Nella fase conclusiva del procedimento le associazioni ricorrenti avevano insistito per l’accoglimento del ricorso ritenendo che anche la Corte Costituzionale, a cui era stato chiesto di verificare la legittimità del regolamento adottato dall’autorità amministrativa, avesse confermato la carenza di potere di AGCOM e dunque la necessità di annullare il regolamento.
Tale tesi è stata confutata dal TAR del Lazio che, con la pronuncia in oggetto, ha rilevato che la Corte Costituzionale “lungi dall’affermare l’insussistenza del potere regolamentare di Agcom ha riscontrato […] una non sufficiente argomentazione nell’ordinanza” di rimessione “in ordine alla individuazione del fondamento normativo del potere” dell’autorità amministrativa.
Svolta tale premessa, il TAR del Lazio ha invece confermato che “una lettura sistematica” del quadro normativo esistente “conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da AGCOM nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori dei servizi, da esercitarsi anche con l’imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all’Autorità giudiziaria”.
Inoltre il Giudicante ha chiarito che il Regolamento risponde ad esigenze di tutela del diritto d’autore e, quindi, rappresenta “un presidio posto a tutela di plurimi valori costituzionali. Tra questi, sono annoverati gli stessi articoli 21 e 41 della Costituzione, in quanto la protezione dell’opera dell’ingegno è posta a presidio dell’esercizio della libertà di espressione dell’individuo e del diritto di sfruttare economicamente il frutto della propria creatività”.
Importante è anche la conferma sulla correttezza della previsione che pone in capo agli ISP gli oneri economici necessari per dare attuazione agli ordini dell’Autorità amministrativa: “secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale gli ISP possono ben essere destinatari di provvedimenti dell`Autorità di vigilanza diretti a limitare le “esternalità negative” della loro attività economica, come già accade, ad esempio, in relazione ai giochi illegali online”.