• Diritti d'autore - Disegno industriale

24 novembre 2017

Non è protetta dal diritto d’autore la calzatura con tacco a vite della designer russa Dina Subkhankulova

di Simona Franco

Con una recente sentenza il Tribunale di Milano è tornato ad occuparsi del "valore artistico" requisito necessario per conferire alle opere di design tutela autorale, in aggiunta al carattere creativo (art. 2 n. 10 della L. n. 633/1941).

La designer russa Dina Subkhankulova, che aveva realizzato una calzatura caratterizzata da un tacco a vite, lamentava come l’uso e la registrazione di tale design da parte della famosa maison di creatori del gusto e della moda "Prada" costituisse violazione dei suoi diritti d’autore sul modello di calzatura da lei ideato. Prada negava invece di aver proceduto alla registrazione come design del proprio prodotto e contestava la tutela autorale della calzatura, perché priva di "valore artistico".
Il Tribunale ha colto ancora una volta l’occasione per riassumere i parametri di natura oggettiva cui occorre necessariamente riferirsi per individuare la presenza di tale requisito in un’opera di design, ovvero "il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzioni, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, la commercializzazione nel mercato artistico e non in quello meramente commerciale ovvero la creazione da parte di un noto artista".

Proprio alla luce dell’assenza di tali requisiti il Tribunale ha negato la tutela autorale al design delle calzature realizzate dalla designer, non ritenendo circostanze sufficienti ad assolvere il requisito del valore artistico la vincita di un premio in Russia assegnato alla calzatura con il tacco a vite in oggetto o la pubblicazione della calzatura su alcune riviste commerciali.

Come noto, nella sua originaria formulazione, l’art. 2 n. 4 della L. n. 633/1941 assimilava le opere del design industriale alle opere delle arti plastiche e figurative. La riconduzione del design alle arti figurative, di fatto, limitava la possibilità di applicare la tutela autorale alle opere di design. Il D.Lgs. n. 95/2001, che ha modificato l’art. 2 della L. n. 633/1941, se da un lato ha conferito alle opere di design autonomo accesso alla tutela autorale, scindendo la disciplina delle opere d’arte figurativa (art. 2 n. 4 L. 633/1941) da quella del disegno industriale (art. 2 n. 10 L. n. 633/1941), dall’altro ha condizionato la tutela delle opere di design alla sussistenza del "valore artistico", requisito ulteriore rispetto a quello necessario per accordare tutela alle altre opere d’ingegno protette dal diritto d’autore, per le quali è sufficiente il solo "carattere creativo".

A complicare ulteriormente il quadro contribuisce poi la mancanza di una definizione univoca del requisito del "valore artistico". La giurisprudenza è stata quindi costretta ad individuare una serie di indici oggettivi (che la sentenza in commento si è premurata di richiamare) a cui ancorare la valutazione di sussistenza di tale requisito, al fine di facilitare l’individuazione delle opere di design idonee ad accedere alla tutela autorale. La sussistenza del requisito del valore artistico deve essere valutata "caso per caso", tenendo in considerazione anche l’elemento temporale: infatti, tanto più il design è risalente, tanto più stringente deve essere l’analisi della presenza dei requisiti oggettivi, i quali dovranno essere tutti integralmente soddisfatti affinché l’opera di design possa accedere alla tutela autorale.

Al contrario, se l’opera è di recente creazione, l’assenza di alcuni dei parametri oggettivi, enucleati dalla giurisprudenza, non deve essere considerato elemento dirimente ad escludere la tutela autorale. Si pensi per esempio all’esposizione presso mostre e musei: trattandosi di un riconoscimento la cui attribuzione normalmente richiede che sia trascorso un intervallo temporale considerevole dalla creazione dell’opera, il mancato riscontro di tale indice, a fronte della presenza degli altri, non deve di per sé precludere la possibilità di attribuire tutela autorale ad un’opera di design nuova.

 


Dott.ssa Simona Franco
Studio Legale Milalegal