8 maggio 2014
Il Tribunale di Torino assesta un altro colpo alle speranze di Mediaset nella causa contro Youtube
La sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 maggio 2014, ha respinto la domanda presentata da Delta TV, azienda che produce e commercializza programmi televisivi, volta ad ottenere un provvedimento cautelare nei confronti di Google e YouTube.
Il caso riguarda un certo numero di episodi di telenovelas sudamericane caricate illegalmente su YouTube, che, oltrettutto, grazie agli stretti legami tra Google e Youtube, uscivano tra i primi risultati facendo ricerche sul noto motore di ricerca.
Delta TV ha dunque citato in giudizio Google e YouTube per violazione del diritto d'autore chiedendo un risarcimento di oltre 13 milioni di euro ed un provvedimento cautelare per rimuovere i video da YouTube. In particolare, la ricorrente ha chiesto, in sede cautelare, che sia:
- ordinato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art 158, 169, e 170 L. 633/1941, ovvero ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la cancellazione o comunque la rimozione dai propri sistemi informatici o dai sistemi informatici di terzi con cui i convenuti intrattengano rapporti contrattuali per la memorizzazione e la conservazione dei files relativi alle telenovelas di cui al punto 6 della narrativa tutti i files in questione;
- disposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 L. 633/1941, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, owero ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'inibitoria della trasmissione o diffusione, per il tramite dei siti internet www.youtube.com e www.youtube.it delle telenovelas in questione.
Google, da parte sua, si è difesa sostenendo che, non appena venuta a conoscenza dei contenuti pubblicati illegalmente, ha provveduto a romuoverli prontamente dalla sua piattaforma, nel rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di hosting dalla direttiva europea sull'e-commerce n. 2000/31/CE, attuata in Italia dal D.Lgs. n. 70/2003.
Il Tribunale di Torino ha respinto le richieste di parte ricorrente sulla base degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003 e della giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, la sentenza del 24 novembre 2011 nel caso Scarlet contro Sabem che ha escluso la ricorrenza di un obbligo di adozione di un sistema di filtraggio preventivo in capo all'Internet Service Provider), affermando che un ISP non ha alcun obbligo di determinare in anticipo se i contenuti caricati dagli utenti violino legittimi diritti e ne risponde solamente se, nel momento in cui viene a conoscenza di tali informazioni, non agisca immediatamente per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti illegali.
Così si legge nell'ordinanza in esame:
"a) non sussiste in capo a Youtube LLC alcun obbligo di preventivo vaglio dell'effettiva titolarità dei diritti d'autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria a loro messo a disposizione da Youtube medesima;
b) l 'unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile in capo a Youtube LLC concerne i casi in cui detta società sia informata, anche ab origine, dell'illiceità del contenuto dei video caricati: sussiste infatti, in questa evenienza, responsabilità, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, allorquando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso ifiles segnalati dal legittimo titolare del diritto d'autore violato, ovverosia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza a posteriori, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida.
Lo stato della legislazione attualmente vigente esclude infatti che via sia un obbligo generale di vigilanza preventiva del soggetto che eroga il servizio di videosharing, atteso che lo stesso si pone in una posizione di neutralità rispetto ai contenuti caricati.
D'altra parte, l'opzione normativa scelta e avallata dal legislatore nazionale ed europeo è conforme e conseguente alla natura del mezzo di comunicazione di cui trattasi: ove infatti si volesse imporre un sistema di controllo e filtraggio preventivo nei servizi di hosting provider ne verrebbe pregiudicata la diffusività e la capillarità della relativa comunicazione la quale si basa sull'adozione di sistemi automatici di caricamento, i quali, evidentemente, non potrebbero operare nelle modalità attuali nel caso in cui si dovesse dare attuazione a un sistema preventivo di controllo.
Il punto di equilibrio è stato allora rinvenuto in un sistema di controllo successivo e ad attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti d'autore ritenuti violati.".
L'ordinanza del Tribunale di Torino è perfettamente in linea con quanto affermato dal Tribunale di Roma nel febbraio scorso nella storica causa intentata da Mediaset nei confronti di YouTube - di cui già si è trattato in una precedente news - e rende sempre più deboli le speranze di Mediaset di ottenere un risarcimento miliardario nei confronti di YouTube per aver consentito la pubblicazione di migliaia di contenuti - mai identificati puntualmente prima del giudizio - in violazione dei propri diritti d’autore.