• Invenzioni biotecnologiche e biodiversità

17 luglio 2014

In vigore il Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica

Il 12 ottobre 2014 entrerà in vigore il Protocollo alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010, dovendo decorrere 90 giorni dal deposito del 50° strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Con la ratifica di 51 Stati - gli Stati firmatari sono 92 - è stato infatti raggiunto il numero richiesto di Stati aderenti per l’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya adottato 4 anni fa in Giappone dalla decima Conferenza delle Parti della CBD (Convention on Biological Diversity - sottoscritta a Rio De Janeiro il 5 giugno 1992), nel quale si legge: 

“L’obiettivo del presente protocollo è la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, anche attraverso l’accesso adeguato alle risorse genetiche e l’opportuno trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie, nonché attraverso un opportuno finanziamento, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.

(...)

Articolo 5

Giusta ed equa ripartizione dei benefici

1.   In conformità dell’articolo 15, paragrafi 3 e 7, della convenzione, i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, così come le applicazioni e commercializzazione che seguono, sono ripartiti in maniera giusta ed equa con la parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire il paese di origine di tali risorse oppure la parte che ha acquisito le risorse genetiche in conformità della convenzione. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.

2.   Ogni parte adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche allo scopo di garantire che i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali, conformemente alla legislazione nazionale riguardante i diritti di queste comunità autoctone e locali su tali risorse genetiche, vengano ripartiti in modo giusto ed equo con le comunità in questione, sulla base di modalità convenute di comune accordo.

3.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, ogni parte adotta misure legislative, amministrative o politiche, secondo quanto opportuno.

4.   I benefici possono includere benefici di carattere monetario e non monetario, tra cui, ma non unicamente, quelli elencati nell’allegato.

5.   Ciascuna delle parti adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche affinché i benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano ripartiti in maniera giusta ed equa con le comunità autoctone e locali che detengono tali conoscenze. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.

(...)

ALLEGATO

BENEFICI MONETARI E NON MONETAR

1. I benefici monetari comprendono, tra l’altro:

a) diritto/diritti di accesso per campioni raccolti o altrimenti acquisiti;

b) compensi anticipati;

c) compensi corrisposti al raggiungimento di determinati obiettivi;

d) versamento di royalty;

e) diritti di licenza nel caso di commercializzazione;

f) diritti speciali da versare a fondi fiduciari che sostengono la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità;

g) salari e condizioni preferenziali laddove convenute di comune accordo;

h) finanziamenti a favore della ricerca;

i) joint venture;

j) proprietà congiunta dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti.

2. I benefici non monetari comprendono, tra l’altro:

a) ripartizione dei risultati di ricerca e sviluppo;

b) collaborazione, cooperazione e contributi a programmi di ricerca e sviluppo, in particolare attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, laddove possibile nel paese della parte che fornisce risorse genetiche;

c) partecipazione allo sviluppo di prodotti;

d) collaborazione, cooperazione e contributi a favore dell’istruzione e della formazione;

e) accesso a impianti ex situ di risorse genetiche e a basi di dati;

f) trasferimento al fornitore delle risorse genetiche di conoscenze e tecnologie a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche secondo modalità e condizioni di favore e preferenziali, qualora convenute di comune accordo, in particolare conoscenze e tecnologie che si avvalgono di risorse genetiche, come le biotecnologie, o che sono legate alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica;

g) rafforzamento delle capacità in materia di trasferimento tecnologico;

h) rafforzamento delle capacità istituzionali;

i) risorse umane e materiali destinate a rafforzare le capacità nel campo dell’amministrazione e esecuzione della normativa in materia di accesso;

j) formazione relativa alle risorse genetiche con la piena partecipazione dei paesi che forniscono tali risorse, laddove possibile, in questi paesi;

k) accesso all’informazione scientifica in materia di conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, ivi compresi gli inventari biologici e gli studi tassonomici;

l) contributi all’economia locale;

m) ricerca incentrata su esigenze prioritarie, come la sanità e la sicurezza alimentare, tenendo conto delle utilizzazioni a livello nazionale delle risorse genetiche nella parte che fornisce tali risorse;

n) rapporti istituzionali e professionali che possono nascere da un accordo in materia di accesso e ripartizione dei benefici e dalle successive attività in collaborazione;

o) benefici in termini di sicurezza alimentare e sicurezza della sussistenza;

p) riconoscimento a livello sociale;

q) proprietà congiunta dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti."

 

L’Italia, pur avendo sottoscritto il Protocollo, non lo ha ancora ratificato, se non attraverso l’Unione Europea dalla quale è stato approvato con Decisione 14 aprile 2014, n. 2014/283/UE e la cui ratifica decorre dal 16 maggio 2014.

L'Unione Europea ha inoltre adottato il Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 "sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione", il quale stabilisce le norme relative alla conformità dell’accesso e della ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya.

L’efficace attuazione del regolamento contribuirà alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti, in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica. Esso si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche alle quali è dato accesso dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya nell’Unione, nonché ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Non si applica, invece, alle risorse genetiche il cui accesso e la cui ripartizione dei benefici sono disciplinati da strumenti internazionali specifici che sono in linea e non contrastano con gli obiettivi della Convenzione e del Protocollo di Nagoya.