9 dicembre 2013
Tutela giuridica del software: il cd. "reverse engineering" non viola il diritto d'autore
La Corte d'appello d'Inghilterra e Galles emette il suo verdetto confermando la sentenza di primo grado: il reverse engineering di un software non viola il diritto d'autore che lo tutela. La controversia era stata sollevata dalla nota software house SAS Institute Inc. che nel 2010 aveva accusato World Programming Ltd. di violare i diritti del proprio software.
La questione era assai complessa, in quanto World Programming Ltd ha creato un ambiente di sviluppo (il World Programming System) in grado di "emulare" l'ambiente proprietario di SAS, in sostanza di eseguire, utilizzare, manipolare programmi scritti in linguaggio SAS (linguaggio di programmazione di quarta generazione orientato ai dati).
Per sciogliere i dubbi, il Tribunale di primo grado aveva rimandato la questione alla Corte di Giustizia UE la quale, con sentenza del 02/05/2012 (causa C-406/10), si è espressa chiaramente, affermando che "non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni", inoltre "colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma".
Per cui, secondo la Corte UE e poi per la Corte inglese, non viola il diritto d'autore che tutela il software l'emulazione delle idee e dei principi base del del software stesso, attraverso il reverse engineering, ovvero la riscrittura del codice in una forma espressiva diversa pur raggiungendo lo stesso scopo.
Tale orientamento è in linea con la scelta di fondo, soprattutto operata in ambito europeo ma non solo, di considerare la forma principale di tutela del software il diritto d'autore con tutto ciò che ne consegue, in particolare il fatto che esso sia assimilato all'opera letteraria, “in qualsiasi forma espressa, purché originale quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”.
Ciò non significa che il software non sia concettualmente brevettabile, ma che deve possedere dei requisiti di brevettabilità, in particolare deve fornire un contributo tecnico allo stato dell’arte, in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia, contributo che può essere valutato considerando la differenza tra l’oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme e lo stato dell’arte attuale. Questo nonostante la proposta di direttiva, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non abbia per il momento ancora visto la luce.