17 gennaio 2019
Il sampling (non autorizzato) viola il diritto esclusivo connesso del produttore di fonogrammi
di Alessandro La Rosa
Con parere del 12 dicembre 2018 (causa C-476/17 - Pelham GmbH e altri contro Hutter e altri) l'Avvocato Generale UE Szpunar ("AG") ha fornito alla Corte di Giustizia UE le sue proposte di risoluzione ad una lunga serie di questioni pregiudiziali di grande rilevanza per il diritto d'autore, soprattutto per il comparto produttivo della musica.
Il caso sottostante alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte ha ad oggetto l'uso non autorizzato, con la tecnica del sampling, di circa due secondi di una sequenza ritmica dal titolo Metall auf Metall integrata, mediante ripetizioni continue, nel brano Nur mir.
Il Bundesgerichtshof, dopo un susseguirsi di pronunce contrastanti, ha deciso di sottoporre alla Corte UE alcune delle questioni pregiudiziali che si indicano di seguito, unitamente alle risposte fornite dall'Avvocato Generale UE.
Questione pregiudiziale: se l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che il prelievo di un estratto di un fonogramma al fine di utilizzarlo in un altro fonogramma (sampling) costituisce una lesione del diritto esclusivo del produttore del primo fonogramma di autorizzare o vietare una riproduzione del proprio fonogramma ai sensi di tale disposizione allorché è compiuto senza l'autorizzazione di quest'ultimo.
L'AG ha dato risposta affermativa a tale questione ricordando che l'articolo 2 citato riguarda qualsiasi riproduzione «diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte» del materiale protetto e che "nel caso del sampling, si tratta di una riproduzione (il più delle volte) diretta, permanente, mediante strumenti e in forma digitali, di una parte di un fonogramma". A favore di questa interpretazione milita anche la circostanza che secondo la guida all'interpretazione della Convenzione di Roma elaborata dall'OMPI, la tutela contro la riproduzione non è soggetta ad alcuna restrizione ed essa dev'essere interpretata nel senso che include la tutela contro la riproduzione parziale del fonogramma. Pertanto, l'articolo 11 del Trattato OMPI dev'essere interpretato allo stesso modo e l'articolo 2 della direttiva 2001/29 menziona espressamente la riproduzione «in parte» del fonogramma.
Questione pregiudiziale: se l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ai fonogrammi di una disposizione del diritto interno di uno Stato membro, secondo la quale un'opera nuova può essere creata con un libero utilizzo di un'altra opera senza l'autorizzazione dell'autore di quest'ultima, nei limiti in cui essa superi l'ambito delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva.
L'AG ha dato risposta affermativa a tale questione ricordando che l'articolo 5 della direttiva 2001/29 prevede tutta una serie di eccezioni e limitazioni con un "elenco di eccezioni e limitazioni formulato in maniera tassativa, come confermano tanto il considerando 32 della direttiva 2001/29 quanto la costante giurisprudenza della Corte" e che "l'elenco delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi che compare all'articolo 5 della direttiva 2001/29 non contiene un'eccezione generale, che consenta l'uso di un'opera altrui ai fini della creazione di una nuova opera. Ne consegue che gli Stati membri non sono legittimati a prevedere nel proprio diritto interno una simile eccezione qualora essa oltrepassi le eccezioni previste dalla direttiva 2001/29".
Questione pregiudiziale: se l'eccezione relativa alla citazione prevista all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 trovi applicazione nella situazione in cui un estratto di un fonogramma sia stato inserito in un altro fonogramma senza la volontà manifesta di creare un'interazione con il primo fonogramma e in maniera non distinguibile dal resto di tale secondo fonogramma.
L'AG ha dato risposta negativa a tale questione ricordando che "una citazione deve soddisfare una serie di condizioni per essere lecita": la prima di esse, di carattere sostanziale, è espressamente prevista all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 e riguarda lo scopo della citazione. Ai sensi di tale disposizione, la citazione dev'essere fatta «per esempio a fini di critica o di rassegna». In particolare, secondo l'AG, "la citazione deve servire ad instaurare una sorta di dialogo con l'opera citata. È necessaria un'interazione tra l'opera citante e l'opera citata". La seconda condizione di liceità di una citazione, anch'essa di natura sostanziale, "è data dal carattere inalterato e distinguibile della citazione", il che peraltro "consente di distinguere una citazione da un plagio". Infine ci sarebbe una terza condizione, di carattere formale, parimenti menzionata all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, consistente "nell'indicazione, salvo in caso di impossibilità, della fonte della citazione, incluso il nome dell'autore".
Questione pregiudiziale: se gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire nel proprio diritto interno la tutela dei diritti esclusivi enunciati agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29.
L'AG ha dato risposta positiva anche a tale questione, ricordando che tali diritti possono essere limitati soltanto nel contesto dell'applicazione delle eccezioni e limitazioni tassativamente previste all'articolo 5 di tale direttiva e che i detti diritti sono formulati in maniera incondizionata. Inoltre, precisa l'AG, le nozioni utilizzate nelle disposizioni della direttiva 2001/29 sono nozioni autonomedel diritto dell'Unione, che non rinviano alla normativa degli Stati membri e ciò vale anche in riferimento alle nozioni di "parodia" e "citazione" oltre che, più in generale, per tutte le eccezioni ivi previste. Pertanto, conclude l'AG, "gli Stati membri sono obbligati a garantire nel proprio diritto interno la tutela dei diritti esclusivi enunciati agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, la cui portata è definita all'occorrenza dalla giurisprudenza della Corte, atteso che tali diritti possono essere limitati soltanto in sede di applicazione delle eccezioni e limitazioni tassativamente previste all'articolo 5 di tale direttiva. Gli Stati membri non possono opporre a tale obbligo nessuna disposizione del proprio diritto interno, quand'anche essa sia di rango costituzionale o abbia la natura di diritto fondamentale".
Questione pregiudiziale: se il diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare, in forza dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, la riproduzione parziale di loro fonogrammi nei casi di utilizzo a fini di sampling non è in contrasto con la libertà delle arti come sancita all'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L'AG ha dato risposta positiva a tale questione ricordando che "il diritto d'autore e i diritti connessi, nella misura in cui instaurano un monopolio dei loro titolari su beni di natura intellettuale o artistica, quali le opere, i fonogrammi, etc., possono limitare l'esercizio di alcuni diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti. Peraltro, la proprietà intellettuale è essa stessa tutelata quale diritto fondamentale di proprietà. Occorre dunque bilanciare tali diritti, nessuno dei quali, in linea di principio, è superiore agli altri. Per quanto riguarda il diritto d'autore, quest'ultimo realizza già, di per se stesso, tale bilanciamento, prevedendo un certo numero di limitazioni ed eccezioni. Esse sono volte a garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e, d'altro lato, i vari altri interessi pubblici e privati, incluso quello alla tutela dei diritti fondamentali". Precisando altresì che in sede di sindacato giurisdizionale sull'applicazione delle disposizioni in vigore nella materia de qua, i diritti fondamentali svolgono la funzione di "extrema ratio, che può giustificare il discostarsi dal testo delle disposizioni pertinenti soltanto in caso di flagrante violazione del contenuto essenziale di un diritto fondamentale". Ipotesi che non ricorre, ad avviso dell'AG Szpunar, per quanto concerne la situazione del sampling nel diritto d'autore dell'Unione.
Avv. Alessandro La Rosa
Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale