• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

12 novembre 2013

Marchi d'impresa: parere del CESE sulla proposta di direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni nazionali

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 12 novembre 2013, n. C 327, è stato pubblicato il parere n. 2013/C 327/09 del Comitato economico e sociale europeo, adottato nella seduta dell’11 luglio scorso, in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione)».

Il Comitato, nel ricordare l’evoluzione normativa della materia, ha affermato che, considerato “l'indiscutibile valore economico dei marchi d'impresa e del loro effetto positivo sul funzionamento del mercato interno, l'attuale quadro normativo di protezione sovranazionale risulta chiaramente insufficiente. … La proposta di direttiva rappresenta un progresso rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da divergenze normative tra i marchi europei e quelli nazionali.”.

Conseguentemente, il Comitato si è espresso a favore di un rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti l'utilizzo legittimo di un marchio commerciale, chiedendo che, nella misura del possibile, si promuova la registrazione dei marchi a livello UE, ed ha invitato la Commissione europea a sostenere l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) nelle sue funzioni di vigilanza del rispetto di tali diritti.

Il diritto dell'Unione Europea riconosce al titolare di un marchio sia il suo utilizzo esclusivo a fini di lucro (ius utendi) sia la facoltà di impedire che tale utilizzo sia compromesso dagli atti di terzi che ne imitino o sfruttino indebitamente i segni distintivi (ius prohibendi). A tal riguardo il Comitato ha auspicato l'adozione di misure preventive e di riparazione nei confronti della pirateria, un fenomeno che causa una perdita di competitività per le imprese europee.

Tuttavia, la normativa europea vigente non definisce con precisione i termini in cui il titolare di un marchio può avviare le azioni opportune per impedire gli atti di pirateria.

Il processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia dovrebbe sboccare nei prossimi anni in un'uniformazione del diritto dei marchi, con l'approvazione di un codice dei marchi dell'Unione finalizzato ad introdurre, fra l'altro, una procedura flessibile, uniforme ed economica che faciliti per gli interessati il ricorso alla registrazione volontaria del marchio commerciale, ponendo fine alle differenze normative che ancora esistono.

Il Comitato economico e sociale europeo, che dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel procedimento legislativo di adozione di tutti gli atti riguardanti la proprietà intellettuale, si augura che in futuro sia in vigore un regime che garantisca una protezione uniforme ai marchi a vantaggio delle imprese e dei consumatori.

Il vigente regolamento sul marchio comunitario (CE) n. 207/2009 istituisce un sistema globale in cui si disciplinano tutti gli aspetti del diritto sostanziale e procedurale, mentre la direttiva si limita ad avvicinare soltanto alcune disposizioni del diritto sostanziale, per cui la proposta punta a far sì che le norme sostanziali siano fondamentalmente simili e che almeno le principali disposizioni procedurali risultino compatibili.

L'obiettivo della proposta è promuovere l'innovazione e la crescita economica rendendo i sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE più accessibili e più efficienti per le imprese grazie ai minori costi ed alla minore complessità, alla maggiore rapidità, prevedibilità e certezza del diritto.

La proposta di direttiva, da una parte, aggiorna e migliora le disposizioni vigenti per quanto riguarda:
- la definizione del marchio, prevedendo la possibilità di registrare marchi che possono essere rappresentati mediante mezzi tecnologici che offrano adeguate garanzie;
- i diritti conferiti dal marchio; i casi di doppia identità; l'uso come denominazione sociale dell'impresa o nome commerciale; l'uso nella pubblicità comparativa; le spedizioni da parte di fornitori commerciali; i prodotti introdotti nel territorio doganale; gli atti preparatori; la limitazione degli effetti del marchio d'impresa.

D'altra parte, la proposta cerca di ottenere un ravvicinamento del diritto sostanziale mediante la protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; la protezione dei marchi d'impresa con notorietà; ponendo l'accento sul diritto dei marchi d'impresa come oggetto di proprietà, dal momento che possono essere oggetto di cessione di diritti reali; la regolamentazione dei marchi collettivi.

Per quel che concerne l'armonizzazione delle principali norme procedurali, include la designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi; l'esame d'ufficio; le tasse; la procedura di opposizione; il non uso come difesa in procedimenti di opposizione; la procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità; il non uso come difesa in procedimenti per dichiarazione di nullità.

Infine, la proposta cerca di agevolare la cooperazione tra uffici: l'articolo 52 fornisce una base giuridica per agevolare la cooperazione tra l'UAMI e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri.