• Diritti connessi al diritto d'autore

20 febbraio 2017

Apparecchi TV in camere d’albergo e versamento dei diritti d’autore. La CGUE si esprime sul concetto di luogo accessibile al pubblico con pagamento di un diritto d’ingresso

ANNALISA SPEDICATO

Sulla questione si è recentemente espressa la CGUE con la decisione del 16 febbraio 2017 (C-641/2015), nella quale è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 8 della direttiva n.115/2006, relativa al diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dal Tribunale delle imprese Austriaco.

Ciò in relazione ad un caso in cui la Verwertungsgesellschaft Rundfunk, ovvero la società di gestione collettiva dei diritti d’autore austriaca, chiedeva il pagamento dei diritti connessi al diritto d’autore in favore degli organismi di radiodiffusione ad un albergo, in relazione alle emissioni televisive e radiofoniche derivanti dagli apparecchi TV messi a disposizione degli ospiti dell’albergo.

Secondo la società di gestione collettiva austriaca, infatti, il prezzo della camera dovrebbe considerarsi come un diritto d’ingresso ai sensi della direttiva n. 115, nella misura in cui l’offerta televisiva nell’albergo influisce su tale prezzo. Essa sostiene, di conseguenza, che tale comunicazione al pubblico delle emissioni dei titolari di diritti che essa rappresenta dev’essere soggetta all’autorizzazione di questi ultimi e al pagamento dei relativi diritti.

Il Tribunale Austriaco, sospeso il procedimento, domandava ai giudici dell’Unione se il ragionamento espresso dalla società di gestione collettiva di diritti d’autore austriaca fosse corretto e se pertanto l’accesso in una camera d’albergo costituisse luogo accessibile al pubblico e, di conseguenza, se la trasmissione dei programmi, attraverso gli apparecchi televisivi situati nelle camere d’albergo, costituisse comunicazione al pubblico e, quindi, se il pagamento del prezzo da parte dell’ospite, per fruire della camera, dovesse intendersi come pagamento di un diritto d’ingresso, tale da consentire alla società di gestione collettiva dei diritti d’autore di percepire i compensi in favore dei propri associati.

La Corte, nella sua pronuncia, ha preliminarmente ricordato che nella sentenza del 7 dicembre 2006 (C‑306/05), è stato chiarito che la distribuzione di un segnale, mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle proprie camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e che il carattere privato delle camere di tale albergo non impedisce di considerare atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di detta disposizione, la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante tale mezzo. Per quanto riguarda poi la direttiva 2006/115, la Corte ha altresì dichiarato, nella sentenza del 15 marzo 2012 (C‑162/10), che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere degli ospiti, apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Ad ogni modo, continua la Corte, il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico, mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

Per chiarire il concetto di luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso, i giudici dell’Unione richiamano la Convenzione di Roma (del 26 ottobre 1961) e la convenzione sui fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI); quest’ultima, in particolare, chiarisce che il fatto di pagare un pranzo o bevande in un ristorante o in un bar, in cui siano diffuse emissioni televisive, non può essere considerato quale pagamento di un diritto d’ingresso. Dunque, allo stesso modo, deve ritenersi che il prezzo di una camera d’albergo, come il prezzo di un servizio di ristorazione, non costituisce un diritto d’ingresso specificamente richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico relativa ad un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, determinati servizi aggiuntivi, quali la comunicazione di emissioni radiofoniche mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo del pernottamento.

Pertanto, sebbene la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi e radiofonici, installati nelle camere di un albergo, costituisca una prestazione di servizi supplementare avente un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera, nel contesto dell’esame relativo all’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non si può considerare che tale prestazione supplementare sia offerta in un luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva.

Concludendo, l’8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi TV collocati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso, di conseguenza nulla è dovuto dagli albergatori alle società di gestione collettiva di diritti d’autore, in favore degli organismi di radiodiffusione, in relazione all’uso di tali apparecchi TV sistemati nelle camere d’albergo.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legaleMACROS