• Brevetti per invenzione

28 novembre 2016

In vigore la legge per la ratifica dell’Accordo sull’istituzione della Unified Patent Court

Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016 è stata pubblicata la L. 3 novembre 2016, n. 214 (in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione), con la quale l’Italia ha ratificato l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti.

Il 19 febbraio 2013 è stato sottoscritto a Bruxelles il predetto Accordo da 24 Stati membri dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore dell'accordo (prevista per il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione), i paesi firmatari mirano a realizzare uno spazio unificato in materia di diritto dei brevetti.

L’obiettivo perseguito con la firma dell’Accordo è quello di evitare, come finora spesso è accaduto, che la stessa causa in materia di brevetti venga trattata da più giudici di differenti Stati membri. Il giudizio del nuovo tribunale, invece, sarà applicabile ed assicurerà la certezza del diritto nei territori di tutti i paesi firmatari. Il tribunale unificato dei brevetti impedirà, così, sentenze contraddittorie e ridurrà il costo delle controversie in materia di brevetti.

Il tribunale unificato si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria e ha giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di violazione e validità dei futuri brevetti unitari. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. Il tribunale applica il diritto dell'Unione europea nella sua integralità e ne rispetta il primato; nel conoscere le cause ad esso proposte, fonda le proprie decisioni: a) sul diritto dell'Unione; b) sull'accordo in esame; c) sulla CBE (la Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 ed il 29 novembre 2000); d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e) sul diritto nazionale.

L'Accordo del 19 febbraio 2013 rientra nel c.d. "pacchetto del brevetto europeo" che comprende anche i due regolamenti - approvati nel dicembre 2012 con la procedura della cooperazione rafforzata - che disciplinano il brevetto europeo con effetto unitario: il Regolamento (UE) 17 dicembre 2012, n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, ed il Regolamento (UE) 17 dicembre 2012, n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (entrambi pubblicati in G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361).

Tale pacchetto prevede la realizzazione di un Brevetto unitario per l’intero territorio dell’Unione europea. Inizialmente, l’Italia non ha voluto aderirvi, essenzialmente in considerazione del fatto che tale brevetto verrà rilasciato in una delle tre lingue di lavoro dell'Ufficio brevetti europeo (inglese, francese e tedesco), pur prevedendo un regime di garanzia per gli altri Paesi ed un regime transitorio in cui tutti i brevetti rilasciati saranno necessariamente tradotti in inglese.

La pretesa dell’Italia e della Spagna di includere le loro lingue tra quelle di rilascio del brevetto ha rallentato per anni l'avvio del progetto sul Brevetto unitario. 

In una fase successiva, l’Italia ha deciso, dapprima, di aderire solo alla Unified Patent Court, ma non al Brevetto unitario, mantenendo il ricorso alla Corte di Giustizia che aveva presentato, insieme alla Spagna, contro i suddetti regolamenti autorizzativi della cooperazione rafforzata che istituivano tale brevetto (e che è poi stato rigettato). 

Nel maggio 2015, dopo il rigetto da parte della Corte di Giustizia UE dei due ricorsi presentati nuovamente dalla Spagna contro i regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (Corte di Giustizia 5 maggio 2015, C-146/13 e C-147/13), l'Italia ha finalmente dato il via libera all’adesione alla cooperazione rafforzata, poi formalizzata nel luglio 2015, ed insieme all’avvio dell’iter di ratifica dell’Accordo sull’istituzione del Tribunale unificato europeo dei brevetti, conclusosi con l’entrata in vigore della legge n. 214 del 2016.

La legge di ratifica ha apportato altresì modifiche al Codice della proprietà industriale, inserendo una nuova disposizione sulla contraffazione indiretta.

In particolare, viene modificato l'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con l’aggiunta dei seguenti commi:

"2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1".