• Diritti d'autore - Banche dati

4 giugno 2014

I casi pratici dell'IPR Helpdesk: le forme di tutela possibili per i database

L’European IPR Helpdesk, il servizio di informazione sulla proprietà intellettuale della Commissione Europea volto a fornire consulenza di natura professionale e gratuita sulla proprietà intellettuale, fornisce, tramite il servizio di Helpline, consigli legati a casi pratici per inquadrare correttamente la fattispecie nell'ambito della normativa europea.

Un caso recentemente pubblicato riguarda il tema della protezione attribuita ad una base dati: una società bulgara, che opera nel campo delle tecnologie dell'informazione, ha sviluppato un database digitale afferente al patrimonio culturale immateriale e vorrebbe sapere quali sono i modi in cui tale database può essere protetto .

L'IPR risponde che esistono due possibilità per proteggere una "raccolta di opere, dati o altri elementi disposti in maniera sistematica o metodica ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro": la protezione in base alla legge sul diritto d'autore, che prevede anche la tutela delle basi di dati originali e creative alla stregua delle opere letterarie, oppure la protezione che deriva dalla direttiva 96/9/CE  e la relativa legislazione nazionale specifica in materia di protezione dati, una forma di protezione "sui generis" che si applica alle banche dati anche non originali, ma che ha comunque comportato un notevole investimento nel loro processo di realizzazione.

La protezione mediante diritto d'autore si applica alle banche dati che sono creative e originali nella selezione e/o nella disposizione dei contenuti e costituiscono una creazione intellettuale dei loro autori.

Questo significa che i contenuti che sono semplicemente stati "messi insieme" in modo metodico non potranno probabilmente essere considerati come un lavoro originale e non potranno quindi beneficiare di tale tutela, la quale comunque, si applica alla originalità e la creatività della forma espressiva e non può essere estesa in alcun modo ai contenuti del database stesso, contenuti che, a seconda della loro natura, potrebbero essere soggetti a loro volta a protezione mediante diritto d'autore.

Per quanto riguarda invece la direttiva 96/9/CE, la quale considera le banche di dati uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della UE e si propone di armonizzarne la tutela considerando che il diritto d'autore esiste in forme diverse negli Stati membri, in base alla legislazione o alla giurisprudenza, la protezione specifica delle banche dati viene automaticamente concessa al creatore di qualsiasi database la cui creazione ha sostenuto investimenti consistenti, cioè un investimento finanziario e/o professionale che comporti dispendio di tempo ed energie.

La raccolta dei dati, cartacea o digitale, deve contenere un piano o un metodo di classificazione al fine di consentire il recupero di qualsiasi materiale indipendente in essa contenuti. Anche in questo caso la protezione riguarderà solo la disposizione dei dati, alla costruzione e allo schema del database e in nessun modo ai contenuti stessi e avrà durata di 15 anni (contro i 70 del diritto d'autore) a partire dalla data del suo completamento o della sua pubblicazione. Infine tale protezione, pur essendo meno estesa del diritto d'autore, la quale impedisce ogni riproduzione non autorizzata, è comunque utile in quanto limita l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale dei suoi contenuti.

in Italia la direttiva 96/9/CE è stata recepita dal D.Lgs. 06/05/1999 che ha modificato la legge sul diritto d'autore integrandone le disposizioni.