• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

8 ottobre 2018

Non c'è plagio se manca la trasposizione nell'opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza l'opera originale

di Priscilla Casoni

Con sentenza n. 12348 del 15 giugno u.s., il Tribunale civile di Roma si è espresso sull'ipotesi di plagio-contraffazione del progetto "Ti voglio bene" ideato da Mangini e Ferrero da parte del film "Un boss in salotto" prodotto da Cattleya.

Come noto, l'art. 2575 cod. civ. e la Legge sul diritto d'autore fanno riferimento ad opere dell'ingegno destinate a essere rappresentate, qualunque sia "il modo o la forma di espressione". Pertanto, l'esclusiva riconosciuta dal diritto d'autore riguarda l'opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l'idea sottostante all'opera: la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata, è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all'idea.

Come osservato da recente giurisprudenza di merito "le idee, anche se uguali, possono essere diversamente rappresentate e attuate e non sono di per sé oggetto di protezione con il diritto autoriale … La tutela della sola forma espressiva, e non dell'idea e del contenuto, rappresenta il punto cardine nel bilanciamento tra interesse individuale all'esclusiva dell'opera e interesse generale alla diffusione delle conoscenze" (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 25.7.2017)

È ormai pacifico che "prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità" (Cass. Civ., sez. I, 28.11.2011, n. 25173; Cass. Civ., Sez. I, 23.11.2005, n. 24594).

Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell'opera tutelata, bensì è espressione e manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentare la realtà. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, invece, alla personale e individuale espressione di un'oggettività, di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

Quanto all'ipotesi del plagio, esso si realizza concretamente nell'appropriazione degli elementi creativi dell'opera altrui - cosicché laddove non possa riscontrarsi alcun apporto creativo deve essere esclusa in radice qualsivoglia forma di plagio - essendo del tutto insufficiente la collocazione, nell'opera successivamente realizzata, di una o più idee presenti in quella precedentemente eseguita, con cui la prima viene messa a confronto. Al contrario, occorre che si possa cogliere una vera e propria trasposizione nell'opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza come originale l'opera di cui si assume la contraffazione.

Nello stesso senso è stato precisato che "il plagio consiste nell'appropriazione degli elementi creativi dell'opera altrui, non essendo sufficiente che una o più idee presenti in uno dei testi messi a confronto trovino collocazione anche nell'altro, ma occorrendo che si possa cogliere una vera e propria trasposizione, nell'opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che caratterizza come originale il volume di cui si assume la contraffazione" (cfr. Trib. Bologna, 9.2.2006): è stato escluso il plagio di un'opera cinematografica allorché la nuova opera si fondi si sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva.

Pertanto, per ravvisare una condotta plagiaria è necessario che l'idea che trova sviluppo nell'opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione, che le opere presentino nei loro elementi essenziali sostanziali somiglianze e che l'autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata.

Oggi è quindi pacifico che il carattere creativo non implica la novità assoluta dell'opera tutelata dal diritto d'autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentare la realtà.

 


Avv. Priscilla Casoni
Studio Previti