27 settembre 2016
Responsabilità degli ISP e siti alias: un'importante pronuncia del Tribunale di Milano
Il tema della responsabilità degli Internet Service Providers ("ISP") è strettamente connesso allo sviluppo di Internet e alla possibilità per gli utenti di caricare sulla rete contenuti che talvolta sono protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale altrui. La questione che si pone è se ed in che misura i fornitori di servizi di connettività possano essere ritenuti responsabili per i contenuti illeciti caricati su siti Internet o piattaforme online dai propri utenti.
In Italia, la responsabilità degli ISP è disciplinata dal D. Lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico (il "Decreto"), attuativo della direttiva n. 2000/31/EC (la "Direttiva").
Direttiva e Decreto escludono per il prestatore di servizi di "mere conduit", ovvero colui che si limita a "trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio" o a "fornire un accesso alla rete di comunicazione", la responsabilità per le informazioni trasmesse, fermo restando l'obbligo di ottemperare ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa volti a impedire o porre fine alle violazioni commesse dagli utenti (art. 14 del Decreto).
In particolare, sono esclusi per il prestatore di servizi di connettività sia un "obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza" sia un "obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite" (art. 17 del Decreto). È invece previsto l'obbligo del "mere conduit" di "informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione" e di "fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite".
In questo quadro normativo si è recentemente inserito il Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, che ha istituito una procedura amministrativa volta a rispondere all'esigenza di fornire ai titolari dei diritti una tutela più tempestiva, efficace ed economica, in considerazione dell'immediatezza con cui si propagano le violazioni sulla rete internet e la gravità dei loro effetti. Restano tuttavia invariati i principi in tema di responsabilità degli ISP enunciati dal Decreto.
Il tema della responsabilità degli ISP è stato affrontato in più occasioni anche dai giudici italiani ed europei, che, in varie decisioni, hanno affermato l'illegittimità di misure di controllo preventivo (es. sistemi di filtraggio) delle comunicazioni o dei contenuti transitanti sulla rete imposte a carico dei fornitori di servizi di connettività.
In questo filone si inserisce l'ordinanza emessa il 28 luglio 2016 dal Tribunale di Milano, che ha enunciato importanti principi in tema di responsabilità degli ISP e siti alias.
Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un procedimento cautelare promosso da Mediaset Premium (MP) nei confronti di un soggetto resosi responsabile della trasmissione abusiva in live streaming, sulla piattaforma calcion.at, di partite di calcio su cui MP vanta diritti esclusivi. Nell’arco di tre anni il portale Calcion era stato declinato in molteplici versioni, impiegando via via i nomi di dominio calcion.me, calcion.eu, calcion.tv, calcion.md, calcion.in, calcion.co, calcion.pw, calcion.xyz, calcion.be e, da ultimo, calcion.at. Tale circostanza aveva indotto MP a rivolgersi dapprima all'AGCOM e, infine, al Tribunale di Milano, in quest'ultimo caso coinvolgendo nel procedimento anche diversi ISP affinché fosse loro ordinato di disabilitare l'accesso al portale calcion.at, nonché ai relativi siti alias (ovvero qualsiasi sito con la stessa radice calcion) e agli indirizzi IP ad essi collegati.
Gli ISP non si sono opposti alla chiusura del sito calcion.at, ma alla richiesta di impedire l’accesso a tutti i siti alias, anche in base alla semplice segnalazione di MP, oltre che a tutti gli indirizzi IP ad essi associati.
Nell'ordinanza in commento, il Tribunale, ritenuto che vi fossero sufficienti elementi a supporto delle violazioni lamentate dalla ricorrente rispetto al portale calcion.at e della loro ascrivibilità al resistente principale, ha accolto la domanda di MP, ordinando agli ISP di impedire l'accesso a detto sito. Con riferimento ai siti alias e agli indirizzi IP, il Tribunale ha invece rigettato la domanda di MP, affermando che:
- l’accoglimento delle domande della ricorrente porterebbe all’introduzione di un obbligo di vigilanza preventiva sul contenuto delle informazioni rese accessibili dagli ISP estraneo alla disciplina vigente;
- il tema non potrebbe essere superato neppure a fronte dell'impegno di MP di segnalare agli ISP i siti alias, senza quindi imporre a questi ultimi alcun dovere di sorveglianza o di ricerca di contenuti illeciti. La richiesta è infatti inammissibile, in quanto MP non ha interesse ad agire in relazione ai siti alias, poiché manca la prova e l'attualità della lesione dei diritti del ricorrente compiuta mediante detti siti, il cui futuro contenuto non può essere determinato a priori;
- il provvedimento richiesto, ove concesso, sarebbe peraltro privo di autosufficienza poiché demanderebbe ad un soggetto privato la verifica dei contenuti delle nuove pagine web ai fini dell’eventuale ricomprensione delle stesse nel perimetro dell’accertamento di illiceità compiuto dall’autorità giudiziaria, compito che l’ordinamento vigente non consente di attribuire ad una parte privata;
- le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla richiesta di oscuramento degli indirizzi IP, che potrebbero ospitare anche altri siti leciti e rispetto ai quali si pone quindi anche il problema di un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti fondamentali quali la libertà d’impresa, il diritto all’informazione e alla libera manifestazione del pensiero.
Tale orientamento è in linea con quello della giurisprudenza europea, nonché dell’AGCOM – competente in sede amministrativa e dei giudici penali che sinora hanno adottato provvedimenti restrittivi riferiti sempre (e soltanto) a DNS specifici e individuati, offrendo così ulteriore conferma della odierna impossibilità di accordare agli aventi diritto una tutela “in bianco”, basata su di un accertamento differito e delegato allo stesso soggetto richiedente.
Si tratta di un'importante decisione, che fa chiarezza nella materia e che è destinata ad incidere sui rapporti tra titolari dei diritti e ISP.
Avv. Sara Balice e Sofia Barabino
Studio Legale DLA Piper