• Diritti d'autore - Disegno industriale

21 aprile 2017

La vespa non punge

Prof. Avv. STEFANO SANDRI

L’interesse manifestato dai media sul caso Vespa è inversamente proporzionale - spiace dirlo - al valore giuridico della pronuncia resa recentemente dal Tribunale di Torino (Tribunale Torino, 06/04/2017, n.1900/2017, Zhejiang Zhongneng Industry Group  e Taizhou Zhongneng Import And Export Co. Vs. Piaggio & C. S.P.A).

Nonostante il caso presentasse molteplici e stimolanti temi critici della proprietà intellettuale, la sentenza si è limitata a seguire pedissequamente la Consulenza tecnica d’ufficio, facendone proprie le conclusioni, e gli errori, senza dare un minimo apporto e approfondimento alla soluzione delle questioni sottopostele.

I termini della controversia, in estrema sintesi, hanno visto due società cinesi chiedere l’invalidazione dei diritti vantati, sotto diversi profili, dalla Piaggio sulla forma della ‘Vespa’, il celebre scooter.

Ciò detto, in termini generali l’approccio analitico metodologico seguito dal CTU e dal Tribunale non è, a mio modo di vedere, condivisibile, il che li ha portati ad incorrere in diversi errori di diritto. Vediamo perché.

Tutte le forme in cui si rappresentano le creazioni intellettuali, dei cui risultati si occupa il nostro ordinamento, si esternano e rivolgono ai loro pubblici, di volta in volta individualizzati, ma che hanno la comune caratteristica di interpretare e recepire quelle forme secondo le regole della percezione. I consumatori, in particolare, si confrontano - di norma - con i prodotti (e servizi) e le loro apparenze a distanza di tempo e di spazio, per cui la loro comparazione si orienta secondo le modalità di una impressione globale e di sintesi, e non una analisi strettamente razionale dei dettagli che la memoria tende a non ritenere.

Sono concetti noti e puntualmente ripresi dalla giurisprudenza quando si tratta di giudicare della confondibilità tra due design, marchi o opere d’autore. Naturalmente il confronto va contestualizzato; vanno quindi tenute in debito conto tutte le circostanze afferenti e pertinenti al caso di specie, a cominciare dal livello di attenzione del consumatore, la notorietà della forma in questione e la sua intrinseca forza distintiva.

La difesa della PIAGGIO, in effetti, ha perfettamente colto l’aspetto centrale della questione: come si sia mantenuta e preservata l’identità della forma del famoso scooter attraverso l’evoluzione dei suoi modelli nell’arco di mezzo secolo. Emblematico, questo passaggio: ”....nei decenni la Vespa ha subito diversi sviluppi, pur rimanendo sempre espressione della creazione originaria, che tale sviluppo si è tradotto in diversi modelli costituenti una elaborazione della creazione originaria”. La domanda, quindi, era: i cinesi, nei tre modelli contestati, hanno ripreso l’idea essenziale, l’archetipo della forma della ‘Vespa’, nonostante le varianti intervenute nel corso del tempo, quella idea che nella sua rappresentazione identitaria è la sola che possa essere riconosciuta dal consumatore ed orientarne nell’impressione di sintesi i giudizi comparativi con altre e successive forme di scooter comparse sul mercato?

In sostanza, si trattava di identificare correttamente l’identità della forma della Vespa nel suo valore iconico e significante, nel senso linguistico della semantica (SAUSURRE F.), al netto dei singoli componenti, dispostivi, parti funzionali ed estetiche, che vanno armonizzati, correlati e interfacciati tra loro – come accade in tutti i prodotti industriali complessi – per produrre non solo la loro sommatoria, ma un risultato che ne va oltre e che possiamo designare come identità rappresentativa. La differenza tra l’aspetto della denotazione e quello della connotazione (articolazione delle modalità espressive della prima) sulla quale insisto da tempo, chiaramente rappresentano questo concetto.

Nonostante sia la sentenza (“naturalmente, verrà tenuto conto anche e soprattutto dell’aspetto globale degli scooter”), sia la CTU (“La capacità distintiva (acquisita) del marchio Piaggio deve essere valutata sotto ... la capacità distintiva dell’intero scooter Piaggio”) rendano omaggio alla denotazione dell’identità della forma della Vespa, nella specifica motivazione se ne allontanano in palese contraddizione.

