• Diritti d'autore - Disegno industriale

30 agosto 2017

Una saga italiana di diritto d'autore: la poltrona di Gio Ponti

ELENA VARESE

Gli eredi del famoso architetto e designer Gio Ponti e la società Molteni & C. S.p.A. hanno promosso una causa presso il Tribunale di Milano contro Cassina S.p.A.. Oggetto del contendere era un modello di poltrona disegnato da Gio Ponti negli anni cinquanta, sul quale entrambe le società ritenevano di vantare diritti esclusivi.

Da un lato, Molteni & C. S.p.A. aveva prodotto e pubblicizzato la poltrona "Molteni & CD156.3", in procinto di esser presentata al Salone Internazionale del Mobile di Milano, sulla base di una licenza esclusiva con l'architetto e i suoi eredi, avente ad oggetto "tutte le opere di Gio Ponti non coperte da altri accordi".

Dall'altro alto, Cassina affermava che la condotta di Molteni costituisse una violazione dei suoi diritti di utilizzazione economica sul design della poltrona "811", progettata da Gio Ponti nell'ambito del contratto di lavoro vigente tra quest'ultimo e Cassina dal 1949 al 1964. Di conseguenza, Cassina avrebbe acquisito il diritto di produrre in via esclusiva la poltrona "811", in qualità di datore di lavoro di Gio Ponti (o − tuttalpiù − in qualità di committente del progetto in questione). Inoltre, Cassina sosteneva che la poltrona "811" fosse il risultato di un lavoro congiunto di Gio Ponti e Fausto Redaelli, responsabile dell'Ufficio Tecnico di Cassina.

Secondo Molteni, la convenuta Cassina avrebbe erroneamente interpretato la fonte dei suoi diritti esclusivi. In particolare, non esisteva alcun contratto di lavoro subordinato tra Gio Ponti e Cassina. Il fatto poi che i diritti di sfruttamento non appartenessero a Cassina era dimostrato da una serie di circostanze. In primo luogo, Cassina avrebbe pagato royalty a Gio Ponti per tutti gli esemplari di poltrona "811" venduti. In secondo luogo, la convenuta avrebbe contattato a più riprese i successori dell'architetto per acquisire diritti esclusivi per la fabbricazione e la commercializzazione di nuovi prototipi.

Il Tribunale di Milano, nell'ordinanza del 09/05/2017, ha affermato, innanzitutto, che la poltrona "811" è un oggetto di design industriale protetto dal diritto d'autore, contrariamente a quanto sostenuto da Cassina. Ciò sulla base delle seguenti circostanze: (i) il progetto in questione era stato sistematicamente incluso nell'archivio delle opere di Gio Ponti; (ii) il prezzo raggiunto nelle aste d'arte era alquanto elevato; e (iii) persino il catalogo di Cassina pubblicizzava la poltrona "811" come "uno storico e originale modello del 1950", così riconoscendo implicitamente i presupposti per la tutela di diritto d'autore del disegno industriale oggetto di causa.

Per quanto riguarda la titolarità del diritto d'autore, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la convenuta non avesse fornito sufficienti prove dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'architetto e Cassina. Il fatto che Gio Ponti svolgesse la sua attività di direttore creativo di Cassina non comportava necessariamente l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato. Inoltre, non vi era alcuna prova di un trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sul modello in favore di Cassina. In terzo luogo, non vi erano elementi tali da far ritenere che la poltrona costituisse un lavoro svolto su commissione da Gio Ponti nell'interesse di Cassina.

Inoltre, il Tribunale di Milano ha valutato il comportamento ambiguo di Cassina in favore dell'attrice, ritenendo che la registrazione del disegno industriale n. 47286 da parte dei figli di Amedeo Cassina nel 1953 costituisse un indebito tentativo di ottenere il diritto di fabbricare e commercializzare il modello di poltrona litigioso. Tuttavia, il design n. 47286 presentava numerose differenze con la poltrona "811" e lo stesso valeva per gli stampi e prototipi di Cassina, relativi a diversi modelli di poltrone. Infine, l'intenzione della convenuta di acquisire una licenza per la produzione della poltrona "811", pagando un corrispettivo agli eredi di Gio Ponti nel 2013 e nel 2016, dimostrava che Cassina era ben consapevole di non aver acquisito i diritti esclusivi sul design in questione.

Infine, la collaborazione fra Gio Ponti e Fausto Redaelli di Cassina è stata valutata come attività di efficientamento delle tecniche produttive, mentre l'attività creativa (ad esempio, la scelta dei materiali e la progettazione dei modelli) era, invece, svolta in via esclusiva da Gio Ponti. Inoltre, il catalogo della convenuta sottolineava che "l'eccellenza dell'esecuzione è la base del successo della famiglia Cassina", senza menzionare alcun lavoro congiunto con altri soggetti. Pertanto, secondo il Tribunale di Milano la poltrona "811", così come il modello precedente richiamato dalla convenuta, erano stati progettati esclusivamente da Gio Ponti.

 


Avv. Elena Varese, LL.M
DLA Piper Studio Legale