17 luglio 2017
Il segno che indica che in un determinato territorio sono largamente diffusi prodotti/ servizi di lusso costituisce indicazione geografica?
La CGUE si è recentemente pronunciata (C‑139/16, Sentenza del 6 luglio 2017) su un interessante caso, verificatosi in Spagna nel settore dei marchi vitivinicoli, relativo all’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», ai suoi paragrafi 1 e 3 secondo cui:
“1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio (…)”.
I fatti
Un’impresa spagnola aveva registrato come marchio identificativo dei suoi vini un segno denominativo che veniva generalmente impiegato per indicare diverse zone spagnole, dove la qualità dei prodotti/servizi veniva percepita come elevata e di valore, in altre parole “di lusso”; un concorrente aveva iniziato ad utilizzare un segno simile riportante la medesima denominazione, sempre nel settore vitivinicolo. La prima impresa si è opposta a tale impiego del segno simile al proprio, citando in giudizio la concorrente che si è difesa affermando che il segno non può essere oggetto di privativa industriale, in quanto costituisce indicazione geografica. Così la Audiencia Provincial de Burgos (Corte provinciale di Burgos) ha sospeso il processo e ha chiesto alla CGUE di chiarire se si possa ritenere che un segno che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto/servizio abbondantemente reperibile in uno stesso luogo con un elevato livello di valore e qualità (lussuoso), rientri tra i segni di provenienza geografica ove il prodotto/ servizio siano concentrati sempre in uno spazio fisico determinato.
Se la CGUE accerta che un segno di tal fatta costituisce un’indicazione di origine, allora ne viene impedita la sua registrazione come marchio d’impresa, di conseguenza l’azienda che lo ha registrato come segno identificativo dei suoi vini non potrà più farne uso, in quanto, è noto che costituisce impedimento assoluto alla registrazione, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, la registrazione dei nomi geografici come marchio d’impresa, ove essi indichino luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa essere stabilito.
Le argomentazioni della CGUE
Nella specie, il segno oggetto della questione non si riferiva ad un luogo geografico preciso e determinato, al quale si ricollegherebbe solo l’origine del prodotto “vino”, ma veniva associato più in generale al settore del “lusso spagnolo”, in quanto, se riferito alla città di Madrid, ne indicava un quartiere rinomato, se riferito alla città di Marbella, ne contraddistingueva un quartiere caratterizzato dalla presenza di immobili di lusso che richiamano clienti celebri e ricchi.
Di conseguenza, come sottolineato dai giudici europei, il segno considerato, da una parte, indica una zona geografica che varia in funzione del nome del luogo geografico che l’accompagna e, dall’altra, si riferisce a un certo livello qualitativo dei prodotti o dei servizi, che si diversificano in funzione del nome del luogo geografico al quale detto segno è associato.
Ragion per cui, perché possa essere percepita esattamente la zona geografica di provenienza, il segno deve essere comunque accompagnato dal nome identificativo del luogo preciso cui va riferito, non essendo da solo sufficiente ad individuare l’origine dei prodotti/servizi interessati, essendo questi ultimi caratterizzati dal fatto che tali prodotti e servizi, di valore e qualità elevati, sono abbondantemente reperibili in tale spazio fisico determinato.
Non sussiste pertanto un nesso tra il prodotto interessato nella specie, vale a dire il vino, e la provenienza geografica attribuita al segno in questione, dato che è proprio in funzione del nome di un determinato luogo geografico ad essi associato che è possibile determinare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione.
La decisione
Alla luce delle suesposte considerazioni, la CGUE ha chiarito che un segno che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, siffatto prodotto/servizio di valore e qualità elevati, non può costituire un’indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato, pertanto tale segno può essere utilizzato come marchio d’impresa, poiché, non rientrando la fattispecie nell’art. 3 della direttiva 2008/95, il suo utilizzo quale marchio non costituisce una causa di nullità, ai sensi di detta disposizione.
In altre parole, può essere registrato come marchio d’impresa il termine che si riferisce da un lato ad una zona geografica e dall’altro ad un certo livello qualitativo dei prodotti/servizi (nel caso di specie “di lusso”), in quanto esso non costituisce indicazione geografica, sempre se per identificare il luogo di provenienza dei prodotti/servizi cui è associato sia necessario menzionare espressamente tale luogo.
Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”