• Diritti connessi al diritto d'autore

21 luglio 2017

Per diffondere musica nel negozio non basta pagare la licenza a SIAE

ANNALISA SPEDICATO

Condannato penalmente chiunque diffonde musica nel proprio negozio non versando i diritti connessi, anche se poi sana la violazione sottoscrivendo la licenza con SCF. Questo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 34172/2017, confermando la condanna della Corte d’Appello di Trento a carico del titolare di due negozi, il quale aveva diffuso musica nei propri locali commerciali, pagando solo i diritti d’autore a SIAE e non quelli connessi alla SCF (Società Consortile Fonografici).

A nulla è valso il fatto che il titolare avesse successivamente al rilievo degli agenti di polizia tributaria regolarizzato la sua posizione con la SCF, sottoscrivendo una licenza per l’uso del repertorio.

I giudici di legittimità hanno infatti ribadito che i diritti spettanti a produttori e artisti sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali e sono oggetto di una specifica tutela penale, la loro gestione è di competenza non di SIAE, ma della SCF, consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici per l’utilizzo in pubblico di musica registrata attraverso il rilascio di un’unica licenza (Sez. 3, n. 27074 in data 8/06/2007), pertanto, si configura la violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a), della legge n. 633/1941, quando il titolare di un esercizio commerciale diffonde musica nei propri locali in assenza di qualunque titolo abilitativo, in quanto tale condotta configura quella attività di sfruttamento dell’opera “senza averne diritto” che è prevista dalla norma incriminatrice contestata.

Il reato in questione, infatti, è giuridicamente da considerarsi quale reato istantaneo, la cui consumazione avviene al momento della fruizione sine titulo dell’opera, salva la possibilità che le reiterate condotte di indebito utilizzo del fonogramma configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. Di conseguenza, la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali avvenuta, come nel caso su cui si è pronunciata la Cassazione con l’odierna sentenza, attraverso la stipula, solo a seguito del controllo della Guardia di finanza, di un contratto di licenza d’uso del repertorio discografico amministrato da SFC, non è certamente in grado di avere alcun effetto, su una consumazione del reato ormai verificatasi.

Se quindi è dimostrato che la diffusione delle opere musicali in un esercizio commerciale non è stata preceduta da una richiesta della licenza (anche se è stata sottoscritta quella di competenza di SIAE che riguarda, lo si ricorda solo i diritti degli autori delle composizioni musicali e non i diritti connessi) e, a seguire, dal mancato versamento delle somme dovute, gravando sul titolare l’obbligo di informarsi sulle disposizioni relative al proprio settore di attività economica, giacchè la esercita in maniera professionale, anche se vi fosse l’errore relativo al mancato pagamento della licenza, sarebbe in tutta evidenza imperdonabile.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”