• Diritti d'autore - Disegno industriale

8 aprile 2024

Il necessario valore artistico di un'opera del disegno industriale

La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli si è pronunciata su una domanda di accertamento del diritto di commercializzare in via esclusiva alcuni tessuti, soffermandosi sui requisiti richiesti per la tutela delle opere del disegno industriale.


Con sentenza del 29 febbraio 2024, n. 2410, il Tribunale ha precisato che, relativamente all’applicazione della normativa in materia di diritto d’autore, la disposizione di riferimento nel caso di specie è l’articolo 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 (quale modificato nel 2004), che ricomprende nell’ambito della tutela “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico; i disegni incorporati nei tessuti oggetto della causa risultano rispondere al requisito della creatività in quanto i diversi motivi riprodotti sui tessuti in questione nascono dall’originale accostamento di fiori e foglie di diversa specie, dimensione e colori; tale rappresentazione è in sé originale e esclusivamente frutto della particolare personalità dell’autore. 

Il Tribunale ha altresì precisato che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, mentre le opere delle arti figurative, ai fini della tutela di cui all’art. 2, n. 4, l.d.a., devono presentare carattere creativo, che trova espressione in un solo esemplare o, comunque, in un numero limitato di esemplari, le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono tutelate ai sensi dell’art. 2, n. 10, legge n. 633 del 1941, sempre che presentino carattere creativo e valore artistico, desumibile, quest’ultimo, da indicatori obiettivi, non necessariamente concorrenti, quali la creazione per mano di un noto artista, o il riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità (cfr., in tal senso, Cass. civile sez. I, n. 658 del 2018).

Più nel dettaglio, la Cassazione in ordine al valore artistico richiesto dalla norma ha altresì chiarito che esso non è in contrasto con l’art. 17 della direttiva 98/71/CE e con la convenzione di Berna (cfr., in tal senso, Cass. civile sez. I, n. 7477 del 2017), precisando che il valore artistico di un’opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità, con conseguente possibilità di usufruire della tutela del diritto d’autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi, quali appunto il riconoscimento che l’oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l’esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore; la circostanza che l’opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale oppure che in quest’ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente elevato; la circostanza, da valutarsi con prudenza, che l’opera sia stata creata da un noto artista (cfr., in tal senso, Cass. civile sez. I, n. 23292 del 2015). In sostanza, deve più specificamente ritenersi che le opere del disegno industriale possono usufruire della tuteladel diritto d’autore sempre che presentino di per sé da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.

In particolare, è stata altresì ritenuta necessaria la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta (cfr., in tal senso, Cass. civile sez. I, n. 10516 del 1994). Il carattere artistico delle opere del disegno industriale deve, quindi, risolversi in un’originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici e tale scelta legislativa di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che possiedano anche un valore artistico colloca la soglia di tale tutela ad un livello più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello. 

Ciò posto, la tutela accordata dall'art. 2598, primo comma, n. 1, cod. civ. si fonda sull'attitudine concreta dell'imitazione dei segni a produrre confondibilità con i prodotti o con l'attività del concorrente, idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'azienda altrui.

Circa l'elemento oggettivo della fattispecie della concorrenza sleale è imprescindibile l'accertamento sulla confondibilità dei prodotti e sulle modalità in concreto utilizzate per l'adozione di un segno in conflitto, ciò diversamente da quanto avviene in materia di marchio d'impresa, che avendo natura reale non presuppone tale tipo di analisi e viene tutelato come bene assoluto sulla base della confondibilità dei segni.

Inoltre, l'azione di concorrenza sleale confusoria impone di accertare in concreto il rischio di confondibilità dei prodotti in questione, per il pubblico destinatario, attraverso una valutazione unitaria e sintetica tanto dei marchi su essi apposti, quanto del contesto in cui essi vengono commercializzati.

La creatività, inoltre, è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si è esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare è divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.