• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

16 dicembre 2013

Diritto d'autore, novità normative in arrivo sull'equo compenso e il riuso di contenuti su web

Update Aggiornamento
L'attività legislativa potrebbe portare due importanti novità nell'ambito del diritto d'autore. La prima riguarda un aumento del cd. equo compenso, cioè quella quota forfettaria da riconoscere all'autore attraverso un sovraprezzo imposto su tutti i dispositivi con spazio di archiviazione in grado di ospitare copie private. La seconda invece, prevede il preventivo accordo con l'autore per l'utilizzo, anche parziale, in ogni modo o forma di un contenuto a riproduzione riservata.

L'aumento dell'equo compenso è stato proposto come emendamento alla legge di stabilità in corso di approvazione in questi giorni, quindi ancora suscettibile di modifiche.

L’emendamento è il numero 1754 che così recita: “167-bis. Al fine di sostenere il diritto d’autore e le attività dello spettacolo, dall’entrata in vigore della presente legge, i compensi previsti per ciascuno degli apparecchi o supporti di cui al comma 1 dell’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiornati, con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al medesimo articolo 71-septies, in misura almeno pari alle corrispondenti medie europee accertate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.), e calcolate con esclusivo riguardo ai Paesi Europei nei cui ordinamenti è prevista la remunerazione della riproduzione privata ad uso personale“.

Ovviamente, anche a causa della sua formulazione vaga che rinvia la quantificazione ad un decreto ministeriale, ha suscitato molte polemiche, intanto perchè nel calcolo della media non vengono presi in considerazione i paesi che non applicano l'equo compenso (che, se considerati uguale a zero, abbasserebbero la media di riferimento).

In secondo luogo viene contestata la logica con cui si penalizza l'industria tecnologica per favorire quella culturale, teoricamente entrambe meritevoli di tutela, in un modo, quello del forfait, che colpisce iniquamente a pioggia, anche chi sul proprio dispositivo non ospita contenuti protetti o li ha regolarmente acquistati.

Un terzo spunto di polemica deriva dal fatto che la disposizione prevede anche che “Il 50 per cento dell’eventuale incremento rispetto all’esercizio 2012 dei compensi ripartibili annualmente alla S.I.A.E ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinato dalla S.I.A.E. stessa, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al sostegno delle attività previste dal comma 2 dall’articolo 2 dello statuto della S.I.A.E.”. Il che è visto come un vero e proprio regalo alla S.I.A.E.

D'altra parte è indubbio che l'elevato tasso di pirateria, che si realizza grazie alle possibilità che offre la tecnologia e che penalizza gli autori, in qualche modo vada contrastato. Forse servirebbero soluzioni più sofisticate che la stessa tecnologia mette già a disposizione (si veda, ad esempio, il brevetto messo a punto da AT&T che potrebbe risolvere il problema del download e dello scambio peer to peer di materiale protetto).

Il secondo intervento legislativo ha causato, se possibile, ancora maggiori polemiche. Il 13 dicembre scorso infatti, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, è stato approvato dal Governo (insieme al decreto legge "Destinazione Italia") un disegno di legge contenente misure per l’avvio delle attività economiche, per l’accesso al credito, per i finanziamenti ed agevolazioni alle imprese collegato alla Legge di stabilità 2014.

Tra le misure varate vi è quella che prevede che "laddove sia stata apposta dichiarazione di riserva, la riproduzione, la comunicazione al pubblico e in ogni caso l’utilizzazione, anche parziali, in ogni modo o forma, ivi compresa l’indicizzazione o aggregazione di qualsiasi genere, anche digitale, di prodotti dell’attività giornalistica, compresi la forma e il contesto editoriali, pubblicati a stampa, con mezzi digitali, tele-radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico con altri mezzi, è consentita solo previo accordo tra il titolare del diritto di utilizzazione economica dei prodotti medesimi, ovvero le organizzazioni di categoria dei titolari dei diritti a ciò delegate, e l’utilizzatore, ovvero le organizzazioni di categoria degli utilizzatori a ciò delegate. In mancanza di accordo sulle condizioni anche economiche dell’utilizzazione, dette condizioni sono definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza della parte interessata."

Se lo scopo di tale norma è un evidente tentativo di far pagare i big di internet per l'utilizzo che fanno dei contenuti digitali attraverso le indicizzazioni degli stessi, è chiaro come questo testo potrebbe avere un effetto dirompente su internet dove, a fianco degli editori tradizionali, ci sono centinaia di migliaia di piccoli editori (chiunque pubblichi contenuto originale su un sito o un blog) che potrebbero vantare gli stessi diritti, generando una notevole difficoltà di attuazione della norma.

Contrariamente a quanto affermato da diverse parti, la norma, andando a toccare l'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non introduce una nuova restrizione laddove prima c'era libertà, in quanto il primo comma del succitato articolo, prevede già la tutela dalla riproduzione dei contenuti classificati dall'autore come riservati: "Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato". Quindi più che modificare l'articolo, la nuova norma regolerà una casistica che fin'ora non lo era espressamente.

AGGIORNAMENTO DEL 22/12/2013

L’emendamento numero 1754 è stato ritirato e quindi l'aumento dell'equo compenso non è stato inserito nella legge di stabilità. Il ministro del Beni Culturali ha manifestato però l'intenzione di produrre un decreto ministeriale ad hoc nelle prossime settimane.