• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

24 maggio 2016

Linkare contenuti protetti illegittimamente pubblicati: il sottile confine tra libertà d’informazione e violazione del diritto d’autore

Lo sviluppo di Internet e la sua accessibilità, in termini di costi e copertura, ad un pubblico sempre maggiore ha contribuito a rendere oggi fruibili prodotti autoriali in formato digitale in modo estremamente semplice e veloce. Il fenomeno dello sharing è una diretta conseguenza di tale sviluppo, la cui crescita è stata agevolata dal proliferare sia di piattaforme o “spazi” di condivisione di contenuti digitali sia di strumenti che permettessero e facilitassero tale condivisione.

Il costante progresso in campo tecnologico e informatico si scontra inevitabilmente con il lento iter legislativo e la rigidità formale dei testi normativi e ciò determina una costante attività esegetica da parte della giurisprudenza. Invero, la normativa in materia di tutela del diritto d’autore è quella che maggiormente subisce le conseguenze di tale “scontro” e sulla quale viene spesso chiamata in soccorso l’opera degli interpreti. Da ultimo, la Corte Suprema olandese che, il 7 aprile 2015, ha depositato presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE [1].

Ebbene, il 7 aprile scorso l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Mr. Melchior Wathelet, ha presentato le proprie conclusioni nell’ambito di tale procedimento che, se verranno fatte proprie dalla Corte, potrebbero costituire un importante precedente in materia di linking e violazione del diritto d’autore, anche considerato l’orientamento sinora consolidatosi in Italia sul tema.

 

Il caso

Il caso di specie riguarda una società olandese gestore di un blog che ha pubblicato sul proprio sito una serie di collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti, i quali consentivano di visualizzare abusivamente (i. e. senza l’autorizzazione del titolare) alcune fotografie realizzate per una nota rivista.

Il titolare delle fotografie quindi lamenta una violazione del diritto d’autore da parte del gestore del blog il quale, caricando tali collegamenti ipertestuali, avrebbe indotto i visitatori del proprio sito a visionare le fotografie collocate illegittimamente su altri siti e che, in assenza di siffatti link, sarebbero state difficilmente reperibili.

 

Il linking e le questioni legate al diritto d’autore

Il termine “linkare” è un termine mutuato dall’inglese e ormai entrato nel vocabolario della lingua italiana. In ambito informatico, consiste nel copiare l’URL di una determinata pagina web e incollarlo su un’altra pagina, creando così un collegamento tra le due. In tal modo, un soggetto può fornire su un sito Internet collegamenti cliccabili verso opere e prodotti autoriali disponibili su un altro sito Internet.

Orbene, l’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE in materia di diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dispone che: “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. In altri termini, qualsiasi comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore.

Alla luce del testo normativo, è evidente quali siano le problematiche derivanti dalla pratica del linking in tema di diritto d’autore: il linking costituisce “comunicazione al pubblico”? È legittimo rendere disponibili su un proprio sito web, tramite link, contenuti autoriali protetti già accessibili, liberamente o limitatamente, al pubblico su un altro sito? È legittimo rendere disponibili su un proprio sito web, tramite link, contenuti autoriali protetti, pubblicati su un altro sito senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore?

 

L’orientamento giurisprudenziale italiano e la “consapevole agevolazione”

In Italia vi sono state finora poche pronunce sul tema [2] e hanno riguardato fattispecie come quella oggetto del presente articolo: la responsabilità del gestore di un sito per la fornitura di link a siti terzi contenenti prodotti autoriali pubblicati senza l’autorizzazione del titolare.

In tali casi, i giudici italiani hanno ritenuto responsabile il gestore per violazione del diritto d’autore, avendo dato rilievo a due circostanze sufficienti a configurare come illegittima la sua condotta: 1) l’aver agevolato l’utente a usufruire di contenuti protetti abusivamente pubblicati; 2) l’aver consapevolmente contribuito, con il proprio operato, all’illegittima condotta posta in essere dall’autore principale.

In particolare, il Tribunale di Milano è giunto a tale conclusione tramite il richiamo alla giurisprudenza penale in materia di concorso di cause (art. 41 c.p.) – applicabile anche nei giudizi civili di responsabilità –, accertando così la responsabilità del linker per il suo contributo fattivo e rilevante all’illecita diffusione del materiale protetto.

