11 gennaio 2016
Bufera street art a Bologna. Le implicazioni giuridiche
Dalle pagine bolognesi del Corriere della Sera è stato reso noto il progetto di recupero e conservazione di alcune opere di Street Art presenti in città, portato avanti da un “gruppo di esperti che fa riferimento al presidente di Genius Bononiae, Fabio Roversi Monaco”. Il progetto prevede che le opere siano “strappate” dal contesto in cui sono state create al fine della loro conservazione, condivisione ed eventuale esposizione nell’ambito di una mostra curata da Christian Omodeo (qui trovate l’intervista rilasciata in esclusiva ad Artribune) e Luca Ciancabilla.
I dettagli dell’operazione sono ancora ignoti. Da quel poco che si sa, sembra che gli autori interessati – tra questi anche Blu ed Ericailcane – non abbiano autorizzato tale operazione; inoltre non è chiaro se le opere siano state staccate solo da muri destinati a essere comunque abbattuti.
L’articolo del Corriere può essere inteso come una specie di comunicato stampa con cui viene ufficializzato e anticipato il progetto, per vedere “se” e “come” reagiranno i soggetti a vario titolo interessati.
Le reazioni degli artisti in casi analoghi
Ad oggi manca una presa di posizione pubblica degli artisti, ma il progetto non dovrebbe passare inosservato. Si consideri, per esempio, che a Berlino nel 2014 Blu ha cancellato i due murales Brothers e Chain presenti dal 2008 nella Cuvrystraße, poiché “after witnessing the changes happening in the surronding area during the last years, we felt it was time to erase both walls”.
Sono altrettanto note le prese di posizione di Banksy che, in occasione di una mostra non autorizzata organizzata nel 2014 a Londra da Sincura Group, ha disconosciuto le opere rimosse dalla strada.
Il quadro legale
Dal punto di vista strettamente giuridico il caso è complesso, perché si presta a un esame interdisciplinare; inoltre, ogni valutazione non può prescindere dalla conoscenza dei fatti e da un attento esame del caso concreto. Ciononostante, senza alcuna pretesa di esaustività, si svolgeranno brevi osservazioni su alcuni aspetti della vicenda e sui diritti morali e patrimoniali d’autore degli artisti.
Ciò che suscita maggiori perplessità nel caso in esame è il mancato coinvolgimento degli autori. I problemi possono sorgere nella misura in cui, ottenuto il consenso dei proprietari dei muri, gli autori non hanno autorizzato lo “strappo” dell’opera. È evidente, infatti, che se ci fosse anche il consenso degli artisti non ci sarebbe nulla di cui discutere sul piano giuridico, essendo gli autori liberi di sfruttare la propria opera, in ogni forma e modo.
Opere illegali? Il diritto d’autore resta valido
Come noto, la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41) tutela, per il fatto della creazione, le opere dell’ingegno di carattere creativo. Tra i requisiti di protezione dell’opera non è menzionata la liceità, con la conseguenza che sono tutelabili anche le opere contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Sotto tale profilo, il fatto che le opere di Street Art nascano spesso come opere illegali – in assenza di commissione pubblica o privata – non esclude di per sé la tutela di diritto d’autore di tali creazioni.
La legge riconosce agli autori il diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell’opera e i diritti morali. L’autore, pertanto, è l’unico soggetto legittimato a sfruttare economicamente l’opera e ogni utilizzazione da parte di terzi deve essere previamente autorizzata.
Tra i diritti morali vi è il diritto all’integrità dell’opera, che consente all’autore di opporsi “a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 Legge n. 633/41). A tutela del diritto morale all’integrità, si ritiene che l’autore possa opporsi anche agli atti che, senza incidere sull’integrità materiale dell’opera, ne alterino le modalità di presentazione al pubblico immaginate e volute dall’autore.
Sotto tale profilo, la decontestualizzazione non autorizzata e l’esposizione di un’opera di Street Art in una mostra “istituzionale” può essere percepita dall’autore come lesiva del diritto personale all’integrità dell’opera. È intuitivo che lo street artist, che opera “in strada” con modalità di contestazione del sistema, possa non gradire la musealizzazione dell’opera e il suo inserimento nel circuito del mercato dell’arte.
Proprietari, ma con dei limiti precisi
Con specifico riferimento alle opere delle arti figurative in esemplare unico, la legge prevede che la cessione di un esemplare dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa (art. 109 Legge n. 633/41). Di conseguenza si ritiene pacificamente che il proprietario di un quadro non acquisisca, salvo diverso accordo tra le parti, i diritti di sfruttamento economico dell’opera. In applicazione di tale principio, si ritiene che anche la pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d’arte inserite in una mostra debba essere autorizzata dall’autore, il quale resta titolare del diritto esclusivo di riproduzione (art. 13 Legge n. 633/41).
Tornando alle opere della Street Art, se anche il proprietario del muro diventa proprietario dell’opera figurativa in esso contenuta, è da escludere che siano trasferiti i diritti di sfruttamento economico e i diritti morali, che sono inalienabili. Di conseguenza, è necessario il consenso dell’autore per esporre previo strappo, riprodurre e utilizzare l’opera quale bene immateriale.
Su questi specifici temi della Street Art non c’è una consolidata giurisprudenza nazionale che possa fare da guida, poiché in passato il fenomeno è stato valutato soprattutto sul piano penale ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato di deturpamento e imbrattamento. Si tratta, pertanto, del tipico caso che si presta a essere variamente letto ed interpretato, per il quale sono ipotizzabili diverse soluzioni rispetto alle quali, in mancanza di un accordo delle parti, l’ultima parola spetta al giudice.
Roversi Monaco conosce il quadro giuridico?
Il tema del rapporto fra Street Art e diritto è stato recentemente affrontato nell’ambito di un seminario organizzato a Bologna presso l’Accademia di Bella Arti, dal titolo Graffitismo fra arte e Diritto. Quali confini. Tra i relatori vi era anche Luca Ciancabilla, con i saluti – fra gli altri – di Fabio Roversi Monaco: in quell’occasione, per ragioni di riservatezza, non si è parlato del progetto in questione, né si è entrati nel merito delle questioni giuridiche che stanno emergendo in questioni giorni. Ciò a conferma del fatto che i promotori erano e sono consapevoli delle problematiche giuridiche connesse a un progetto di questo tipo.
A questo punto non resta che aspettare per vedere chi farà la prossima mossa: gli autori o i promotori del progetto? Da una parte, gli autori potrebbero cancellare le opere ancora in strada, disconoscere quelle strappate, opporsi alla loro utilizzazione oppure avallare l’operazione; dall’altra parte, i promotori del progetto hanno annunciato una conferenza stampa. È importante sapere quali opere sono state staccate dai muri e se i muri erano comunque destinati a essere abbattuti.
Nel frattempo gli esperti e l’opinione pubblica si esprimono a favore o contro il progetto e il Corriere della Sera ha anche lanciato un sondaggio online: al momento sembra vincere il SI allo strappo. In realtà le voci contrarie allo strappo per ragioni artistico-culturali e per come è stata gestita l’operazione, veicolate tramite altri canali, sono altrettanto numerose.
Avv. Raffaella Pellegrino - Studio Legale Pellegrino
Articolo pubblicato originariamente su Artribune