• Agevolazioni e finanziamenti alle imprese - Patent box

23 ottobre 2015

Patent box: cos’è e come funziona la tassazione agevolata su marchi e brevetti (e non solo)

Seppur con un sensibile ritardo rispetto a numerosi paesi del panorama europeo come Gran Bretagna, Francia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi – solo per citarne alcuni – finalmente anche l’Italia introduce un articolato sistema di tassazione agevolata su base opzionale per tutti quei redditi dimpresa derivanti da alcune tipologie di beni immateriali, come opere dellingegno, marchi e brevetti.

Introdotto nel nostro ordinamento sin dal 1° gennaio scorso dalla Legge di Stabilità 2015, il cd. Patent Box è stato oggetto, in piena estate, del D.M. 30 luglio 2015, decreto attuativo a doppia firma da parte dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico il quale mira a rendere operative le misure agevolative previste dalla Legge.

 

AMBITO, DURATA ED INQUADRAMENTO

Con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico fiscale sui redditi derivanti dalle opere dell’ingegno (marchi e brevetti), l’agevolazione consiste in una parziale ma sostanziosa detassazione progressiva – 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017 – dei redditi derivanti dall’utilizzo sia diretto che indiretto di tali beni immateriali.

L’agevolazione, esercitabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ha durata quinquennale, è rinnovabile per un periodo di pari durata,  è accessibile per opzione ed è irrevocabile.

Originariamente limitata ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli nonché processi, formule ed informazioni relative ad esperienze giuridicamente tutelabili acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, l’agevolazione in oggetto è stata in seguito estesa a tutti i marchi dimpresa, ivi inclusi quelli di natura commerciale, dal D.L. 3/2015 cd. Investment Compact.

Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), come marchi d'impresa si intendono tutti quei segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.

Il regime del Patent Box si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal fatturato o dal regime contabile adottato. Unica condizione necessaria e fondamentale è lo svolgimento di una documentata attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione (o all’implementazione) proprio di quei beni “agevolabili”.

Lattività di ricerca e sviluppo può liberamente essere svolta anche in outsourcing, affidata ad altre aziende, enti di ricerca, università ed organismi equiparati persino non residenti nel territorio italiano, purché aventi sede in Paesi con i quali sia in vigore un accordo contro la doppia imposizione fiscale e sia effettivo lo scambio di informazioni.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DAL BENE IMMATERIALE

Prima di poter quantificare la misura dell’agevolazione spettante, è necessario anzitutto determinare il reddito derivante dal bene immateriale ed, in seguito, stabilire la percentuale di reddito agevolabile.

Fondamentalmente, la determinazione del reddito ruota intorno alla modalità di utilizzo del bene immateriale, la quale può essere di tipo diretto o indiretto.

Nel primo caso è necessario istituire una procedura di cd. ruling internazionale con l’Agenzia delle Entrate (per approfondire cfr. art. 110 TUIR, L. 326/2003, Provvedimento Direttore A.d.E. 23.07.2014) al fine di precisare le componenti positive e negative del reddito.

Nel secondo caso invece – ad esempio la concessione d’uso del bene a terzi – la procedura di ruling non è necessaria.

Infine, nella fattispecie di utilizzo del bene all’interno del gruppo – operazioni intercorse con società controllate/controllanti/partecipate – la procedura di ruling è facoltativa.

Si assumerà idealmente l'esistenza di un ramo d'azienda separato per l'utilizzo del Bene, al fine di identificarne la relativa quota di reddito netto.

Il contributo economico va determinato seguendo le linee guida impartite dall'O.C.S.E. per i prezzi di trasferimento, cd. Transfer Pricing.

 

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI REDDITO AGEVOLABILE

Una volta determinato il reddito come visto poc’anzi, è necessario stabilire la percentuale agevolabile di tale reddito.

In sostanza, si tratta di rapportare tutti i costi di natura fiscale sostenuti per il mantenimento/accrescimento/sviluppo del bene immateriale (al numeratore) e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene (al denominatore).

Al numeratore inoltre, nel limite del 30% dei costi totali di ricerca e sviluppo sostenuti, è possibile sommare i costi di ricerca e sviluppo infragruppo (ove presenti) e quelli relativi all’acquisto del bene immateriale.

 

QUANTIFICAZIONE DELLAGEVOLAZIONE SPETTANTE

Alla quota di reddito agevolabile così stabilita (reddito derivante dal bene immateriale x % di reddito agevolabile) si applica laliquota di detassazione come già descritta in premessa, ovvero:

  • 30% per l’anno 2015
  • 40% per l’anno 2016
  • 50% dall’anno 2017 in poi.

Il credito d’imposta scaturito da tale agevolazione è escluso dalla formazione della base imponibile sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP, ed è utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento.

E’ bene notare infine che non si considerano in ogni caso rientranti nel novero delle attività di ricerca e sviluppo tutte quelle modifiche (seppur migliorative del bene) se di natura ordinaria o periodica.

 

ESEMPI DI CALCOLO

Si abbia:

R  =  quota di reddito escluso dalla base imponibile IRPEF/IRES ed IRAP

A = costi di natura fiscale sostenuti per il mantenimento/accrescimento/sviluppo del bene immateriale

B = costi di ricerca e sviluppo infragruppo (ove presenti) e costi relativi all’acquisto del bene immateriale

C  = totalità delle spese sostenute per l'acquisizione del bene.

Esercizio 2015

R = 30% di [A + B (max 30% di A) / C + A + B]

Esercizio 2016

R = 40% di [A + B (max 30% di A) / C + A + B]

Esercizio 2017

R = 50% di [A + B (max 30% di A) / C + A + B]

                     


Daniele Donati
Consulente del Lavoro
daniele.donati83@alice.it