Le sentenze non hanno invece preso in considerazione il fatto che i contenuti protetti fossero liberamente accessibili sui siti a cui i collegamenti ipertestuali rimandavano (e che quindi i link non costituivano comunicazione ad un pubblico nuovo, come richiesto in circostanze simili dai giudici comunitari ai fini dell’applicazione dell’art. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE [3]).

Pertanto, sulla base di tale filone interpretativo, nella fattispecie in esame il linking configurerebbe una violazione del diritto d’autore in mera virtù della sua forma di contributo agevolatore dell’illecito.

 

Le conclusioni dell’AG Wathelet

Le conclusioni dell’AG Wathelet [4] depositate il mese scorso nell’ambito del procedimento n. C-160/15 sono di opposto avviso rispetto all’orientamento italiano.

Innanzitutto, l’AG ritiene che solamente colui che pubblica un’opera o un contenuto autoriale può essere il responsabile di un’eventuale violazione di diritti d’autore. Infatti, “l’atto che concretizza la «messa a disposizione» vera e propria è imputabile alla persona che ha effettuato la comunicazione iniziale” dei contenuti e non anche a colui che si limita a facilitarne il reperimento tramite la pubblicazione di un link (Par. 54).

Conseguentemente, in mancanza di uno degli elementi costitutivi della condotta individuata dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, l’elemento soggettivo della consapevolezza dell’illegittimità della pubblicazione dei contenuti sul sito di cui si fornisce il collegamento diventa irrilevante ai fini dell’applicazione della norma.

Inoltre, sempre secondo l’AG, i link collocati sul sito Internet del gestore rimandano ad opere protette dal diritto d’autore liberamente accessibili su un altro sito e, pertanto, non possono essere qualificati come un «atto di comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE in quanto non rivolti ad un pubblico nuovo (vedasi nota 3).

 

Conclusioni

Il divario tra la giurisprudenza italiana e quella comunitaria in materia di linking e tutela del diritto d’autore è significativo e, se le osservazioni di Mr. Wathelet verranno confermate dalla Corte, sarà verosimilmente onere della prima colmarlo.

Il motivo che dovrebbe spingere i giudici italiani ad un “cambio di rotta” lo si evince dalle stesse parole dell’AG: “È noto che la messa a disposizione dei collegamenti ipertestuali da parte degli internauti è al contempo sistematica e necessaria per l’attuale architettura di Internet. […] Se gli internauti fossero esposti al rischio di essere convenuti in giudizio per violazione dei diritti d’autore in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ogniqualvolta mettessero a disposizione un collegamento ipertestuale verso opere liberamente accessibili su un altro sito Internet, essi sarebbero molto più restii a farlo, e ciò a scapito del buon funzionamento della società dell’informazione(Par. 78).

Tuttavia permangono dei dubbi in merito alle argomentazioni dell’AG Wathelet.

È vero che sarebbe troppo oneroso porre a carico dell’internauta una costante attività di verifica sulla legittimità della pubblicazione dei contenuti digitali. D’altra parte, pare oltremodo ingiusto non condannare colui che intenzionalmente fornisce al pubblico collegamenti ipertestuali a contenuti difficilmente reperibili, magari traendo altresì benefici, in termini economici e di visibilità, da tale attività.

Il tema è spinoso e non di facile soluzione. La palla ora passa alla Corte.

 

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[1] Procedimento n. C-160/15 (GS Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker)

[2] Tribunale di Milano, 20 marzo 2010, n. 3639; Tribunale di Roma, Ord., 5 giugno 2013.

[3] Procedimento C-466/12, Nils Svensson, Sten Sjogren, Madelaine Sahlman e Pia Gadd vs. Retriever Sverige AB, EU:C:2014:76

[4] Vi è da evidenziare che l’opinione dell’AG si basa, più o meno integralmente, sulle osservazioni scritte che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Commissione europea hanno presentato nell’ambito del medesimo procedimento.

 


Giuseppe Rizzo
Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini
Fonte: Lexology