1 febbraio 2018
Tribunale UE 01/02/2018 (causa T-105/16) [Marchio UE - Procedimento di nullità - Marchio UE figurativo Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel - Marchio internazionale figurativo anteriore Marlboro - Impedimento relativo alla registrazione]
Marchio dell'Unione Europea - Procedimento di nullità - Marchio UE figurativo Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel - Marchio internazionale figurativo anteriore Marlboro - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Produzione di elementi di prova per la prima volta davanti alla camera - Discrezione della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n 207/2009 [ora Articolo 95, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95
Nella causa T-105/16,
Philip Morris Brands Sàrl, con sede a Neuchâtel (Svizzera), rappresentata da E L. Domingo Alonso, avvocato,
richiedente,
contro
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentata dagli avv.ti A. Folliard-Monguiral e M me il signor Simandlova, in qualità di agenti,
convenuto,
l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi alla Corte, essendo
Explosal Ltd, con sede a Larnaca (Cipro), rappresentata da me D. McFarland, barrister,
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 gennaio 2016 (procedimento R 2775 / 2014-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Philip Morris e la Explosal,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da MM. S. Frimodt Nielsen, I. S. Forrester (relatore) e E. Perillo, giudici,
Cancelliere: Ho X. Lopez Bancalari, direttore,
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2016,
vista la risposta dell'EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2016,
visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2016,
in seguito all'udienza del 12 maggio 2017,
rende la presente
SENTENZA
Storia della disputa
1 Il 1° luglio 2011, l'interveniente, Explosal Ltd, ha presentato una domanda di marchio per l'Unione europea per l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento ( CE) o 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1)].
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 34 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: "Scherzi del tabacco; tabacco; tabacco da fumo; tabacco, sigari e sigarette; tabacco trattato ".
4 Il 28 maggio 2013 il segno figurativo di cui al punto 2 è stato registrato come marchio dell'Unione europea.
5 Il 15 gennaio 2014, il richiedente, Philip Morris Brands Sàrl, ha presentato una domanda di annullamento del marchio in questione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 a), del regolamento n.207/2009 [ora art 60, comma 1 bis), del regolamento 2017/1001], leggere con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b) regolamento 2017/1001] e l'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009 [(ora articolo 8, paragrafo 5 del regolamento 2017/1001)].
6 La domanda di dichiarazione di nullità era basata su tredici marchi figurativi precedenti.
7 Con decisione 8 settembre 2014, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità, che pricipalmente processo per ragioni di economia processuale, il confronto tra il marchio contestato e il marchio internazionale anteriore registrato con il numero 1.064.851 (in prosieguo: il «marchio anteriore»):
8 La divisione di annullamento ha trovato, in primo luogo, che la bassa somiglianza tra i marchi in questione non ha portato alla confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.207/2009 e, in secondo luogo, che, per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009, la ricorrente aveva prodotto alcuna prova per dimostrare la notorietà del marchio anteriore.
9 Il 29 ottobre 2014 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento. Il 10 novembre 2014, inoltre, ha presentato una domanda di reintroduzione in quanto non le era stata data la possibilità di produrre una prova della reputazione del marchio anteriore dinanzi alla divisione di annullamento.
10 Il 5 dicembre 2014, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di ristabilimento considerando che il ricorrente non aveva preso tutta la diligenza dovuta per rispettare la scadenza per presentare i documenti a sostegno della sua richiesta di dichiarazione di nullità La ricorrente non ha impugnato tale decisione.
11 Con decisione del 4 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.
12 In primo luogo, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti della ricorrente, vertente su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.207/2009. La commissione di ricorso ha rilevato che gli elementi dominanti dei segni figurativi in conflitto erano gli elementi verbali «marlboro» e «rastrello», mentre la forma geometrica di colore scuro nella parte superiore dei segni indicava la «forma del tetto» dal richiedente costituiva una "decorazione" piuttosto che un elemento distintivo. La commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante l'identità dei prodotti interessati, i segni figurativi in questione fossero dissimili o simili ad un livello estremamente basso, il che escludeva qualsiasi rischio di confusione.
13 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, in relazione all'elevato grado di carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore, in particolare del suo elemento grafico «a forma di tetto». La commissione di ricorso fatto valere a questo proposito l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.207/2009 (ora articolo 95, paragrafo 2 del regolamento 2017/1001), che investe un ampio potere decidere se tenere conto dei fatti e delle prove prodotti in ritardo. Inoltre, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.2868/95 del 13 dicembre 1995 recante attuazione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), la revisione del ricorso sarebbe limitata agli elementi di prova presentati in primo grado. Pertanto, l'ammissibilità di nuove prove sarebbe stata subordinata alla condizione che fossero complementari, il che, secondo la commissione di ricorso, non sarebbe stato il caso in questo caso.
