21 giugno 2013
Istituito il Tribunale unificato dei brevetti
Nella G.U.U.E. n. C 175 del 20 giugno 2013 - sezione Informazioni - è stato pubblicato l'Accordo che prevede l'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto il 19 febbraio 2013 da 24 Stati membri dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore dell'accordo (prevista per il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione), i paesi firmatari formeranno uno spazio unificato in materia di diritto dei brevetti.
Finora, spesso, si verificava che la stessa causa in materia di brevetti veniva trattata da più giudici di differenti Stati membri. Il giudizio del nuovo tribunale, invece, sarà applicabile ed assicurerà la certezza del diritto nei territori di tutti i paesi firmatari. Il tribunale unificato dei brevetti impedirà, così, sentenze contraddittorie e ridurrà il costo delle controversie in materia di brevetti.
Il tribunale unificato si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria e ha giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di violazione e validità dei futuri brevetti unitari. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. Il tribunale applica il diritto dell'Unione europea nella sua integralità e ne rispetta il primato; nel conoscere le cause ad esso proposte, fonda le proprie decisioni: a) sul diritto dell'Unione; b) sull'accordo in esame; c) sulla CBE (la Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 ed il 29 novembre 2000); d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e) sul diritto nazionale.
L'accordo del 19 febbraio 2013 rientra nel c.d. "pacchetto del brevetto europeo" che comprende anche i due regolamenti - approvati a dicembre 2012 con la procedura della cooperazione rafforzata - che disciplinano il brevetto europeo con effetto unitario: il Regolamento (UE) 17 dicembre 2012, n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, ed il Regolamento (UE) 17 dicembre 2012, n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (entrambi pubblicati in G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361).
Visto l’art. 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), secondo il quale le misure da adottare nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno includono la creazione di una protezione brevettuale uniforme nell’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione, il 10 marzo 2011 il Consiglio UE ha adottato la decisione n. 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito («Stati membri partecipanti») nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, ritendendosi necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.
La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico ed il funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro. Essa migliorerà, altresì, il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione europea. Essa dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento. Una volta concesso, il brevetto unitario avrà efficacia nei Paesi aderenti, senza bisogno di procedere alle fasi di convalidazione nei singoli Stati (si tratta, quindi, di un brevetto unico, gestito in maniera centrale dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, senza ulteriore coinvolgimento degli Uffici nazionali).
La disciplina del brevetto unitario fa salvo, comunque, il diritto degli Stati membri partecipanti di concedere brevetti nazionali e non viene a sostituire la normativa degli Stati membri partecipanti sui brevetti. I richiedenti un brevetto conservano la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti.
L'Italia e la Spagna, per il momento, non hanno aderito al sistema della c.d. cooperazione rafforzata in tema di brevetti (sostanzialmente per un problema di lingua, in quanto, in base ai negoziati tra gli Stati, si è giunti alla conclusione che le lingue ufficiali del brevetto unitario saranno l’inglese, il francese ed il tedesco, scelta ritenuta discriminatoria dai governi italiano e spagnolo) e hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia per chiedere l’annullamento della decisione del Consiglio n. 2011/167/UE del 10 marzo 2011, ricorso che la Corte ha respinto con la sentenza 16 aprile 2013 (cause riunite C-274/11 e C-295/11).
L'Italia, comunque, pur non aderendo alla "cooperazione rafforzata" sul brevetto unico europeo, ha firmato l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, così da poter partecipare al nuovo sistema giurisdizionale: infatti, è essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. Il rischio che siano avviati in diversi Stati membri più procedimenti su uno stesso brevetto grazie alla tribunale unificato dei brevetti viene in tal modo annullato, così come il rischio che le sentenze emesse sulla medesima questione possano differire da uno Stato membro all'altro.