• Marchi registrati

26 gennaio 2021

Per la punibilità del reato di uso di segni distintivi contraffatti non è necessario che i prodotti contrassegnati arrivino al consumatore

Chi contraffà, altera marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni altrui, o usa tali segni contraffatti ai sensi dell'art. 473 del codice penale, procura un danno ai legittimi titolari semplicemente attuando l'illecita riproduzione dei segni distintivi (o utilizzandola), non essendo necessario che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore finale: tale asserzione è vera a tal punto che il reato può sussistere - nel momento in cui la contraffazione sia stata oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.

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