• Diritti d'autore - Disegno industriale

27 novembre 2017

Se le opere del design industriale sono anche opere del diritto d’autore, i canoni versati nei contratti di licenza sono tassati solo nel paese di residenza del licenziante

di Annalisa Spedicato

I prodotti del design industriale se dotati di carattere creativo e di valore artistico possono essere considerati alla stregua di opere d’arte. In tale ipotesi, i canoni pagati dal licenziatario per lo sfruttamento del diritto d’autore in relazione a queste opere rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143/E del 22 novembre scorso, rispondendo ad un quesito posto da una Spa che aveva stipulato un contratto di licenza con una fondazione francese per acquisire i diritti di utilizzazione economica (fabbricazione e commercializzazione) di alcune icone, progetti e disegni appartenenti a famosi architetti riferite ad elementi di arredamento che la Spa intendeva produrre e commercializzare come opere del design industriale in cambio del pagamento di royalties misurate sul fatturato. Il dubbio interpretativo della società era relativo alla riconducibilità di tali royalties nell’ambito dell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 (di seguito anche “la Convenzione”). Tale previsione convenzionale prevede l’esenzione totale nello Stato della fonte e la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo nel caso di royalties corrisposte a fronte della concessione del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

Secondo le valutazioni della Spa le royalties pagate alla licenziante, riguardando lo sfruttamento del diritto d’autore su prodotti iconici dotati di “carattere creativo” e di “valore artistico”, sarebbero esenti dalla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione Italia – Francia.

Il parere delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nel suo parere ha chiarito che la normativa interna di riferimento al caso di specie è l’art. 25 del DPR n. 600/73 in base alla quale sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 30 per cento, i “compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti.” L’articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR si riferisce ai “compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”, stabilendo che si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti residenti in Italia.

Al caso di specie è applicabile altresì l’art. 12 della Convenzione Italia Francia (in quanto il beneficiario dei canoni è un soggetto giuridico francese), in base al quale i canoni – ovvero i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche del “software”, delle pellicole cinematografiche e delle altre registrazioni di suoni o d’immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico – possono essere tassati, oltre che nello Stato di residenza del beneficiario effettivo, anche nello Stato della fonte (nel caso in esame l’Italia) mediante l’applicazione di una ritenuta con aliquota del 5 per cento applicabile sull’importo lordo dei canoni stessi. La questione è capire dunque se le opere del design industriale, realizzate dalla società istante, siano da considerare opere artistiche o meno. Considerando che nella Convenzione de qua manca una definizione di “diritto d’autore sulle opere artistiche” in relazione alla quale è riconosciuta, per le royalties corrisposte, un regime di esenzione totale nello Stato della fonte e di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che occorra fare riferimento alla normativa interna sul diritto d’autore e ai criteri fissati dalla giurisprudenza nazionale.

Le norme

Da un punto di vista normativo, quindi, occorre tenere presente che oggi viene consentito l’accesso alla tutela autorale, anche alle opere del disegno industriale aventi carattere creativo e valore artistico, opere che prima ne erano escluse in quanto era impossibile scindere il loro valore artistico dal carattere industriale del prodotto per cui erano realizzate. Tutela che si aggiunge alla protezione brevettuale di disegni e modelli. La tutela autorale è stata riconosciuta grazie all’articolo 22 del d.lgs n. 95/2001 che è intervenuto sull’articolo 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d’autore), con cui è stata introdotta la previsione contenuta nel n.10, che estende appunto la protezione del diritto d’autore alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” , cancellando al n. 4 del medesimo articolo, il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all’industria, tutelate dal diritto d’autore a condizione che il loro valore artistico sia separabile dal carattere industriale del prodotto cui sono associate.

La giurisprudenza

Da un punto di vista giurisprudenziale, la Cassazione ha individuato anche dei parametri maggiormente oggettivi cui fare riferimento per rilevare il carattere creativo e il valore artistico nelle opere del design industriale suscettibili di rientrare nella tutela autorale, non necessariamente concorrenti, quali: a) il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali delle qualità estetiche ed artistiche dell’oggetto (che prescinde dalla sua funzionalità e dalla mera eleganza o gradevolezza delle sue forme), provandolo ad esempio con l’esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore; b) la circostanza che l’opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non esclusivamente in quello commerciale oppure che in quest’ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente elevato; c) la circostanza che l’opera sia stata creata da un noto artista (da valutarsi con prudenza).  In mancanza di tali criteri, per provare il possesso del carattere creativo e del valore artistico dell’opera, è possibile ricorrere anche all’esperienza e al sapere specialistico di periti. Inoltre, recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che “non è necessario, ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design, che esse siano stimate come vere e proprie espressioni dell’arte figurativa (costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore)” ed ha osservato “come la produzione su larga scala risulti del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali” (Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, n. 7477).

Se, dunque, alla luce di tali canoni, si accerti che le opere del design industriale in questione posseggano carattere creativo e valore artistico tali da poterle qualificare anche come opere d’ingegno, con conseguente accesso alla tutela del diritto d’autore, quest’ultime potranno rientrare nell’ambito applicativo del citato paragrafo 3 dell’articolo 12 della Convenzione, ragion per cui, non saranno imponibili in Italia le royalties versate in un contratto di licenza d’uso di tali opere, quando il beneficiario non è un soggetto giuridico italiano.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”