9 dicembre 2019
Quando l’etichetta “patent” fa la differenza
di Simone Milli
Il principio comune alle normative brevettuali della maggior parte dei paesi europei inerente al danno da contraffazione è quello per cui un imprenditore è tenuto ad informarsi (con i mezzi potenzialmente a sua disposizione) sui titoli brevettuali dei concorrenti per evitare di infrangere un brevetto.
In altre parole, secondo le normative europee, sostanzialmente armonizzate in tal senso, la presunzione di “non conoscenza” dei titoli brevettuali altrui non è, in un giudizio, un’attenuante per il danno da contraffazione.
Ciò crea una presunzione giuridica forte di “dover conoscere i titoli brevettuali altrui” che deve spingere l’imprenditore interessato al mercato europeo a tenere sempre monitorati i propri concorrenti, ad esempio con ricerche, per non violare i brevetti altrui e correre il rischio di pagare ingenti danni.
A tal proposito, un imprenditore può anche attivare “servizi di sorveglianza” finalizzati a monitorare, in modo sistematico ed automatico, i depositi brevettuali dei concorrenti così da poter rintracciare prontamente i titoli stessi non appena diventino accessibili al pubblico.
D’altronde, questo principio giuridico forte di presunzione di conoscenza dei titoli brevettuali altrui fa sì che la posizione del titolare del brevetto sia piuttosto vantaggiosa: egli non è tenuto ad effettuare alcuna pubblicità o informazione, presso i concorrenti, dei propri titoli brevettuali.
Ma non tutti i sistemi normativi sono orientati in questo senso, ed in alcuni paesi la realtà è fortemente diversa, oserei dire opposta.
Negli USA, il principio giuridico alla base del riconoscimento del danno da contraffazione è, infatti, quello per cui il titolare del brevetto deve informare i concorrenti della privativa, al fine di ottenere il pieno risarcimento del danno.
La normativa USA (35 U.S. Code § 287) prescrive, infatti, un obbligo di etichettatura dei prodotti, o degli imballi laddove non sia possibile etichettare il prodotto, al fine di poter ottenere il riconoscimento, in una azione di contraffazione, del danno.
35 U.S. Code § 287. Limitation on damages and other remedies; marking and notice
a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented […] In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.
La mancata etichettatura dei prodotti fa sì che negli USA non si possa ottenere il riconoscimento del danno, se non a far data dalla notifica della violazione al presunto contraffattore.
Questo principio, negli USA, deve spingere il titolare in una direzione opposta a quella europea, che è quella di far pubblicità al brevetto menzionandolo in modo da soddisfare il requisito normativo delineato in precedenza.
In estrema sintesi, secondo la normativa statunitense, è il richiedente che deve intraprendere opportune misure di pubblicità commerciale dei propri brevetti, etichettando i propri prodotti, al fine di poter consentire ai concorrenti di acquisire informazioni sui propri titoli brevettuali.
Vi è poi un altro principio cardine da rispettare nell’etichettatura brevettuale, che è quello di non fornire “informazioni ingannevoli” ai terzi (e.g. vantare un brevetto inesistente o non più in vita su un prodotto) per non incorrere nella fattispecie della “concorrenza sleale”. In questa luce, diventa di estrema importanza riportare sull’etichetta di un prodotto informazioni veritiere e costantemente aggiornate circa i propri titoli brevettuali.
L’azienda che ha interessi negli USA deve quindi essere particolarmente attenta nell’etichettatura dei propri prodotti, pena il rischio di non poter recuperare i danni in caso di contenzioso.
Ing. Simone Milli
Bugnion S.p.a.