• Brevetti per invenzione

5 gennaio 2022

Il caso DABUS: secondo l'EPO l'intelligenza artificiale non può essere designata come inventore nelle domande di brevetto

Il 21 dicembre 2021, la Legal Board of Appeal (Commissione giuridica di ricorso) dell’EPO ha annunciato la sua decisione di respingere il ricorso nei casi J 8/20 e J 9/20, confermando che, ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), un inventore designato in una domanda di brevetto deve essere un essere umano


Ma nel caso in questione l'inventore, noto con il nome di DABUS, è l'intelligenza artificiale che crea nuove idee alterando le interconnessioni tra una serie di reti neurali nel sistema. Una volta generate queste idee, una seconda serie di reti neurali le analizza per rafforzare quelle che sono nuove o utili. DABUS è stato creato dallo scienziato Stephen Thaler, Presidente e CEO della Imagination Engines, società di reti neurali con sede a St. Charles, nel Missouri.

DABUS è quindi una macchina che a sua volta inventa altre macchine: nel caso in esame la macchina ha inventato due oggetti in due settori molto diversi, nei quali nessuno dei suoi programmatori aveva alcun background.

Le due domande di brevetto che designano DABUS come inventore riguardano, infatti, un contenitore alimentare che migliora la sicurezza del prodotto durante la spedizione essendo in grado di cambiare forma ed una luce lampeggiante in situazioni di emergenza per attirare l'attenzione. 

Con la decisione del 21 dicembre 2021, la Commissione giuridica di ricorso ha confermato le decisioni della sezione ricevente dell'Ufficio europeo dei brevetti di respingere le domande EP 18 275 163 (FOOD CONTAINER)EP 18 275 174 (DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION).

La Commissione giuridica di ricorso ha respinto anche la richiesta ausiliaria secondo la quale non era stata individuata una persona fisica come inventore, ma semplicemente una persona fisica veniva indicata come avente "diritto al brevetto europeo in quanto titolare e creatore" dell'intelligenza artificiale sistema DABUS. 

Ai sensi dell’articolo 81 Convenzione sul brevetto europeo (EPC), il richiedente deve designare l'inventore. Secondo l'articolo 60(1) EPC il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa.

Nei casi J 8/20 e J 9/20 è sorta la questione se il richiedente, all'atto della domanda di brevetto europeo, possa designare come inventore una macchina di intelligenza artificiale priva di capacità giuridica. Le domande che designano il sistema di intelligenza artificiale DABUS come inventore sono state depositate in più giurisdizioni, incluso l'Ufficio europeo dei brevetti. La ricorrente ha sostenuto che le invenzioni erano state create autonomamente da DABUS.

Secondo la Convenzione sul brevetto europeo (EPC) la designazione dell'inventore è un requisito formale che una domanda di brevetto deve soddisfare ai sensi dell'articolo 81 EPC e della Regola 19(1) EPC. La valutazione di tale requisito formale avviene prima e indipendentemente dall'esame di merito e non implica alcuna considerazione se l'oggetto di tale domanda soddisfi i requisiti di brevettabilità.

La sezione ricevente dell'EPO ha respinto entrambe le domande. Nelle sue decisioni ha ritenuto che la designazione presentata dal richiedente non fosse coerente con l'articolo 81 EPC per due ragioni:

  • in primo luogo, ha concluso che solo un inventore umano poteva essere un inventore ai sensi dell'EPC. Per questo motivo, la designazione di una macchina come inventore non ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 81 e alla regola 19, paragrafo 1, EPC;
  • in secondo luogo, la sezione ricevente era del parere che una macchina non potesse trasferire alcun diritto al ricorrente. La sezione ricevente ha ritenuto pertanto che l'affermazione secondo cui il richiedente era successore in quanto possedeva la macchina non soddisfaceva i requisiti dell'articolo 81 EPC in combinato disposto con l'articolo 60 (1) EPC.

Al termine del procedimento orale, la Commissione giuridica di ricorso ha respinto il ricorso e ha fornito oralmente la seguente motivazione in entrambi i casi:

Secondo l'EPC l'inventore doveva essere una persona con capacità giuridica. Almeno per questo motivo, la richiesta principale non era ammissibile.
Per quanto riguarda la richiesta ausiliaria, una dichiarazione che indicava l'origine del diritto al brevetto europeo ai sensi dell'articolo 81, secondo periodo, EPC doveva essere conforme all'articolo 60 (1) EPC.
L'EPO era competente a valutare se tale dichiarazione si riferisse ad una situazione che era contemplata dall'articolo 60, paragrafo 1, EPC.

La decisione in forma scritta della Commissione giuridica di ricorso con una motivazione dettagliata sarà disponibile al pubblico dopo la trasmissione alle parti.