• Diritti d'autore - Opere letterarie

7 luglio 2017

La tutela delle opere di Montanelli secondo il Tribunale di Torino

FABIO GHIRETTI

Il lascito autoriale del grande giornalista e scrittore Indro Montanelli ha fornito al Tribunale di Torino l’occasione di occuparsi del non frequente tema dei limiti di protezione dei discorsi e delle conferenze.

La causa era stata promossa dalla Signora Letizia Moizzi, nipote ed erede di Montanelli, la quale lamentava la pubblicazione ad opera del quotidiano torinese La Stampa, in occasione del centenario della nascita del giornalista, della trascrizione inedita dell’ultima lezione tenuta da Montanelli presso l’Università degli Studi di Torino, nonché di due articoli risalenti all’epoca in cui egli era legato da un rapporto di collaborazione con il quotidiano e ripubblicati per l’occasione.

Quanto in particolare alla lezione, la sentenza la riconduce alla fattispecie delle “conferenze” disciplinate dall’art. 66 della Legge sul Diritto d’Autore, con conseguente limitazione della relativa libera utilizzabilità alla pubblicazione di soli “estratti”, da intendersi, sempre secondo il Tribunale, come “citazione di singoli brani dell’opera”.

Avendo La Stampa riprodotto integralmente la parte essenziale della lezione di Montanelli e non dunque per estratto, la sentenza ritiene dunque che tale pubblicazione esorbiti i limiti di libero uso previsti dalla norma in questione, anche alla luce del noto criterio del c.d. three step test espressamente richiamato in motivazione dai giudici torinesi. 

Ad identica valutazione di illiceità il Tribunale giunge anche in relazione alla ripubblicazione degli articoli scritti da Montanelli per il quotidiano negli anni ’70, ritenendo non provato che il relativo contratto (di cui peraltro si era persa copia) attribuisse alla Stampa “anche l’ulteriore diritto di sfruttamento futuro e separato degli articoli scritti in quel periodo dal giornalista” e, più in generale, escludendo che un articolo giornalistico facente parte di un quotidiano inteso come opera collettiva sia soggetto per questo solo fatto al diritto di ripubblicazione, se non unitamente all’intero numero del quotidiano stesso.

Merita infine di essere segnalato come, a tale dichiarazione di illiceità, la sentenza abbia fatto seguire la condanna risarcitoria solo in relazione alla ripubblicazione degli articoli di stampa, giudicando invece la lesione patrimoniale in capo all’attrice per non avere ricavato il giusto prezzo del consenso dalla pubblicazione della conferenza universitaria “compensata” dalla acquisizione, per effetto dell’attività di trascrizione, del “testo scritto di un’opera che era invece originariamente solo orale e come tale non era idonea alla pubblicazione su carta stampata” e, dunque, “dalla disponibilità dell’opera in forma commercialmente utilizzabile e pronta per future pubblicazioni”.

 


Avv. Fabio Ghiretti
Studio Legale Mondini Rusconi