14 La commissione di ricorso ha esaminato i fattori che, secondo la ricorrente, giustificavano la mancata produzione di elementi di prova dinanzi alla divisione di annullamento, in particolare l'affermazione della ricorrente secondo cui essa intendeva produrli dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente. l'interveniente; tuttavia, poiché quest'ultimo non ha risposto entro il termine prescritto, la parte contraddittoria del procedimento era stata chiusa. La commissione di ricorso ha ritenuto che questa giustificazione non fosse convincente per i seguenti motivi. In primo luogo, dell'articolo 37, b) iv), del regolamento n.2868/95 deve essere interpretato nel senso che impone i candidati per la revoca di presentare i loro argomenti e le prove al momento del depositola domanda di dichiarazione di nullità In secondo luogo, l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento n.2868/95 [ora articolo 17, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017, che completa il regolamento n.207/2009 e che abroga il regolamento n.2868/95 e (CE) o 216/96 (GU 2017 L 205, pag. 1)], permetterebbe la divisione di annullamento si pronunci sulla domanda di nullità sulla base di prove lei aveva a disposizione, anche senza commenti dell'interveniente. In terzo luogo, in considerazione dell'assenza di termini per la presentazione di una domanda di dichiarazione di nullità, il richiedente avrebbe avuto tempo sufficiente per raccogliere le prove che ha ritenuto necessario allegare alla sua domanda.
15 Alla luce di tutte queste considerazioni, la commissione di ricorso ha deciso di non tenere conto degli elementi di prova presentati per la prima volta dalla ricorrente.
16 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla presunta violazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009, in quanto la prova della notorietà del marchio anteriore aveva è stato inizialmente presentato dinanzi alla commissione di ricorso e, in quanto tale, non poteva essere preso in considerazione. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che, anche se tale notorietà fosse stata dimostrata, il grado estremamente basso di somiglianza tra i marchi in conflitto sarebbe stato insufficiente a creare un legame tra loro nella mente del ricorrente. pubblico.
Conclusioni delle parti
17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare l'invalidità del marchio controverso o, in subordine, rinviare la causa alla commissione di ricorso per un ulteriore esame alla luce degli elementi di prova relativi alla notorietà e al carattere distintivo accresciuto del marchio controverso; segno precedente;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.
18 L' EUIPO conclude che il Tribunale voglia:
- respingere l'azione;
- condannare la ricorrente alle spese.
19 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:
- respingere l'azione;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
20 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, relativi, in primo luogo, la violazione dell'art 76, comma 2, del regolamento n.207/2009, il secondo, violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.207/2009 e dell'articolo 76, paragrafo 1, del medesimo regolamento (ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), e la terza, violazione L'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009.
21 Con il primo motivo, la ricorrente critica, in sostanza, la commissione di ricorso per aver rifiutato di prendere in considerazione la prova della notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore si era presentato per la prima volta prima che la stanza di appello. In tal modo, la commissione di ricorso avrebbe contaminato la decisione una violazione dell'articolo 76 del regolamento n.207/2009.
22 Il secondo motivo della ricorrente è suddiviso in due parti. Con la prima parte, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso un errore nella sua valutazione complessiva del rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio anteriore. Nella seconda parte, il ricorrente contesta alla commissione di mancato appello alla considerazione del carattere distintivo del marchio anteriore, in violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n.207/2009 e la Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
23 Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che, anche se le prove della notorietà del marchio anteriore era stata considerata, il grado di somiglianza tra i segni in questione sarebbe stato insufficiente per creare un collegamento nella mente dei consumatori.
24 Ai fini della presente sentenza, la Corte esaminerà, in primo luogo, impostare il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, in quanto sono destinati, sia l'interpretazione dell'articolo 76 del regolamento n.207/2009.
25 La ricorrente contesta l'errata applicazione EUIPO dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.207/2009, in combinato disposto con l'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n.2868/95, in quanto il la commissione di ricorso ha respinto la prova della notorietà e dell'elevato carattere distintivo del marchio anteriore in quanto era stata presentata per la prima volta dinanzi allo stesso.
