6 aprile 2017
Lo scenario successivo al parere della CGUE sulla competenza dell’UE a concludere il Trattato di Marrakech e le possibili conseguenze sulla normativa italiana in tema di diritto d’autore
Con il Parere 3/15 del 14 Febbraio 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla competenza dell’Unione Europea a concludere il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa, che affronta la spinosa questione delle eccezioni al diritto d’autore concesse alle persone con disabilità visive.
Poiché si tratta di eccezioni che hanno un impatto significativo sull’industria degli audiolibri e che tendono a imporre specifici oneri in capo agli editori, la conclusione del Trattato di Marrakech è diventata il campo di battaglia di opposti interessi e lobby.
Il Trattato di Marrakech è stato adottato durante la Conferenza Diplomatica dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale tenutasi a Marrakech il 17-28 giugno 2013 e mira ad agevolare l’accesso alla cultura alle persone con disabilità visive. Questo importante obiettivo è perseguito attraverso l’imposizione alle parti contraenti di determinati obblighi mirati ad armonizzare le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e, allo steso tempo, a favorire la circolazione di copie in formato accessibile, di modo che le opere pubblicate siano più facilmente fruibili da parte dei beneficiari.
Nonostante sia stato firmato dall’Unione Europea nell’aprile 2014 e sia, successivamente, entrato in vigore il 30 settembre 2016, il Trattato di Marrakech non è ancora stato concluso dall’UE per via delle forte diversità di vedute tra la Commissione Europea e alcuni Stati Membri in merito alla competenza (esclusiva o meno) dell’UE alla conclusione dello stesso. Pertanto, l’11 agosto 2015 la Commissione Europea ha presentato alla CGUE una domanda di parere ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) vertente, appunto, sulla presunta esclusiva competenza dell’UE a concludere il Trattato di Marrakech.
Con il Parere qui in esame, la CGUE si è pronunciata sulla questione della competenza, stabilendo che la conclusione del Trattato di Marrakech rientra nella competenza esclusiva dell’Unione Europea.
La Corte svolge il suo ragionamento esaminando i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 TFUE. In relazione al primo paragrafo, la Corte osserva come il Trattato di Marrakech, avuto riguardo del suo scopo e contenuto, non verta su uno dei quattro primi ambiti oggetto dell’Articolo 3, paragrafo 1, TFUE né si riferisca alla politica commerciale comune dell’UE. Il Trattato di Marrakech, infatti, non riguarda specificamente gli scambi internazionali (ossia non è essenzialmente destinato a promuovere, agevolare o disciplinare detti scambi) e non ha effetti diretti e immediati sul commercio, dal momento che il suo scopo non è quello di promuovere, agevolare o disciplinare lo scambio internazionale di copie informato accessibile.
Sebbene il trattato in esame accenni alla circolazione e allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile (come nel caso degli audiolibri), detti circolazione e scambio non hanno natura commerciale. Al contrario, piuttosto che un fine a se stante, l’agevolazione dello scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile sembra essere un mezzo per realizzare l’obiettivo non commerciale del Trattato di Marrakech.
Relativamente all’Articolo 3, paragrafo 2, TFUE, la Corte osserva invece che, sebbene la competenza esclusiva dell’UE non sia prevista in un atto legislativo dell’Unione e nemmeno sia necessaria per consentire all’Unione di esercitare le sue competenze a livello interno, la conclusione del Trattato di Marrakech ricade comunque nella competenza esclusiva dell’UE ai sensi della norma in esame in quanto può incidere su norme comuni o modificarne la portata in quanto gli impegni gravanti sulle parti contraenti rientrano in un ambito in gran parte già disciplinato da norme UE. Le eccezioni e limitazioni previste dal Trattato di Marrakech, infatti, così come gli accordi per l’importazione ed esportazione delle copie in formato accessibile dovranno essere disciplinati nell’ambito della materia armonizzata dalla Direttiva 2001/29.
In base a una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, continua la Corte, gli Stati Membri, al di fuori del quadro delle istituzioni dell’Unione, non possono assumere impegni internazionali che rientrino in un ambito già coperto in gran parte da norme comuni dell’Unione, nemmeno in assenza di possibili contraddizioni tra tali impegni e dette norme, come nel presente caso. La Corte osserva inoltre che il potere discrezionale concesso agli Stati Membri per introdurre un’eccezione o limitazione a favore delle persone con disabilità non può in alcun modo essere impiegato in maniera tale da compromettere gli obiettivi della Direttiva 2001/29.
Scenari futuri: un primo e prevedibile effetto dell’attuazione del Trattato di Marrakech da parte dell’Unione Europea sarà un maggiore livello di armonizzazione riguardo alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi a beneficio delle persone con disabilità visive.
In quest’ottica, il 23 marzo scorso, la Commissione Giuridica del Parlamento Europeo ha approvato due risoluzioni legislative finalizzate ad aumentare il numero di libri, periodici, giornali, riviste e spartiti musicali disponibili per le persone non vedenti, ipovedenti o con altri problemi di lettura. Scopo del progetto è, appunto, allineare la legislazione dell’Unione Europea agli impegni internazionali sottesi al Trattato di Marrakech. Il Parlamento Europeo ritiene, inoltre, che agli Stati Membri non debba essere consentito di imporre ulteriori restrizioni all’esercizio delle eccezioni al diritto d’autore, come sistemi di indennizzo a favore degli editori oppure l’obbligo di verificare se esistano in commercio alternative disponibili prima di procedere allo scambio di opere in formato accessibile.
Con particolare riferimento all’Italia, è molto probabile che l’attuazione del Trattato di Marrakech da parte dell’UE condurrà a un’estensione dell’ambito dei beneficiari e a condizioni meno stringenti per accedere all’eccezione in parola.
La previsione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) della Direttiva 2001/29 è stata attuata dal legislatore italiano con l’introduzione dell’articolo 71bis L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore – LDA), il quale – per identificare i beneficiari dell’eccezione suddetta a sua volta – fa riferimento al D.M. 239/2007.
Le condizioni stabilite dal legislatore italiano per beneficiare dell’eccezione di cui all’articolo 71bis LDA sono più restrittive rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) della Direttiva 2001/29 (l’eccezione italiana copre soltanto l’utilizzo dell’opera per uso personale del portatore di handicap; l’uso esclusivamente personale, invece, non è menzionato dalla Direttiva 2001/29 né è presente nel Trattato di Marrakech).
Inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 1 D.M. 239/2007, soltanto i soggetti con disabilità di tipo fisico possono beneficiare dell’eccezione prevista dalla legge italiana. Al contrario, in base all’articolo 3 del Trattato di Marrakech, “Un beneficiario è una persona che: (a) è non vedente; (b) soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà nella lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura essenzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità i difficoltà; o (c) soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere; indipendentemente da altre eventuali disabilità”.
In conclusione, l’attuazione del Trattato di Marrakech, verosimilmente, provocherà un allargamento dell’ambito dei beneficiari che possano avvalersi dell’eccezione stabilita dall’articolo 71bis LDA, così agevolando e promuovendo l’accesso alla cultura delle persone con disabilità visive e, di conseguenza, la loro partecipazione attiva alla vita pubblica, sociale e culturale del loro paese.
Avv. Claudia Caterina Brezzi - Avv. Daniela De Pasquale
Studio Legale D&P