Come noto, il carattere creativo di un’opera (anche se minimo) e la novità dell’opera costituiscono requisiti necessari perché la stessa formi oggetto di diritto d’autore. Si deve evidenziare che il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, bensì è inteso quale personale ed individuale espressione di un atto estrinsecato nel mondo esteriore.
La maggior preoccupazione dei titolari di un’opera è la lotta contro il plagio. Infatti, non ogni spunto o parziale riproduzione può essere ritenuto un plagio. In particolare, nei casi di opere molto stereotipate, in cui è difficile distinguere le parti originali da quelle derivanti da consuetudine associata al genere, non sono rare coincidenze creative. Pertanto, per accertare l’assenza di plagio, occorre accertarsi che l’opera non si costituisca di meri elementi ininfluenti e non individualizzanti.
Il plagio-contraffazione dell’opera artistica si configura quando si può cogliere una vera e propria trasposizione della “individualità rappresentativa” dell’opera plagiata.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza resa il 4.7.2017, n. 7480. La contraffazione ricorre quando vengono riprodotti i tratti essenziali dell’opera originale che rendono identificabile lo stile di un determinato artista.
Nel caso di specie, un noto scultore, che con un particolare tipo di acciaio “corten” realizzava opere d’arte, ricorreva innanzi ai giudici milanesi per sentir accertare che la società “omissis” –per la quale, in passato, aveva collaborato e realizzato opere utilizzando lo stesso materiale– installando una scultura in una rotatoria di una strada comunale –con l’autorizzazione del Comune– aveva violato il proprio diritto d’autore.
Sul punto, il giudice –effettuati gli accertamenti necessari- ha ritenuto che l’opera oggetto di causa realizzata dalla società “omissis” costituiva plagio delle precedenti opere dello scultore in quanto caratterizzate dalla stessa individualità rappresentativa tipica delle opere dell’artista. In effetti trattavasi di opere in “corten”, le quali erano esclusivamente riconducibili al medesimo soggetto. Per di più, la collaborazione dello scultore si era prematuramente interrotta e l’opera installata dalla società “omissis” era stata realizzata da questa traendo ispirazione –senza il consenso- proprio dai contributi offerti dallo scultore.
Conseguentemente, il Giudice ha condannato tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno morale subito dallo scultore quantificandolo in “un importo pari alla metà del valore che l’artista aveva attribuito all’opera plagiata, realizzata per altro Comune”, ritenendo, invece, insussistente il danno patrimoniale dato che la realizzazione della stessa non prevedeva nessun corrispettivo in capo ai realizzatori. Accertata così la violazione del diritto d’autore, per meglio distinguere le varie tipologie di condotte di contraffazione, plagio e plagio-contraffazione il Tribunale ha ribadito quanto segue:
- si ha contraffazione qualora la violazione consista nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore –sia quando l’opera originale venga utilizzata abusivamente senza alcuna modifica, sia quando la stessa venga modificata dal contraffattore –ma rispettando il diritto di paternità dell’opera;
- si ha plagio quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi. In tali ipotesi, sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore che del diritto di utilizzazione economica;
- si ha invece plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore.
Nel caso in esame, i giudici nel richiamare il criterio della “medesima individualità rappresentativa” hanno accertato che i tratti essenziali delle opere dello scultore erano ben presenti nel manufatto oggetto di causa, così da renderlo sostanzialmente una copia del repertorio dell’artista.