26 A questo proposito, la ricorrente sostiene, basandosi sulla versione inglese del regolamento n 2868/95, che l'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 non impedisce l'accettazione di nuove prove, i termini "nuovo" e "addizionale" contenuta sia nella formulazione di questa disposizione, il che significa che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione di fatti e nuove prove, vale a dire, presentata per la prima volta prima di essa. La ricorrente sottolinea l'importanza evidente di nuove prove, che ha prodotto prima che la commissione di ricorso, che l'altra parte del procedimento, vale a dire l'interveniente, potrebbe utilmente contestare e la chiara contraddizione tra la decisione impugnata e una precedente decisione della commissione di ricorso, pronunciata alcuni mesi prima della decisione impugnata, riguardante il marchio anteriore e il suo elemento grafico sotto forma di tetto.
27 Senza contestare alla discrezione della commissione di ricorso di prendere in considerazione fatti e prove presentati in ritardo, la ricorrente sostiene che tale opzione non può divenire arbitraria qualora tali nuovi elementi possano avere una reale rilevanza per il destino del richiedente. la procedura. A tale riguardo, la ricorrente fa riferimento alla sentenza dell'UAMI /Kaul (C-29/05 P, EU: C: 2007: 162) del 13 marzo 2007, secondo la quale non è in alcun modo vietato L'EUIPO terrà conto dei fatti e delle prove prodotte in ritardo. Al contrario, le considerazioni sulla certezza del diritto e sulla buona amministrazione militano a favore dell'accettazione di tali elementi.
28 Inoltre, la ricorrente invoca la precedente decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 febbraio 2015 nel procedimento R 1585 / 2013-1 nei confronti del titolare del marchio dell'Unione figurativa dell'Unione europea ROLL (in prosieguo: la "decisione SUPER ROLL"), in cui è stato riconosciuto che il marchio Marlboro e il suo elemento grafico a forma di tetto avevano acquisito "grande fama" in tutta l'Unione presso il pubblico pertinente.
29 La ricorrente sostiene che, nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, essa ha presentato una copia della decisione SUPER ROLL unitamente alle prove per accertare la notorietà del marchio anteriore. Tuttavia, la commissione di ricorso ha respinto sia le prove che il contenuto della decisione "SUPER ROLL", rilevando, in contraddizione con tale decisione, che la forma geometrica di colore scuro sarebbe percepita come una semplice "decorazione" che il i consumatori non terrebbero a mente.
30 Ne consegue, secondo la ricorrente, che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n.207/2009, in quanto non ha preso in considerazione "conoscenza comune" vale a dire, la reputazione e l'alta specificità dell'elemento grafico "a forma di tetto" e dell'abito commerciale del marchio anteriore. La ricorrente afferma, in sostanza, che l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n.207/2009 deve essere interpretato come EUIPO che obbliga ad adottare decisioni sulla base di ipotesi fattuali chiaramente incomplete o "contrario alla realtà ", soprattutto quando sono contrari al contenuto delle precedenti decisioni prese nello stesso contesto.
31 L'EUIPO sostiene che l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.207/2009 investe di un potere discrezionale per decidere, pur motivando la propria decisione su questo punto, se se tener conto o meno delle informazioni prodotte al di fuori dei termini (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI /Kaul, C-29/05 P, EU: C: 2007: 162, punto 43). Tuttavia, le prove presentate dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non erano elementi aggiuntivi, ma del tutto nuovi elementi, che, alla luce della costante inammissibile per mancanza rendering caso sono stati presentati nel termine iniziale [sentenza del 26 settembre 2013 Centrotherm Systemtechnik / UAMI C-610/11 P, UE: C: 2013: 593, paragrafi da 86 a 88 e 117, e il 21 novembre 2013, Recaro / UAMI - Certino Mode (RECARO), T-524/12, non pubblicato, EU: T: 2013: 604, paragrafi 62-66).
32 L'EUIPO sottolinea che la commissione di ricorso ha tuttavia considerato se circostanze particolari permesso per giustificare l'inclusione delle prove presentate in ritardo dal richiedente, e ha concluso che questo non era il caso, in particolare per quanto riguarda che non esisteva un termine per presentare una domanda di dichiarazione di nullità e che, nel caso di specie, la ricorrente aveva deliberatamente omesso di presentare le prove nel procedimento di primo grado.
33 L' EUIPO ritiene che, alla luce dei principi di uguaglianza delle armi e di buona amministrazione e della necessità di garantire uno svolgimento agevole ed efficiente dei procedimenti, la commissione di ricorso ha avuto ragione di non conferire un vantaggio ingiustificato per una parte rispetto all'altra. Il fatto che la ricorrente "ingenuamente" abbia presunto che lei potesse produrre le prove successivamente non può essere considerato una ragione legittima; al contrario, tale comportamento dovrebbe essere descritto come negligente.
