• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

18 giugno 2014

Se il copyright va un po’ stretto al web, ci pensa la Corte di Giustizia

Se i legislatori stanno a guardare o quantomeno vanno avanti con i loro tempi da testuggine, la Corte di Giustizia UE continua a sfornare sentenze di altissimo impatto per il diritto di internet e nello specifico in merito alla necessità di un’autorizzazione per vedere su un browser il contenuto di una pagina web pubblicamente accessibile. Detta così sembra una cosa stupida - e lo è - ma la fantasia degli avvocati che si occupano di copyright e cercano di far girare al contrario le ruote dell'orologio, è immensa.

È inutile far finta che i meccanismi del diritto d'autore classico (quello nato nel 1700, per intenderci) siano ancora adeguati a regolamentare la fruizione di opere dell'ingegno nell'era del digitale. In attesa che arrivi una nuova rivoluzionaria direttiva, figlia della nota consultazione lanciata nei mesi scorsi dalla Commissione Europea, la giurisprudenza fa il suo corso, incalzata dai casi concreti che i nuovi mercati necessariamente le sottopongono e adatta le norme ai tempi attuali, oltre che al buon senso.

Solo qualche mese fa ci eravamo occupati di una rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia che ha fatto finalmente luce sul rapporto tra copyright e linking. Nei giorni scorsi la stessa Corte ha avuto modo di entrare in un altro risvolto delicato dell'implementazione del copyright in internet, cioè il dubbio se la copia temporanea di un pagina web effettuata dal pc durante la navigazione vada a toccare o meno il campo d'azione del diritto d'autore.

Non è solo una questione di lana caprina, dato che effettivamente la semplice navigazione su internet (senza quindi un vero e proprio download stabile e definitivo di un contenuto sul proprio hard disk) rappresenta una situazione borderline che il diritto d'autore, se interpretato senza elasticità, non riesce pienamente ad inquadrare utilizzando i suoi parametri tradizionali.

Lo scorso 5 giugno la CGUE ha appunto avuto l'occasione di esprimersi proprio su questo aspetto grazie ad una causa (la C-360/13) tra la Public Relations Consultants Association Ltd e la Newspaper Licensing Agency Ltd in merito all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per la consultazione di siti Internet, la quale tecnicamente comporta la realizzazione di copie di tali siti sullo schermo del computer dell’utente e nella «cache» Internet del disco fisso di tale computer.

In pratica, la NLA pretendeva che la PRCA (un aggregatore di notizie) pagasse una licenza non perché riproduceva nei suoi servizi contenuti altrui, peraltro liberamente accessibili al pubblico (si limitava infatti a pubblicarne un piccolo estratto, pacificamente escluso dal campo del copyright), bensì perché per aggregare le notizie doveva farne, appunto, delle copie temporanee. La condizione per ottenere tali "copie" per uso commerciale era appunto quella di pagare una licenza. Il che, in maniera tangente, implica che il fornitore del sito web possa limitare gli usi leciti del contenuto pubblicato attraverso i "termini di servizio" (i cosiddetti "ToS").

Il ragionamento della corte parte da una fondamentale interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE che appunto si occupa degli “atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera dell'ingegno.” In una parola: “navigazione internet”. Ma non solo; infatti la corte estende gli stessi principi anche alle copie sullo schermo e precisa che “le copie sullo schermo e le copie nella cache, dal momento che sono realizzate con l’unico scopo di consultare siti Internet, [...] non pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore, sebbene consentano agli utenti, in linea di principio, l’accesso, senza l’autorizzazione di detti titolari, alle opere presentate su siti Internet.”

Secondo la Corte gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore sono sufficientemente garantiti e, dunque, “in tale contesto, non è giustificato esigere dagli utenti di Internet che ottengano un’ulteriore autorizzazione che consenta loro di usufruire di questa stessa comunicazione già autorizzata dal titolare dei diritti d’autore in questione.”

Per un maggior approfondimento, si rinvia alla lettura del testo integrale della sentenza, che contribuisce ad escludere che il titolare di un servizio web possa imporre condizioni per la visualizzazione del contenuto che rende pubblico, e non solo per l'ulteriore uso di esse.

 


Simone Aliprandi

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Pubblicato su MySolutionPost il 16 giugno 2014