• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

21 novembre 2013

Diritto d'autore: all'esame del Governo le norme per il recepimento della direttiva n. 2011/77/UE

  Aggiornamento
Con comunicato del Governo del 20 novembre 2013 è stata resa nota la convocazione del Consiglio dei Ministri per la data odierna avente, come ordine del giorno, tra le diverse attività indicate, l'esame preliminare del decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2011/77/UE del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Si ricorda che la direttiva n. 2011/77/UE (per le cui disposizioni il termine di recepimento da parte degli Stati membri era il 1° novembre 2013), nel modificare la  direttiva del 2006, ha esteso da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d’autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell’importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l’arco della loro vita.

La direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell’esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest’ultimo, decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cd. clausola “use it or lose it”). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell’artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest’ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell’esecuzione dell’opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali.

La direttiva stabilisce, infine, nuove norme riguardanti il diritto irrinunciabile di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all’artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico.

 

AGGIORNAMENTO del 25/11/13

In riferimento al Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 21 novembre 2013 a Palazzo Chigi, con comunicato, il Governo ha reso noto che è stato approvato lo schema di decreto legislativo, sul quale verranno acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento della direttiva n. 2011/77/UE del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (co-proponente il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Massimo Bray), provvedimento che, in particolare, estende da 50 a 70 anni la durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma ed in merito al quale ha espresso il suo parere favorevole la FIMI (Federazione dell'Industria Musicale Italiana).

 
AGGIORNAMENTO del 22/01/2014

Il 15 gennaio 2014, sullo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, è stato pubblicato nel Bollettino della Giunte e della Commissioni Parlamentari il parere favorevole reso dalla VII Commissione (Cultura) della Camera dei Deputati, alla quale era stato assegnato l'atto del Governo il 4 dicembre scorso. 

La Commissione ha espresso parere favorevolecon le seguenti condizioni: " ... 1. vengano ripensate le modalità e i beneficiari dei pagamenti dei diritti spettanti ad artisti non identificati entro tempi ragionevoli; 2. si apra una riflessione completa ed esauriente, in linea con quanto sta avvenendo in ambito europeo, che coinvolga i vari soggetti interessati, su tutta la materia dei diritti d’autore in particolare legati ai nuovi media e alla loro diffusione.".

Prosegue, invece, l'esame da parte XIV Commissione (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei Deputati sul medesimo atto.

 

AGGIORNAMENTO del 17/02/2014

Il Consiglio dei Ministri n. 49 del 14 febbraio 2014 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2011/77/UE "che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi".

Recita il il comunicato stampa del governo:

tenuto conto che l’attuale durata della protezione (50 anni) è insufficiente a proteggere l’esecuzione per l’arco della vita degli artisti, essa viene estesa a 70 anni, anche al fine di tutelarli in un periodo della vita in cui potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del loro reddito. La modifica implica un evidente beneficio anche per le piccole e medie imprese operanti nel settore.