• Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica

10 gennaio 2018

I diritti di “sincronizzazione” di opere musicali: la decisione della Corte di Cassazione

di Alessandro La Rosa

Il contratto con il quale la SIAE, con mandato di gestione esclusiva ex art. 180 L. 633/41 (“LDA”), concede la «licenza» per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non include l’utilizzazione di dette opere nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction, sequel, soap opera) per il tramite della cd. tecnica di «sincronizzazione».

L’attività di «sincronizzazione» di un’opera musicale, infatti, integra un abbinamento della stessa a immagini (fisse o in movimento) che dà luogo ad un prodotto diverso (opera cinematografica, audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili); attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e, laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.

Questi i fondamentali principi enunciati dalla recente ordinanza n. 29811/2017 della Corte Suprema, pubblicata il 12 dicembre c.a., con la quale, riformando le precedenti pronunce dei Giudici di primo e secondo grado, è stato accolto il ricorso della Sony Music nei confronti della RAI e di FreemantleMedia in ragione dell’asserito illecito utilizzo –poiché non autorizzato– di 29 opere musicali utilizzate mediante sincronizzazione con le immagini televisive della nota fictionUn posto al sole”.

Secondo la Suprema Corte, in materia di “sincronizzazione” di opere musicali, rilevano, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale -di cui agli artt. 12, 13, 18, 61 LDA- atteso che l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera stessa, inteso quale espressione della sua personalità.

Quanto invece all’interpretazione dell’art. 180 LDA, la Cassazione ha stabilito che essa non può essere spinta fino al punto da considerare il suo tenore testuale come comprensivo della cd. “sincronizzazione” delle opere o dei fonogrammi, atteso che tale tecnica mira comunque a raggiungere un risultato artistico ulteriore rispetto alla semplice telediffusione delle opere musicali: si deve ragionevolmente escludere la riconducibilità della «sincronizzazione» dell’opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”.

 


Avv. Alessandro La Rosa
Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale