14 febbraio 2022
La tutela giuridica del format televisivo e la violazione dei diritti di distribuzione nel territorio estero
In una recente decisione il Tribunale di Roma ha ribadito, in linea con la giurisprudenza consolidata, i caratteri che deve possedere un format televisivo per giovare della tutela prevista dalla L. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore).
M., in qualità di produttore televisivo e ideatore di svariati format, ha sottoscritto a partire dagli anni ’90 diversi contratti con RTI volti, da una parte, a regolare il proprio apporto consulenziale in programmi televisivi messi in onda sulle reti Mediaset, verso un determinato corrispettivo e avente un periodo temporalmente limitato alla durata del contratto e, d’altra parte, a cedere in via definitiva i diritti di sfruttamento economico dei vari format e programmi ideati dallo stesso nell’ambito della consulenza durante il periodo di vigenza del contratto. In aggiunta a ciò, le stesse parti hanno provveduto talvolta a regolamentare esclusivamente i diritti di sfruttamento economico in relazione a specifici format, come “Ciao Darwin”. Si è trattato, quindi, - in alcuni casi - di contratti aventi ad oggetto, in parte, una prestazione d’opera intellettuale (la consulenza alla produzione televisiva) e, in parte, la cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere create dal M. e - in altri casi - di contratti aventi ad oggetto la sola cessione dei diritti di sfruttamento economico inerenti i singoli format dallo stesso ideati.
In data 16.03.2009, le parti hanno, infine, stipulato un contratto di durata - con efficacia dal 01.01.2009 al 30.06.2011 - che ha ad oggetto, in parte, una prestazione d’opera intellettuale (la consulenza alla produzione televisiva) verso il corrispettivo di euro 1.875.000,00 e, in parte, la cessione dei diritti di prima negoziazione (art. B1) e di sfruttamento economico delle opere già ideate dal M. e di quelle create durante la vigenza del rapporto contrattuale verso determinati corrispettivi.
Oltre a ciò, a differenza dei precedenti contratti di tale specie, col contratto in questione le parti hanno anche inteso disciplinare in via definitiva lo sfruttamento dei diritti economici dei format di cui M. risulta ideatore, dettando una specifica disciplina da applicarsi successivamente alla scadenza del contratto (art. 14). Nella specie, l’art. 14 prescrive che nel territorio italiano RTI “manterrà la disponibilità dei diritti” relativi ai format già realizzati e ideati da M. e che, in tale ipotesi, “le parti negozieranno in buona fede il compenso riconosciuto a titolo di “format fee” sulla base dei parametri contenuti nel presente accordo e salva la rivalutazione annuale ISTAT di seguito descritta e salva la sottoscrizione di un contratto di consulenza quale autore negoziale in buona fede”; mentre, nel territorio estero, il M. “avrà la libera la disponibilità di tutti i diritti sui Format” (art. 14 sub a). Ed è proprio di tale statuizione che si discute nel presente giudizio, poichè RTI ha prodotto e messo in onda una nuova edizione del programma “Ciao Darwin” nel marzo 2016 - quando tale contratto era ormai spirato, avendo RTI esercitato il diritto di recesso in data 23.12.2011 - senza onorare, a detta dell’attore, gli specifici obblighi che le parti si erano imposte.
Parte attrice, in particolare, imputa alla RTI cinque comportamenti illeciti. In primo luogo, RTI avrebbe realizzato una nuova edizione del programma “Ciao Darwin” contravvenendo agli specifici obblighi contenuti nel citato art. 14 del contratto del 16.03.2009, avendo omesso di corrispondere all’attore le “format fee” nonché di ingaggiarlo come consulente autorale. In secondo luogo, RTI avrebbe omesso di indicare il nome di M. nei titoli di testa della nuova edizione del programma, violando così i suoi diritti morali d’autore. In terzo luogo, RTI ovvero la B.B. avrebbero violato i diritti di distribuzione del format nel territorio estero. In quarto luogo, RTI avrebbe omesso di versare all’attore i compensi dovuti per lo sfruttamento dei diritti sulle repliche delle passate edizioni del programma. Da ultimo, RTI avrebbe leso il diritto all’immagine dell’attore.
Per quanto di interesse in questa sede il Tribunale di Roma, con la decisione in commento (sentenza 12 ottobre 2021, n. 15880), ai fini dell'analisi della fondatezza della pretesa attorea, ha preliminarlmente chiarito se il format “Ciao Darwin” potesse qualificarsi come opera tutelata dalla normativa autorale (L. n. 633/1941 “l.d.a.”).
Il Tribunale ricorda che la giurisprudenza di legittimità è salda nel definire i caratteri che deve possedere un programma televisivo ovvero un format per giovare della tutela della l. 633/1941, osservando come “in tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un format integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione” (Cass. civ., sez. I Sent., 13/10/2011, n. 21172).
La documentazione prodotta dall’attore, per il giudice romano, può ritenersi sufficiente ai fini della descrizione dell’opera in questione e della sua riconducibilità entro i canoni elaborati dalla giurisprudenza ai fini della tutela autorale anche riguardo alle articolazioni sequenziali e tematiche, al titolo, alla struttura narrativa di base, all’apparato scenico, ai personaggi fissi nonché alla struttura esplicativa ripetibile (Cass. civ., sez. I, 17/02/2010, n. 3817; Cass. civ., sez. I Sent., 27/07/2017, n. 18633) che appaiono caratterizzare la stessa. In tal senso propende anche la valutazione resa ante causam dal giudice del cautelare, il quale ha sottolineato come lo stesso accordo sottoscritto dalle parti qualifichi esplicitamente l’opera in termini di “format”.
Ne deriva il riconoscimento in capo al M. di tutte le situazioni giuridiche che la legge attribuisce all’autore dell’opera, tra cui il diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi alla pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, distribuzione e modificazione.
Ciò precisato, il Tribunale ha dettagliatamente analizzato le cinque violazioni che l’attore attribuisce, in parte, a RTI e, in parte, alla B.B, aventi ad oggetto:
- la realizzazione di una nuova edizione del programma “Ciao Darwin” contravvenendo agli specifici obblighi contenuti nell'art. 14 del contratto del 16.03.2009, con omessa corresponsione all’attore delle “format fee” senza ingaggiarlo come consulente autorale;
- omessa indicazione del nome di M. nei titoli di testa della nuova edizione del programma, violando così i suoi diritti morali d’autore;
- violazione dei diritti di distribuzione del format nel territorio estero;
- omesso versamento all’attore dei compensi dovuti per lo sfruttamento dei diritti sulle repliche delle passate edizioni del programma;
- lesione del diritto all’immagine dell’attore.
In conclusione, svolta la predetta analisi, il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte dall'attore.