34 Per quanto riguarda il presunto carattere famoso del widget "forma del tetto" del marchio anteriore, che va oltre la mera decorazione, l'EUIPO sostiene che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che questo elemento sarebbe riconosciuto come un'indicazione di origine. Sarebbe una forma geometrica rudimentale, vale a dire un pentagono, di cui tre su cinque lati sono tracciati dalla forma del pacchetto di sigarette. Non c'è motivo di credere che sia a questo semplice elemento figurativo, e non all'elemento distintivo della parola "marlboro", che i consumatori presteranno maggiore attenzione.
35 Per quanto riguarda il riferimento della ricorrente alla decisione «SUPER ROLL», che riconosce l'elevato grado di carattere distintivo del marchio anteriore, l'EUIPO sostiene che essa non vincola in alcun modo la commissione di ricorso nella parte in cui tale riconoscimento è circoscritto. per ogni singola procedura [sentenza del 23 ottobre 2015, Calida / UAMI-Quanzhou Green Garments (dadida), T-597/13, non pubblicata, EU: T: 2015: 804, paragrafi 42-48). Una conclusione opposta sarebbe in contrasto con i diritti di difesa della controparte nel procedimento di nullità e verrebbe erroneamente estendere il principio di cosa giudicata a una decisione amministrativa.
36 L'interveniente sostiene che il ricorso è respinto e sostiene, in sostanza, che il ricorso non identifica in modo preciso i motivi di ricorso e gli errori di diritto assunti dalla commissione di ricorso nella causa principale. decisione impugnata, ma si limita a espressioni di delusione e dispiacere e di esortazioni generali. L'interveniente sostiene che la decisione impugnata è "solida" e non si basa su alcun errore di diritto o di fatto. La valutazione analitica dei marchi di cui trattasi svolte dalla stanza sarebbe corretto, ben ragionata e coerente con i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1 b) e comma 5, del regolamento n.207/2009.
37 Si deve ricordare, anzitutto, che l'articolo 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n da o 2868/95, applicabili per analogia al procedimento di nullità, prevede, in sostanza, che la commissione di ricorso limita la esame dei fatti e delle prove presentati alla divisione di opposizione, a meno che la commissione di ricorso non ritenga che si debbano prendere in considerazione fatti o prove nuovi o supplementari, conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, regolamento n.207/2009. Quest'ultima disposizione prevede che l'EUIPO possa ignorare i fatti a cui le parti non si sono basate o le prove che non hanno prodotto tempestivamente.
38 del regolamento n.207/2009 prevede espressamente che la commissione di ricorso ha, durante l'esame di un ricorso contro una decisione della divisione di annullamento di discrezionalità norma dell'articolo 50 paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n.2868/95 e l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al fine di decidere se tener conto o meno di fatti nuovi o ulteriori e prove che non sono state presentate entro i termini fissati o specificati dalla divisione di annullamento [ sentenze del 3 ottobre 2013, Rintisch / UAMI, C-122/12 P, EU: C: 2013: 628, punto 33, e 24 ottobre 2014, Grau Ferrer / UAMI Rubio Ferrer (Bugui va), T-543 / 12, non pubblicato, EU: T: 2014: 911, paragrafo 23 e la giurisprudenza citata].
39 A questo proposito, la Corte ha già avuto modo di notare che la versione francese dell'articolo 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n.2868/95 differiva da versioni in spagnolo, tedesco e inglese in essenziale . Sebbene queste versioni prevedano che la commissione di ricorso possa considerare solo fatti e prove "aggiuntivi o aggiuntivi", la versione francese qualifica gli stessi fatti e prove come "nuovi o aggiuntivi".
40 Sulla base della economia generale e la finalità della normativa di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n.2868/95 costituisce un elemento e, in particolare, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.207 / Nel 2009, che costituisce la base giuridica, la Corte ha concluso che, per quanto riguarda la prova dell'uso di un marchio, in assenza di prove a questo riguardo prodotte entro il termine stabilito dall'EUIPO, il il rifiuto dell'opposizione doveva essere pronunciato d'ufficio da quest'ultimo. D'altra parte, se le prove sono state prodotte entro il termine stabilito dall'EUIPO, la produzione di ulteriori prove rimane possibile (cfr. La sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO / Grau Ferrer, C-597/14 P, EU: C : 2016: 579, punti 24-26 e la giurisprudenza citata).
