23 gennaio 2014
Diritto d'autore, discussa alla Camera la mozione concernente le iniziative per la riforma della gestione collettiva
Nei giorni 20 e 21 gennaio, alla Camera dei Deputati, si è svolta la discussione generale della mozione n. 1-168 concernente le iniziative per la riforma della normativa in materia di diritti d'Autore e per la disciplina del relativo mercato, presentata in data 7 agosto 2013 dall'On. Romano e altri.
Riportiamo alcuni stralci del testo della mozione dove, dopo aver rimarcato l'importanza di adeguare la normativa in vigore in materia dei diritti d’autore a
l’avvento del digitale e la rapida evoluzione della natura dei modelli di business legati all’odierna tecnologia
e che tale necessità investe
anche la gestione dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, ove si è progressivamente creato uno scollamento tra gli interessi dei titolari, degli utilizzatori e, più in generale, dei consumatori e la gestione dei proventi raccolti;
si sottolinea come la Commissione europea abbia
evidenziato che «indipendentemente dal settore, la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile».
e
poiché le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno (…) diverse società di gestione collettiva devono ancora affrontare il nodo della necessità di allinearsi alle nuove realtà e alle esigenze del mercato unico;
segue una breve analisi dei modelli adottati attualmente negli altri paesi europei
il modello più estremo è rappresentato dalla Grecia, dove, similmente a quanto si verifica negli Stati Uniti, i rapporti tra titolari dei diritti ed utilizzatori sono disciplinati esclusivamente su base contrattuale e l’intervento statale è limitato alla prevenzione di abusi. A livello intermedio si collocano quei Paesi, come Inghilterra e Francia, nei quali si è al cospetto di un modello liberalizzato, con la presenza di differenti collecting society. In questo caso si realizza sovente la creazione di monopoli di fatto, notandosi la presenza di società di gestione collettiva che gestiscono singoli frazioni del mercato della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Nel sistema tedesco si nota un grado di specializzazione (o di frammentazione) ancora superiore rispetto a quello degli ordinamenti inglese e francese;
Si evidenziano poi le ragioni per cui il modello monopolistico della Siae, fissato ex-lege, sia superato
In primo luogo, si deve menzionare la dubbia costituzionalità dell’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore, per violazione del principio di ragionevolezza: è noto, infatti, che il «decreto liberalizzazioni» del Governo Monti abbia deregolamentato il settore dei diritti connessi al diritto d’autore e non si vede quali motivazioni potrebbero giustificare il superamento di un’esclusiva nell’un caso (quello dell’Imaie) e mantenerlo nell’altro (Siae). L’articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha chiarito ogni dubbio sulla liberalizzazione dei diritti connessi e ha recepito le istanze pro-concorrenziali affermatesi a livello comunitario, soprattutto a tutela degli aventi diritto e della loro libertà di scegliere tra più operatori. In particolare, il comma 2 del citato articolo specifica le finalità dell’intervento: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti (…), mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione, nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti»;
non vi è alcuna sostanziale differenza tra le dinamiche del mercato dell’intermediazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e quelle del mercato dei diritti degli autori: appare evidente che, stante l’omogeneità delle dinamiche di mercato, nel settore dei diritti connessi ed in quello dei diritti d’autore, non si può «liberalizzare» un mercato e mantenere il monopolio su quello attiguo senza violare l’articolo 3 della Costituzione;
maggiori, poi, sono le incompatibilità con il diritto comunitario sotto vari aspetti. Ad esempio, la violazione del diritto di stabilimento: la proposta di direttiva sulle collecting society e, ancor prima, la decisione Cisac della Commissione europea consentono alle società di gestione collettiva di operare anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi, il divieto per una società di stabilirsi in Italia sarebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento stabilita dal Trattato; (…) anche nella relazione del Parlamento europeo su «Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d’autore», si afferma, a chiare lettere, l’urgenza di «rivedere le strutture monopolistiche esistenti e limitarle eventualmente a quei settori in cui sia stato dimostrato che non esiste alcuna alternativa per assicurare la necessaria tutela degli interessi degli autori»;
Infine la mozione indica le proposte di riforma che i firmatari auspicano possano essere realizzate:
a) all’abolizione dell’esclusiva stabilita ex articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore a favore della Siae e alla sua scissione in due società, una che svolga le tradizionali attività di gestione, amministrazione ed intermediazione dei diritti d’autore in concorrenza con i competitor, l’altra, invece, rimanendo un ente pubblico economico, che mantenga in esclusiva le funzioni di enforcement di tali diritti, ovvero le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto del pagamento dei diritti d’autore sul territorio, posto che tale soluzione consentirebbe di mantenere un ruolo centrale della Siae, valorizzando le competenze acquisite sul territorio senza comportare significative riduzioni del personale a seguito dell’entrata sul mercato di altri competitor nella gestione dei diritti;
b) alla predisposizione di controlli effettivi sulla governance delle società di gestione collettiva, da affidare magari ad un organo terzo e super partes, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi di titolari dei diritti ed utilizzatori, ciò in linea con la proposta di direttiva comunitaria, che prevede espressamente il dovere degli Stati membri di notificare le autorità che saranno competenti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle collecting society;
c) alla fissazione, recependo quanto previsto dalla proposta di direttiva della Commissione europea, dei requisiti minimi (come trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione) finalizzati alla costituzione di una collecting society, al pari degli altri Paesi europei, per poter accedere al mercato;
d) a prevedere che tutte le imprese operanti sul mercato dispongano di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, dei propri iscritti e delle relative opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi.