23 gennaio 2014
Diritto d'autore, eludere il sistema di protezione di una playstation a volte è lecito
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 gennaio 2014 (causa C-355/12), si è pronunciata in ordine alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 (in materia di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) - proposta dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2011.
L’ambito della pronuncia è la controversia che vede opposti, da un lato, Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. e Nintendo of Europe GmbH e, dall’altro, PC Box Srl e 9Net Srl, in merito alla commercializzazione, da parte di PC Box, di «mod chips» e di «game copiers» mediante il sito Internet gestito da PC Box e ospitato da 9Net. Sostiene la Corte:
La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di "efficace misura tecnologica", ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.
Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare.
A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta.
Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.
Nella fattispecie, dunque, Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.
PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure tecnologiche di protezione delle consolle.
Secondo Nintendo i dispositivi di PC Box sono diretti principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box, invece, considera che lo scopo di Nintendo è di impedire l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale di videogiochi.
Secondo la Corte, la protezione giuridica prevista dalla direttiva 2001/29/CE comprende esclusivamente le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto d’autore. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono piuttosto esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure di protezione, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.