41 La Corte ha sottolineato che la stessa interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.207/2009 deve essere mantenuto per quanto riguarda la prova dell'esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio, quella disposizione contenente una norma con un ruolo orizzontale nel sistema di tale regolamento, in quanto si applica indipendentemente dalla natura del procedimento in questione. Ne consegue che la regola 50 del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretato come un'estensione dei poteri di valutazione delle Commissioni di ricorso a nuove prove (sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO / Grau Ferrer, C-597/14 P, EU: C: 2016: 579, paragrafo 27), ma solo alle cosiddette prove "complementari" o "aggiuntive", oltre alle prove pertinenti presentate entro il termine stabilito [cfr. Sentenza dell'11 dicembre 2014, CEDC International / UAMI-Underberg (Forma di un filo d'erba in una bottiglia), T-235/12, EU: T: 2014: 1058, paragrafo 89 e la giurisprudenza citata].
42 Pertanto, occorre determinare se gli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso possano essere qualificati come «supplementari» o «supplementari» ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, terzo comma. regolamento n.2868/95.
43 E 'pacifico che la ricorrente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio anteriore ai sensi della regola 37 b) iv), del regolamento n.2868/95, vale a dire al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità e, inoltre, in qualsiasi altro momento nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, anche se ciò è indicato nella lettera di accompagnamento della domanda di dichiarazione di nullità del 15 gennaio 2014 che presentarebbe la prova della fama del marchio anteriore, con gli argomenti ad esso relativi, "al momento opportuno".
44 Nel caso di specie non è contestato che tale intenzione non si sia concretizzata prima della chiusura del procedimento da parte della divisione di annullamento più di sei mesi dopo, ossia il 21 luglio 2014.
45 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente dedotto in udienza, spetta alla divisione di annullamento invitarla a completare il proprio fascicolo, in particolare presentando la prova della notorietà del marchio anteriore, Va notato che il legislatore ha operato una distinzione fondamentale tra le condizioni che una domanda di dichiarazione di nullità deve soddisfare affinché sia ammissibile e, in secondo luogo, le condizioni relative alla produzione di fatti, prove e osservazioni, nonché documenti giustificativi a sostegno di questa domanda, che rientrano nell'ambito di questa istruzione. Solo per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso diretto a far dichiarare che il legislatore previsto dalla Regola 38, paragrafo 1 del regolamento n. 2868/95 (ora articolo 146, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001) e articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento (ora articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430), che la l'annullamento era obbligato a consentire alla parte interessata di porre rimedio alle irregolarità che inficiano la sua domanda di dichiarazione di nullità quando ciò può comportare il rigetto di tale domanda in quanto irricevibile, mentre non sussiste alcun obbligo analogo per quanto riguarda le condizioni richiesto per una domanda di dichiarazione di nullità da dichiarare valida [vedi, per analogia, sentenza del 13 giugno 2002, Chief Revival USA / UAMI - Massagué Marín (Head), T-232/00, EU: T: 2002: 157, 54, e, a tal fine e per analogia, sentenza del 17 giugno 2008, El Corte Inglés / UAMI - Abril Sánchez e Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, EU: T: 2008: 203,66 e la giurisprudenza citata).
46 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nulla nel regolamento n.2868/95 non obbligava la divisione di annullamento ha comunicato alla ricorrente che la sua domanda di invalidità non è stata sostenuta da prove relative alla la reputazione del marchio anteriore.
47 Ciò considerato, poiché la censura sull'esistenza della notorietà del marchio anteriore, espressa nella lettera di accompagnamento della domanda di dichiarazione di nullità del 15 gennaio 2014, era semplicemente una dichiarazione che non era sostenuta da elementi del marchio prove concrete, le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso non possono essere considerate prove "aggiuntive" o "aggiuntive" oltre alle prove già presentate dal richiedente.
48 In queste circostanze, la commissione di ricorso era, in principio, è tenuta a non tener conto, a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n.2868/95 e l'articolo 76, paragrafo 2, della regolamento n.207/2009.
49 Tuttavia, è necessario esaminare ulteriormente l'argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, la mancata presa in considerazione della decisione «SUPER ROLL» è contraria a considerazioni di buona amministrazione.
50 Dai documenti del fascicolo risulta che la decisione «SUPER ROLL» riguardava il procedimento di opposizione proposto dalla ricorrente contro la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativa SUPER ROLL, sulla base del suo marchio dell'Unione europea. europea n.4.179.801.
