• Agevolazioni e finanziamenti alle imprese - Ricerca e sviluppo

19 agosto 2022

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: quali sono le attività agevolabili attinenti al design e all’ideazione estetica?

L’Agenzia delle Entrate, richiamando il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito chiarimenti in merito alle attività di ricerca e sviluppo che possono essere oggetto del credito d’imposta attinenti al design e all’ideazione estetica.


Con la risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame una fattispecie riguardante la società ALFA esercente l’attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione svolta per alcuni marchi detenuti da società appartenenti ad un Gruppo BETA di cui anche ALFA fa parte (di seguito anche “Brand Owners”).

Al riguardo, ALFA riferisce di svolgere “attività di ricerca e sviluppo a partire dalle fasi di ideazione, sino alla fase di prototipia … per i summenzionati Brand”.

In particolare, come rappresentato nell’istanza d’interpello, a seguito “... della individuazione di un tema stilistico che dia l’impronta riconoscibile della singola Brand Owner al prodotto, la Società procede con la realizzazione di diversi modelli prototipali estetici e tecnici, ognuno finalizzato ad un diverso studio delle caratteristiche del futuro prodotto richiesto. Solo successivamente si procede alla realizzazione di un modello di prototipo che racchiude tutte le soluzioni tecniche le quali saranno compatibili con le scelte estetiche e con le esigenze di vestibilità e di comfort nell’utilizzo del prodotto …. A seguito della realizzazione dei vari step di prototipia, ogni modello di prototipo verrà presentato alla Brand Owner che esprimerà le proprie valutazioni in ordine al successivo sviluppo dell’input creativo ...”.

In ordine alle attività svolte, ALFA chiede di usufruire dell’incentivo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, per taluni costi sostenuti nell’anno d’imposta 2019.

Dopo aver richiamato il parere tecnico formulato dal MISE, nell’aprile 2022, in merito all’ammissibilità dell’attività svolta da ALFA al credito d’imposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate conclude che la società ALFA non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui al richiamato articolo 3 del decreto-legge.

Nel parere richiamato viene chiarito che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle – svolte internamente ovvero commissionate all’esterno – che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo: vale a dire, le attività che nell’ambito di un determinato progetto finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) – o finalizzato ad apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti – si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico. Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.

I criteri sopra ricordati assumono valenza generale, nel senso che devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, sia pur con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti (industriali e commerciali) richiedono in ragione della loro specificità.

Pertanto, viene osservato che, con riguardo al settore oggetto di esame, potrebbero essere considerate in via di principio attività ammissibili al credito d’imposta le attività volte, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, al superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili, in materia, a esempio, di performance tecniche (omissis ...).

Mentre, devono in via di principio ritenersi escluse dalle attività ammissibili al credito d’imposta le attività concernenti il lancio di nuovi prodotti, o le modifiche ai prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte e nella prassi del settore.

In particolare, è questo il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto. Tali attività non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili. Analogamente, non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

Gli elementi forniti dalla società istante non consentono di enucleare quali sarebbero state le attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta svolte dalla medesima società nel periodo d’imposta 2019 e per le quali, inoltre, la medesima società avrebbe assunto anche il rischio d’insuccesso tecnico e finanziario (sempre nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa).

In sostanza, le attività descritte dalla società istante, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuove collezioni e campionari, non evidenziano in concreto contenuti significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; senza considerare che, attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti al marketing, non risultano caratterizzate neanche da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre eventualmente ulteriori elementi a supporto dell’applicazione del beneficio, anche in punto di corretta ricostruzione sia della tempistica di svolgimento di eventuali attività ammissibili e sia del rispetto dell’approccio incrementale, si ritiene che le attività svolte dalla società istante nel corso del periodo d’imposta 2019, così come descritte nella documentazione prodotta, non costituiscano nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

Da ultimo viene comunque precisato che la nuova disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall’art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo nell’accezione sopra ricordata, ma è stata estesa, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”) nonché gli altri requisiti richiesti dalla norma, alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante.