• Gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi

14 giugno 2016

Analisi della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e del suo recepimento in Italia

In data 26 febbraio 2014, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno emesso una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, nonché, sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (di seguito, per brevità, la “Direttiva”).

Secondo l’art. 43 della Direttiva, le statuizioni contenute nella stessa dovevano essere recepite, da tutti gli Stati Membri, entro il 10 aprile 2016. Tuttavia, l’Italia è arrivata in ritardo a tale data di recepimento, in quanto, al momento, è stato presentato solo un disegno di legge, lo scorso 15 aprile.

Tra gli obiettivi principali della Direttiva, vi è l’armonizzazione del funzionamento delle cd. collecting society che gestiscono i diritti d’autore e i diritti connessi degli associati, al fine di:

(i) migliorare l’efficienza degli organismi di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, garantendo una tutela ancora maggiore di tali diritti nell’ambito della libera circolazione di beni e servizi, nel più ampio contesto del mercato unico europeo;

(ii) creare un mercato unico digitale del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle opere fruibili online e disciplinare le piattaforme che offrono un servizio di musica sul web.

Infatti, come si evince dalla lettera del Considerando numero 6 della Direttiva, “la necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva era già stata individuata nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione. Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalty”.

Tra i primi commentatori dell’argomento, non è mancato chi ha attribuito alla Direttiva il compito di abbattere il monopolio SIAE. In realtà, gli obiettivi perseguiti da tale nuova disciplina sembrano essere diversi. Pertanto, si ritiene doveroso fare chiarezza sulla portata concreta del cambiamento introdotto dalla normativa.

In primo luogo, si attribuisce ad autori, artisti, interpreti ed esecutori il diritto di scegliere di aderire a diverse collecting society per diverse tipologie di opere e per diverse utilizzazioni.

In altre parole, l’art. 5 della Direttiva, stabilisce che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l’organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività.

Ed ancora, “i titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario”.

In altre parole, gli autori che abbiano conferito alla SIAE l’autorizzazione alla gestione dei propri diritti potranno revocare detta autorizzazione con un preavviso non superiore a sei mesi. L’organismo di gestione collettiva non potrà opporsi, ma, al più, prevedere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell’esercizio finanziario.

In secondo luogo, si prevede una maggiore partecipazione da parte dei titolari dei diritti alla gestione dell’organismo collettivo, irrigidendo i controlli sui conflitti di interesse e ponendo, in capo alle organizzazioni di gestione collettiva, nuovi obblighi.

In particolare, l’art. 15 della Direttiva, stabilisce espressamente che “gli Stati membri garantiscono che un organismo di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non proceda a detrazioni dai proventi dei diritti che gestisce in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti, a meno che un altro organismo di gestione collettiva che è parte dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni”. Ed ancora, “l’organismo di gestione collettiva procede alla distribuzione e ai pagamenti all’altro organismo di gestione collettiva quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di dichiarazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i titolari dei diritti non gli impediscano di rispettare tale termine”.

Non solo, l’art. 19 della Direttiva introduce meccanismi di controllo e trasparenza sui bilanci e sulle politiche di gestione, anche tramite la pubblicazione, sui siti web degli organismi di gestione collettiva, delle seguenti informazioni:

“a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati dagli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell’accordo di rappresentanza, ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;

b) detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;

c) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell’articolo 15;

d) le informazioni sulle licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell’accordo di rappresentanza;

e) le decisioni adottate dall’assemblea generale dei membri nella misura in cui tali decisioni sono pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell’accordo di rappresentanza”.

 

Infine, si stabiliscono nuovi obblighi relativi alla istituzione di meccanismi di reclamo e di risoluzione alternativa delle controversie per i titolari dei diritti, attraverso “procedure efficaci e tempestive” (cfr. artt. 33 e 34).

Da ultimo, il Titolo III della Direttiva si occupa della concessione di licenze multi-territoriali e si applica esclusivamente agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore su opere musicali.

Tale sistema dovrebbe comportare un’auspicata semplificazione nei processi di licensing a vantaggio delle aziende che vorranno creare un servizio di musica sul web in Europa, le quali non saranno più costrette ad interagire singolarmente con ogni organismo di gestione collettiva nazionale, ma potranno contattare un unico interlocutore per ottenere una licenza a livello paneuropeo.

A tal fine, la Direttiva prevede la possibilità per le società di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza reciproca relativo ai diritti su opere musicali online del proprio repertorio, per la concessione di licenze multi-territoriali (artt. 29-30). Inoltre, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva si rifiutasse di concedere tali licenze a causa della mancata stipula del citato accordo - una volta trascorso il termine del 10 Aprile 2017, indicato nell’art. 31 della Direttiva - i titolari dei diritti potranno ritirare da tale organismo l’autorizzazione alla gestione dei diritti sulle opere musicali affidate in tutela, in modo da poter gestire direttamente o tramite un terzo le licenze multi-territoriali per i loro diritti su opere musicali online.

Le conseguenze di tale nuova normativa, pertanto, riguarderanno, da un lato, l’agevolazione dell’aggregazione volontaria dei repertori per l’uso online di opere musicali in tutta l’Unione Europea e, dall’altro lato, l’aumento di una pressione concorrenziale che spinga ciascuna società di gestione nazionale a sviluppare pratiche di concessione di licenze più efficienti, contribuendo alla nascita in un nuovo futuro scenario per le opere musicali online.

Alla luce di ciò, si ritiene che le difficoltà di recepimento per i vari Paesi saranno, principalmente, relative all’armonizzazione delle diverse normative nazionali che disciplinano il funzionamento e la gestione delle collecting society, alle inefficienze pratiche nella gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito dei vari mercati interni, alla mancanza di trasparenza ed efficienza nelle procedure di ripartizione dei compensi agli aventi diritto, nonché, alla mancata concessione di licenze di diritti sulle nuove piattaforme digitali e, da ultimo, al fenomeno della pirateria.

Con riferimento all’Italia e al tanto dibattuto monopolio SIAE, occorre, per completezza, citare il parere reso lo scorso 6 giugno dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Parlamento e al Governo. Secondo l’Antitrust, infatti, posto che il nucleo della Direttiva è costituito dalla libertà di scelta, la ratio dell’impianto normativo europeo risulterebbe gravemente compromessa dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, dell’art. 180 l. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), disposizione che attribuisce il monopolio alla SIAE.

L’Antitrust sembra, dunque, interpretare la Direttiva nel senso di una totale liberalizzazione del mercato interno.

Tuttavia, tale interpretazione non è esente da critiche. Infatti, non può sottacersi come la Direttiva, in realtà, non prenda apertamente posizione contro il regime monopolistico SIAE, anzi, è bene chiarire che solo una legge dello Stato potrà, eventualmente, abrogare l’art. 180 della Legge sul diritto d’autore e porre fine al monopolio SIAE.

Pertanto, si ritiene che, anche dopo il recepimento della Direttiva, il regime di monopolio in cui opera la SIAE resterà intatto, poiché, in Italia, come detto, l’attività di intermediazione è ancora riservata per legge alla SIAE stessa in via esclusiva.

Al più, l’autore che ritenesse di non voler aderire alla SIAE, secondo la Direttiva, potrà liberamente rivolgersi ad altre Società di autori di Paesi stranieri ed operanti anche in Italia.

 


Avv. Lorenzo Attolico
Partner Studio Legale NCTM