51 Le constatazioni di fatto effettuate dalla commissione di ricorso nella decisione «SUPER ROLL» mostrano che «Marlboro gode di una buona reputazione e il suo noto imballaggio, compreso l'elemento triangolare, ha un forte carattere distintivo» e anche «il marchio». Marlboro e l'elemento grafico a forma di tetto stesso (che fa parte del marchio Marlboro) hanno acquisito grande fama in tutta Europa per il pubblico di riferimento. "
52 Quando la ricorrente ha invocato la pertinenza della decisione SUPER-ROLL dinanzi alla commissione di ricorso, il suo argomento è stato respinto al punto 51 della decisione impugnata in quanto la precedente decisione riguardava una situazione diversa. su un marchio diverso della successiva Unione europea e che la prova della notorietà dei marchi anteriori era stata pienamente presentata alla divisione di opposizione.
53 Contrariamente a tale valutazione, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l'esistenza della decisione «SUPER ROLL» avrebbe dovuto essere sufficiente per consentire alla commissione di ricorso di riconoscere la notorietà del marchio anteriore come «fatto notorio», in evitando l'adozione di una decisione che sarebbe contraria alle sue precedenti conclusioni fatte nello stesso contesto.
54 Tale argomento non può essere accolto nella parte in cui la ricorrente cerca, in sostanza, di ottenere il riconoscimento automatico della notorietà del marchio anteriore unicamente sulla base della precedente prassi decisionale dell'EUIPO.
55 Secondo una giurisprudenza costante, le decisioni che le commissioni di ricorso sono tenute ad adottare ai sensi del regolamento n. 207/2009 rientrano nell'esercizio di un potere connesso e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata esclusivamente sulla base di tale regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione europea, e non sulla base di precedenti prassi decisionali (cfr. Ordinanza del 14 aprile 2016). , KS Sports / EUIPO, C-480/15 P, non pubblicato, EU: C: 2016: 266, punto 36 e giurisprudenza citata). Ne consegue che il riconoscimento da parte della commissione di ricorso dell'eventuale notorietà del marchio anteriore non può dipendere dal riconoscimento di tale notorietà in un procedimento separato riguardante elementi giuridici e fattuali diversi (v., Per analogia,
56 Spetta quindi a qualsiasi parte che rivendichi la notorietà del suo marchio anteriore dimostrare, entro la portata limitata di ciascuna procedura di cui è parte e sulla base degli elementi di fatto che ritiene più opportuni, che tale marchio ha acquisito tale reputazione, senza limitarsi a reclamare tale prova mediante il riconoscimento di tale reputazione, anche per lo stesso marchio, nel contesto di una procedura amministrativa distinta (cfr., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2015 , dadida, T-597/13, non pubblicato, EU: T: 2015: 804, elemento 45).
57 Se fosse sufficiente che la ricorrente faccia valere una precedente decisione della commissione di ricorso per dimostrare la notorietà del marchio anteriore, che, da un lato, violerebbe i diritti della difesa dell'interveniente, nella misura in cui quest'ultimo non ha potuto esaminare, valutare e contestare gli elementi di fatto sui quali si è basata la commissione di ricorso e, in secondo luogo, estendere erroneamente il principio della cosa giudicata a una decisione amministrativa che riguardava parti diverse da quelle che erano presenti nel procedimento, impedendo così il controllo della legittimità di una decisione amministrativa da parte di un'autorità giudiziaria, il che sarebbe chiaramente contrario al principio di legalità (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2015, dadida, T-597/13, non pubblicato, EU: T: 2015: 804,punto 46).
58 Da tali considerazioni risulta che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'EUIPO non aveva alcun obbligo di riconoscere automaticamente la notorietà del marchio anteriore unicamente sulla base delle constatazioni effettuate nel contesto di un altro procedimento che ha dato origine a ad un'altra decisione, in questo caso la decisione 'SUPER ROLL'.
59 Se riguarda ancora la censura della ricorrente che la notorietà del marchio anteriore avrebbe dovuto essere riconosciuta automaticamente sulla base dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dev'essere respinta anche nella parte in cui tale disposizione rivela che l'obbligo per l'EUIPO di esaminare d'ufficio i fatti è limitato ai fatti pertinenti che potrebbero indurli ad applicare le basi assolute rifiuto di esaminare la domanda di marchio dell'Unione europea presentata dagli esaminatori e, in appello, dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di tale marchio. D'altra parte, in una procedura come quella in esame nella presente causa, spetta al titolare del marchio anteriore provare l'esistenza, la validità e la portata della protezione di tale marchio [cfr. in opposizione, sentenza del 28 settembre 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto / EUIPO - University College London (CITRUS SABATO), T-400/15, non pubblicato, EU: T:
60 Da quanto precede discende che la reputazione di un marchio anteriore non può essere dimostrata da presunzioni, ma deve basarsi su prove concrete ed obiettive che lo dimostrino.
