella fatta dall'interveniente, ma avrebbe dovuto condurre la propria analisi. In questo contesto, rileva che l'interveniente ha stabilito il collegamento tra ciò che è visibile e ciò che potrebbe essere una soluzione tecnica, che ha portato al "reverse engineering" e guidato l'analisi. della commissione di ricorso nella direzione sbagliata. In secondo luogo, sostiene che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto seguire gli argomenti dell'interveniente senza prima analizzare la loro credibilità.

92 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

93 È chiaro che la ricorrente non dimostra affatto che la divisione di annullamento e la commissione di ricorso si siano limitate a sostenere le valutazioni dell'interveniente senza analizzarle. Inoltre, da quanto precede risulta che nulla osta a che l'autorità competente esamini la funzione del prodotto specifico in questione al fine di stabilire il nesso tra ciò che è visibile e ciò che potrebbe essere una soluzione tecnica. Tuttavia, i risultati risultanti da tale esame sono indipendenti dall'identificazione delle caratteristiche dell'interveniente.

94 Pertanto, la quinta sezione secondaria dev'essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, la quarta parte del motivo unico nel suo insieme.

Sulla quinta parte del motivo unico, relativa al fatto che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il colore beige non fosse essenziale

95 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il colore beige della zona circolare del francobollo non fosse essenziale. La commissione di ricorso ha erroneamente interpretato l'impatto di un colore, che è uno degli aspetti più importanti dei marchi, innescando un processo cognitivo che consente al consumatore di ricordare la sua esperienza con il prodotto. Secondo la ricorrente, una componente di colore circolare non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009 e possono essere valutati solo alla luce del suo carattere distintivo o di altri impedimenti assoluti alla registrazione che possono essere rigettati con l'uso. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha confuso l'articolo 7, comma 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 con l'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento.

96 In secondo luogo, la ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il colore beige svolge una funzione di camuffamento del francobollo quando viene esposto, ad esempio, quando il paziente esercita un'attività sportiva. Essa afferma che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto del fatto che il colore beige della zona circolare del francobollo non era dettato da alcun motivo tecnico.

97 L' EUIPO, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

98 Secondo la giurisprudenza della Corte, contrariamente a quanto avviene nella situazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.207/2009, in cui la percezione del pubblico di riferimento deve essere sempre poiché è essenziale determinare se il segno depositato per la registrazione come marchio consenta di distinguere i prodotti oi servizi interessati come provenienti da una determinata impresa, tale obbligo non può essere imposto nel nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e) del regolamento di No o 207/2009. In effetti, la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un fattore decisivo nell'applicazione dell'impedito alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. o 207/2009, ma al massimo possono costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando identifica le caratteristiche essenziali del segno. Pertanto, non è assolutamente necessario che l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n.207/2009 è effettuata dal punto di del pubblico di riferimento (v., in tal senso, causa C-48/09 P, Lego Juris / UAMI, EU: C: 2010: 516, paragrafi 75-77).

99 La Corte ha così accolto la giurisprudenza del Tribunale che la determinazione delle caratteristiche essenziali della forma in questione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009, ha lo scopo specifico di consentire l'esame della funzionalità del modulo in questione. Tuttavia, la percezione del consumatore medio non è rilevante per l'analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali di un modulo. In effetti, il consumatore medio può non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare le caratteristiche essenziali di un modulo, in modo che determinate caratteristiche possano essere essenziali dal suo punto di vista, mentre non sono essenziali nel contesto di un'analisi della funzionalità e viceversa. Pertanto, si deve considerare che le caratteristiche di una forma devono essere determinate ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009, oggettivamente, dalla sua rappresentazione grafica e le eventuali descrizioni depositate alla domanda di marchio (v, in tal senso, il 12 novembre 2008, Lego rosso mattone, T-270/06, UE : T: 2008: 483, paragrafo 70).

100 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha correttamente affermato che era noto che il colore beige era comunemente usato per i cerotti transdermici e che questo colore su un prodotto che aderiva alla pelle era difficilmente notevole. Tale valutazione obiettiva non può essere rimessa in discussione dalla presunta percezione del consumatore. Inoltre, la ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi secondo cui il beige è una caratteristica essenziale del marchio contestato se innesca un processo cognitivo che consente al consumatore di ricordare il suo marchio. esperienza con il prodotto.

101 Inoltre, si deve constatare che la condizione secondo cui un segno consiste esclusivamente nella forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico è soddisfatta quando tutte le caratteristiche essenziali della forma soddisfano la funzione tecnica, la presenza caratteristiche non essenziali senza che una funzione tecnica sia, in questo contesto, irrilevante (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI, C-48/09 P, EU: C: 2010: 516, paragrafo 51).

102 La presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica a cui tale segno dà espressione non influisce sulla conclusione secondo cui il segno consiste esclusivamente nella forma del prodotto necessario per ottenere un risultato tecnico. Questa interpretazione garantisce che la registrazione di un segno come un marchio non possa essere rifiutata sulla base di tale disposizione se la forma del prodotto in questione incorpora un elemento non funzionale importante, quale un elemento ornamentale o stravagante che svolge un ruolo importante in tale forma (v., in tal senso, causa C-48/09 P, Lego Juris / UAMI, EU: C: 2010: 516, punti 51 e 52).

103 Inoltre, si deve ricordare che il legislatore ha stabilito in modo particolarmente rigoroso che non è idoneo alla registrazione come marchio delle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico, in quanto esclude i motivi di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e), del regolamento n. 207/2009 del campo di applicazione dell'eccezione prevista al paragrafo 3 di detto articolo. È quindi chiaro dall'art. 7, n. 3, di tale regolamento che, anche se una forma di prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ha acquisito, con l'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo è vietato registrarlo come marchio (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2007, Benetton Group, C-371/06, EU: C: 2007: 542, paragrafo 26 e giurisprudenza citata). La tesi della ricorrente che un elemento circolare di colore non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e), ii), del regolamento n. 207/2009 e può essere valutato solo il suo carattere distintivo o altri impedimenti assoluti alla registrazione che possono essere respinti dall'uso non possono quindi essere accettati.

104 Pertanto, la commissione di ricorso ha potuto considerare che il colore beige della zona circolare del francobollo non può essere considerato una caratteristica essenziale. L'argomento della ricorrente relativo alla presunta funzione di camuffamento è quindi inefficace.

105 Conseguentemente, la quinta parte del motivo unico dev'essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, nel suo unico motivo nel suo complesso.

106 Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto in toto.

Spese

107 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UEMIP e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Camera)

dichiara:

1. L' azione è respinta.

2. La Novartis AG è condannata alle spese.

 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 31 gennaio 2018.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento