23 marzo 2020

Il periodo di grazia

Uno dei requisiti fondamentali per la brevettabilità di un’invenzione è la novità, che è valutata in senso assoluto. Un’invenzione è considerata nuova se non fa parte dello stato della tecnica, che comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto in esame, mediante una comunicazione scritta, orale, l’uso o la vendita, con qualsiasi mezzo d’informazione.

Pertanto, la divulgazione di informazioni tecniche potrebbe precludere l’accesso allo strumento brevettuale.

Consideriamo la pubblicazione su Internet di un riassunto che descriva per sommi capi un’invenzione: se questo non contiene sufficienti dettagli tecnici da consentire a un esperto del ramo di riprodurre l’invenzione, quest’ultima potrebbe essere considerata nuova.

In questo caso è da valutare l’inventività della soluzione tecnica, considerando le pubblicazioni anteriori e le differenze con l’arte nota più vicina: il tecnico del ramo avrebbe potuto combinare le informazioni rese accessibili e conseguire l’invenzione in modo autonomo?

In caso di predivulgazione (che non sussiste nel caso in cui sia stato firmato un accordo di riservatezza tra le parti), uno strumento utile è senz’altro il periodo di grazia, che però non è adottato in tutti i Paesi (il sito della WIPO contiene un elenco esaustivo e aggiornato).

Inoltre, non c’è uniformità tra le varie legislazioni che prevedono il periodo di grazia: ci sono differenze sia in termini temporali (con una variabilità da 6 a 12 mesi, tabella 1) sia per quanto riguarda la tipologia di esclusione (solo novità oppure anche attività inventiva).

In Europa non è previsto il periodo di grazia, ma solo una tutela nei confronti di una divulgazione abusiva o dell’esposizione a fiere internazionali.

Occorre, quindi, prestare attenzione a non predivulgare i risultati di una ricerca, se si vuole tutelarli con un brevetto per invenzione.

 


Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)