61 Tuttavia, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso hanno perseguito esattamente tale obiettivo. La ricorrente sostiene, in sostanza, che considerazioni di certezza del diritto e di buona amministrazione militano a favore dell'accettazione delle prove presentate in ritardo.
62 A tal riguardo, occorre sottolineare che l'EUIPO è tenuta ad esercitare i suoi poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, come il principio di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol / UAMI, C-51/10 P, EU: C: 2011: 139, paragrafo 73). Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto a una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni persona di trattare equamente i suoi affari.
63 È chiaramente nell'interesse della buona amministrazione della giustizia che la commissione di ricorso possa decidere con cognizione di causa quando prende una decisione nel procedimento adito. È quindi per lui esaminare con cura e imparzialità i fatti e le leggi necessari per l'esercizio della sua discrezione.
64 Nella fattispecie, è pacifico che il contenuto della decisione «SUPER ROLL», adottata solo undici mesi prima della decisione impugnata, era stato portato a conoscenza della commissione di ricorso e che, di conseguenza, tale decisione era a conoscenza dei risultati emersi in tale decisione in merito alla "grande reputazione" del marchio Marlboro e al suo "elemento grafico a forma di tetto", che è parte integrante del marchio anteriore in questione in questo caso.
65 Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza che impone all'EUIPO di tenere conto delle decisioni già adottate e di considerare con particolare attenzione se sia o meno necessario decidere nella stessa direzione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol / UAMI, C-51/10 P, EU: C: 2011: 139, punto 74), la decisione "SUPER ROLL" era chiaramente l'indicazione che il marchio anteriore potrebbe avere una notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009.
66 Alla luce di ciò, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso erano chiaramente idonei ad avere una reale rilevanza per quanto riguarda l'esito del procedimento, nella parte in cui esso mirava a stabilire la notorietà del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009. Di conseguenza, rifiutando di esaminare gli elementi di prova sulla base del fatto che era fuori tempo, la commissione di ricorso non ha esaminato un fattore potenzialmente rilevante nell'applicazione di tale disposizione.
67 Fatta salva l'interpretazione dell'articolo 50 del regolamento n.2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.207/2009, come stabilito ai punti da 40 a 42 di cui sopra, e della conclusione di cui al punto 50 supra, l'ampio potere discrezionale di cui l'EUIPO gode nell'esercizio delle sue funzioni non può esonerarlo dal suo obbligo di raccogliere tutti i fatti e le l'esercizio del suo potere discrezionale nei casi in cui il rifiuto di prendere in considerazione determinati elementi prodotti con ritardo lo porterebbe a contravvenire al principio di buona amministrazione.
68 Pertanto, nelle circostanze particolari della fattispecie, la commissione di ricorso dovrebbe, conformemente al suo dovere di buona amministrazione, accettare le prove della notorietà del marchio anteriore presentato per la prima volta dinanzi ad esso, anche se per confutarli
69 Questa conclusione non è inficiata dall'argomento della EUIPO che, ammesso che le prove in questione sarebbe stato accettato come ammissibili dalla commissione di ricorso, che avrebbe comportato una violazione del principio di uguaglianza delle armi.
70 A questo proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell'art 75, secondo periodo, del regolamento n.207/2009 (ora articolo 94, comma 1, secondo periodo, del regolamento 2017/1001), le decisioni del L'EUIPO può basarsi solo su motivi sui quali le parti hanno preso posizione. Questa disposizione riguarda sia i motivi di fatto, i motivi giuridici e gli elementi di prova (sentenza del 4 ottobre 2006, Freixenet / UAMI (Forma di una bottiglia di smeraldi bianchi), T-190/04, non pubblicata, EU: T: 2006: 291, punto 28].
71 Nel caso di specie, dagli elementi di prova risulta chiaramente che la prova della notorietà del marchio anteriore presentata nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e le osservazioni dell'interveniente su tali elementi di prova sono state pienamente motivate. soggetto a dibattito contraddittorio. In particolare, risulta dal fascicolo che la memoria dei motivi del ricorso dell'8 gennaio 2015 depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, contenente la prova della notorietà del marchio anteriore, era stata effettivamente comunicata all'interveniente rispettando così i suoi diritti procedurali e offrendogli l'opportunità di esprimere le sue opinioni al riguardo. Dal fascicolo risulta inoltre che l'interveniente ha persino beneficiato di un'estensione del termine prima di presentare osservazioni il 14 maggio 2015. Inoltre,
72 In tali circostanze, è pacifico che all'interveniente sono state fornite tutte le opportunità e il tempo necessari per presentare le sue osservazioni e per esaminare, valutare e contestare gli elementi di prova presentati dal richiedente. Di conseguenza, nel caso in cui la commissione di ricorso abbia esercitato la propria discrezionalità in modo coerente con i requisiti di buona amministrazione, accettando, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, prendere in considerazione dette prove, nessuna violazione il principio dell'uguaglianza delle armi non avrebbe potuto essere addotto contro di lui.