Affrontando l’aspetto della distintività del marchio, il CTU si inventa un doppio binario di accertamento che costituisce un vero controsenso logico, prima che giuridico: scrive il CTU che “La capacità distintiva (acquisita) del marchio Piaggio deve essere valutata sotto due profili, la capacità distintiva dell’intero scooter Piaggio e la capacità distintiva delle tre caratteristiche principali indicate da Piaggio (freccia, X e Ω rovesciata) come elementi sin dalle origini ricorrenti in tutte le produzioni (dal 1945 ad oggi) degli scooter Vespa di Piaggio”.

Ma la distintività del marchio è quella che consente l’assolvimento della funzione, in primo luogo, e non solo, di permettere al consumatore di attribuire un prodotto/servizio a un’impresa invece che a un’altra. Di quali altre distintività discetta il CTU? Che ne sa il possibile acquirente di una Vespa di una Ω rovesciata  (che confesso, personalmente, non sono neanche riuscito a capire dov’è) e altre raffinatezze da designer, che non compaiono affatto nella descrizione della domanda di registrazione del marchio, alla quale occorre invece fare esclusivo riferimento, salvo commettere un errore di diritto?

Confrontare ciascun elemento asseritamente distintivo con il corrispondente elemento tra i due marchi, senza stabilirne la relazione con gli altri elementi, nella prospettiva dell’effetto prodotto sull’impressione globale del dal pubblico rilevante costituisce altro errore di diritto sanzionato dalla Corte di giustizia. Se poi la premessa dell’argomentare del CTU/Tribunale sarebbe quello che nei marchi c.d. complessi  – e nella fattispecie il marchio di forma della PIAGGIO certamente lo è – va ricercato l’elemento dominante e distintivo, di questa ricerca non vi è la minima traccia.

In realtà, l’approccio comparativo è meramente quantitativo: ci sono tre caratteristiche, anzi quattro, secondo il Tribunale (il che rappresenta l’unico apporto interpretativo della sentenza); quindi la confondibilità con i modelli cinesi ci sarebbe soltanto nel caso in cui ricorrono tutti e tre, cioè nel modello ‘Ves’, qui rappresentato:

Conclusione, che partendo da premesse erronee, non può che portare a un risultato, a dir poco, paradossale. Infatti il modello in questione è manifestamente molto più lontano nell’impressione generale (della quale evidentemente il CTU non tiene alcun conto), prodotta dalla Vespa, rispetto agli altri due modelli esaminati dal CTU, ‘Cityzen’ e ‘Revival’:

      

E’ chiaro però, a questo punto, che se la forma denotata è quella effettivamente percepita e ritenuta dal consumatore, sarà quella che apporterà esclusivamente valore sostanziale al prodotto, determinando la scelta d’acquisto del prodotto, a prescindere dal concorrere di altri motivi, impedendone la registrabilità come marchio di forma (almeno questa è la mia opinione nella controversa interpretazione dopo la sentenza TRIPP TRAPP della Corte di Giustizia).

La corretta interpretazione della identità della forma della Vespa – ricavabile dalla estesa produzione documentale versata in atti – contrariamente all’assunto ingiustificato e ingiustificabile del CTU/Tribunale (che, a proposito del marchio di forma,  “si possa difficilmente ritenere che la Vespa in sé, in quanto via via modificata nel corso del tempo, presenti carattere individualizzante”) – è fondante, invece, della legittimità della piena tutela dei diritti della PIAGGIO sotto il profilo del diritto d’autore, e a seguire, del design che costituisca creazione di valore artistico, tutela opponibile quanto meno i modelli ‘Cityzen’ e ‘Revival’. Da notare poi che il riferimento nella giurisprudenza citata in sentenza al “criterio del ‘riconoscimento collettivo di mercato e degli ambienti artistici’ e a “quelli il più possibile obbiettivi” rimandano alla ‘memoria collettiva’ del pubblico di riferimento, elemento costitutivo di qualsiasi forma denotata (HALLBWACHS M., BARTLETT F.C., RICOEUR P.).

Vedremo gli immancabili sviluppi processuali della vicenda, ma fino ad ora la vespa non mi pare abbia punto più di tanto.

 


Prof. Avv. Stefano Sandri