• Gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi

6 dicembre 2017

Collegato fiscale: la legge di conversione conferma la norma sulla gestione collettiva dei diritti d’autore

Nella Gazzetta Ufficiale 284 del 5 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. collegato fiscale).

Il decreto, notevolmente ampliato dopo le modifiche apportate in sede di conversione, è suddiviso in tre titoli e contiene, oltre alle misure di carattere fiscale, anche disposizioni incidenti su diversi settori.


Liberalizzazione della gestione dei diritti d’autore (art. 19)

L'art. 19, nonostante la segnalazione dell'AGCM, non è stato modificato in sede di conversione.

Il 1° comma dell’art. 19, alla lettera a), modificando il comma 2-ter, dell’art. 15-bis della L. 633/1941, introdotto dal D.Lgs. n. 35/2017, prevede delle forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei 35 anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, secondo modalità e criteri da definirsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che può anche individuare ulteriori eventi o ricorrenze particolari che giustifichino tali riduzioni.

Il decreto prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la SIAE, a cui ora si aggiungono gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore.

Il comma 1, lett. b), n. 1, modifica l’art. 180, comma 1, della L. 633/1941, affiancando alla SIAE, nell’attività di intermediario per la gestione dei diritti d’autore, gli altri organismi di gestione collettiva (senza fine di lucro e a base associativa) di cui al D.Lgs. 35/2017 (e non anche le entità di gestione indipendente). 
Viene in tal modo estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

Dunque, in Italia potranno nascere nuove agenzie di collecting del diritto d’autore, a patto però che siano enti non aventi scopo di lucro e a base associativa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.L. 148/2017, per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del D.Lgs. 35/2017.

Infine, con le modifiche apportate dal terzo comma dell’art. 19 all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 35/2017, si stabilisce che la riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabiliti all'estero è disciplinata dagli accordi di rappresentanza, vale a dire che le entità di gestione indipendenti potrannooperare sul territorio nazionale, ma solo in forza di accordi di rappresentanza e nel rispetto dei requisiti fissati dallo stesso D.Lgs. n. 35/2017.


Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente (art. 19-septies)

L'articolo 19-septies, modifica la disciplina del compenso spettante al Garante del contribuente e chiarisce la disciplina delle spese di trasferta per i Garanti fuori sede. 
Pertanto:

  • il compenso mensile lordo del garante viene fissato ex lege in 2.788,87 euro;

  • al Garante residente in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute;

  • analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli di residenza del Garante.


Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (art. 19-quaterdecies)

L'articolo in esame introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, il diritto a percepire un equo compenso nei rapporti professionali regolati da convenzioni con clienti diversi dai consumatori ovvero con i clienti c.d. «forti», come banche e assicurazioni.
A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 (
legge professionale forense).

Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte unilateralmente.
L’equo compenso viene definito quale corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Vengono considerate vessatorie le clausole contenute nella convenzione che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.
 

Tutela degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica (art. 19-quinquiesdecies)

La norma reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve avvenire su base mensile o di multipli del mese, nonché a demandare all'AGCOM la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Inoltre vengono raddoppiate le sanzioni amministrative pecuniarie che il codice delle comunicazioni elettroniche commina a carico dei soggetti che non ottemperino agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del medesimo codice, dal Ministero dello sviluppo economico o dall'AGCOM.

Si stabilisce, infine, che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico assicurino informazioni chiare e trasparenti riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi, secondo le caratteristiche tecniche definite dall’AGCOM.