73 La conclusione di cui al punto 67 supra non può essere indebolita dalla posizione della commissione di ricorso, al punto 50 della decisione impugnata, secondo cui anche la notorietà del marchio anteriore sarebbe stata accertata il grado di somiglianza tra i marchi era, in ogni caso, sufficiente ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009, per un collegamento tra questi marchi possono essere creati nella mente pubblica.
74 A tal riguardo, si deve rilevare che, come sostenuto dalla ricorrente nell'ambito del suo terzo motivo, tale posizione è contraria alla costante giurisprudenza secondo cui l'esistenza di un nesso tra il marchio anteriore e il marchio impugnata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009 deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per il caso, tra cui, in particolare, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e tra i prodotti recanti tali marchi e l'intensità della notorietà e del carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero / UAMI,
C-552/09 P, UE : C: 2011: 177, paragrafo 64).
75 Inoltre, dal momento che l'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009 si limita a prescrivere che la somiglianza esistente rischia di portare il pubblico di riferimento non confondere i segni di cui trattasi, ma per fare un tra di essi, vale a dire per stabilire un nesso tra loro, è probabile che la tutela che tale disposizione prevede a favore dei marchi notori si applichi anche laddove i segni in conflitto presentino un grado minore di somiglianza. (sentenza del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés / UAMI, C-603/14 P, EU: C: 2015: 807, paragrafo 42).
76 Ne consegue che, anche se i marchi in conflitto presentano solo un basso grado di somiglianza, non si può inferire, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso, che l'applicazione del L'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009 era necessariamente esclusa. Di conseguenza, l'eventuale accettazione degli elementi di prova presentati dal richiedente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso e il loro esame avrebbero potuto incidere sul destino del procedimento per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8 , comma 5, del regolamento n.207/2009.
77 Alla luce di tutto quanto precede, si deve considerare che, nel ritenere che le prove fornite dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso per la prima volta non dovrebbero essere prese in considerazione a causa della loro introduzione tardiva. la commissione di ricorso ha commesso una violazione procedurale in violazione del principio di buona amministrazione.
78. Tuttavia, un'irregolarità procedurale comporta l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se si constata che, in assenza di tale irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso [cfr. in tal senso, sentenza dell'8 giugno 2005, Wilfer / UAMI (ROCKBASS), T-315/03, EU: T: 2005: 211, punto 33).
79 Nella fattispecie, come è già stato osservato in punti 65 e 66 sopra, è concepibile che la prova che la commissione di ricorso indebitamente rifiutato di prendere in considerazione può essere tale da modificare il contenuto di la decisione impugnata, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n.207/2009. Di conseguenza, il fatto che la commissione di ricorso non abbia esaminato tali elementi di prova rende nulla la decisione. Conseguentemente, il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo devono essere accolti e la decisione impugnata annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi.
80 Quant au deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal déclare la nullité de la marque contestée ou, à titre subsidiaire, renvoie l’affaire devant la chambre de recours afin de procéder à un examen plus approfondi, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle d’une chambre de recours de l’EUIPO et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle une telle chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72 et jurisprudence citée).
81 Non è questo il caso. Nella parte in cui la decisione impugnata è annullata in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente rifiutato di prendere in considerazione la prova della notorietà del marchio anteriore e in tal caso la commissione di ricorso deve quindi nuovamente pronunciarsi sul valore probatorio tale prova, non spetta al Tribunale pronunciarsi sull'invalidità del marchio contestato.
82 Di conseguenza, il secondo capo della domanda della ricorrente dev'essere respinto nella parte in cui si chiede alla Corte di dichiarare invalido il marchio contestato.
Spese
83 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura, se diverse parti sono rimaste soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
84 Nel caso di specie, poiché l'EUIPO e l'interveniente sono sostanzialmente soccombenti, occorre condannarli a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alle conclusioni della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara:
1. La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 gennaio 2016 (caso R 2775 / 2014-1) è annullata.
2. Il ricorso è respinto per il resto.
3. L' EUIPO e la Explosal Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Philip Morris Brands Sàrl.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2018.
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